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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 31815/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma il 2 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992) e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della sanzione accessoria: il G.u.p. disponeva a carico dell'imputato la sospensione della patente di guida per mesi otto nonostante la richiesta di riduzione della stessa a mesi tre avanzata, con il consenso del pubblico ministero, nell'istanza di patteggiamento assieme a quella di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

È pervenuta memoria in data 8 marzo 2022, con la quale il ricorrente evidenzia che a seguito di opposizione al decreto penale di condanna il G.i.p. può solo operare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ovvero rigettare la richiesta, non anche provvedere autonomamente alla modifica in senso sfavorevole del decreto penale opposto.

Con motivo aggiunto, peraltro, si chiede di valutare se rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In primo luogo, esso è generico e non si confronta con la logica e sufficiente motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'entità del tasso alcolemico riscontrato.

Né i Giudici di merito avrebbero potuto ridurre fino ad un terzo la sanzione amministrativa accessoria, atteso che la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 riguarda esclusivamente i casi di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Pg in proc.

Giandusio, Rv. 253533; più di recente, Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Pg in proc.

Rama, Rv. 266468).

In secondo luogo, il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635).

Infine, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738) che, in caso di sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo quando la misura si discosta dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincide, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo.

In tal caso, infatti, è sufficiente una motivazione implicita.

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma il 2 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992) e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della sanzione accessoria: il G.u.p. disponeva a carico dell'imputato la sospensione della patente di guida per mesi otto nonostante la richiesta di riduzione della stessa a mesi tre avanzata, con il consenso del pubblico ministero, nell'istanza di patteggiamento assieme a quella di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. È pervenuta memoria in data 8 marzo 2022, con la quale il ricorrente evidenzia che a seguito di opposizione al decreto penale di condanna il G.i.p. può solo operare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ovvero rigettare la richiesta, non anche provvedere autonomamente alla modifica in senso sfavorevole del decreto penale opposto. Con motivo aggiunto, peraltro, si chiede di valutare se rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte. Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, esso è generico e non si confronta con la logica e sufficiente motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'entità del tasso alcolemico riscontrato. Né i Giudici di merito avrebbero potuto ridurre fino ad un terzo la sanzione amministrativa accessoria, atteso che la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 riguarda esclusivamente i casi di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Pg in proc. Giandusio, Rv. 253533; più di recente, Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Pg in proc. Rama, Rv. 266468). In secondo luogo, il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). Infine, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738) che, in caso di sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo quando la misura si discosta dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincide, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo. In tal caso, infatti, è sufficiente una motivazione implicita. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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