Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05133/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] — VOLKSBANK — S.P.A. in persona del Direttore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], 4 (studio Scafarelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3944/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 4754/2020 - \ elunanza del 15/12/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 30/9/2019, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione con la qualle il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. al risarcimento dei danni pretesamente subiti dall'attore in conseguenza degli inadempi- menti e degli illeciti complessivamente compiuti dalla banca convenuta in pregiudizio dell'attore, essendosi i funzionari della banca resisi asse- ritamente responsabili del compimento di iniziative scorrette o illecite ai fini del reperimento di finanziamenti in favore dell'attore, fino al punto di condurre la relativa esposizione debitoria a un livello non più controllabile o reversibile; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come il comportamento dei diversi funzionari della banca - che avevano consentito al Costeniero di accedere a forme di finanziamento non dovute, siccome reperite attraverso operazioni ille- cite o scorrette - era stato attuato con il pieno consenso dello stesso cliente, con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria doveva ritenersi avanzata in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza contrattuale (in applicazione del principio dell'exceptio doli generalis), essendosi lo stesso attore reso responsabile della sollecita- zione, della condivisione o dell'accettazione, tanto dei vantaggi pro- spettati dai funzionari della banca quali conseguenze delle illecite o scorrette operazioni di finanziamento nella specie realizzate, quanto dei rischi ad esse inevitabilmente connessi;Adunanza del 15 dicembre 2022 - R.G. n. 4754/2020 rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c:.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che, dev'essere preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente provveduto, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, al relativo deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall'art.369 c.p.c., avendo lo stesso depositato il ricorso in data 10/02/2020 dopo la relativa notificazione (avvenuta telematicamente) in data 2/12/2019 e, dunque, oltre i termini perentoriamente stabiliti dall'art. 369 cit.; sul punto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusiva- mente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini pe- rentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 34916 del 17/11/2021; Cass., Sez.

Un., 6 marzo 2018, n. 5302; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 - 01);Adunanza del 15 dicembre 2022 - R.G. n. 4754/2020 rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali argomentazioni, dev'essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre alle spese for- fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] — VOLKSBANK — S.P.A. in persona del Direttore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], 4 (studio Scafarelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3944/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 4754/2020 - \ elunanza del 15/12/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 30/9/2019, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione con la qualle il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. al risarcimento dei danni pretesamente subiti dall'attore in conseguenza degli inadempi- menti e degli illeciti complessivamente compiuti dalla banca convenuta in pregiudizio dell'attore, essendosi i funzionari della banca resisi asse- ritamente responsabili del compimento di iniziative scorrette o illecite ai fini del reperimento di finanziamenti in favore dell'attore, fino al punto di condurre la relativa esposizione debitoria a un livello non più controllabile o reversibile; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come il comportamento dei diversi funzionari della banca - che avevano consentito al Costeniero di accedere a forme di finanziamento non dovute, siccome reperite attraverso operazioni ille- cite o scorrette - era stato attuato con il pieno consenso dello stesso cliente, con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria doveva ritenersi avanzata in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza contrattuale (in applicazione del principio dell'exceptio doli generalis), essendosi lo stesso attore reso responsabile della sollecita- zione, della condivisione o dell'accettazione, tanto dei vantaggi pro- spettati dai funzionari della banca quali conseguenze delle illecite o scorrette operazioni di finanziamento nella specie realizzate, quanto dei rischi ad esse inevitabilmente connessi;Adunanza del 15 dicembre 2022 - R.G. n. 4754/2020 rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c:.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che, dev'essere preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente provveduto, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, al relativo deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall'art.369 c.p.c., avendo lo stesso depositato il ricorso in data 10/02/2020 dopo la relativa notificazione (avvenuta telematicamente) in data 2/12/2019 e, dunque, oltre i termini perentoriamente stabiliti dall'art. 369 cit.; sul punto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusiva- mente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini pe- rentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 34916 del 17/11/2021; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5302; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 - 01);Adunanza del 15 dicembre 2022 - R.G. n. 4754/2020 rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali argomentazioni, dev'essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre alle spese for- fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di
Sentenza Cassazione n. 05133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris