Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 108/1964
ECLI:IT:COST:1964:108
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6 aprile
1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra
l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente
la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso,
si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio
di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spiega
l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé
un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né
presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue
che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico
scandalo nel proprio domicilio. In tal modo, si definirebbe una
categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da
essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi,
e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per
una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata. Poiché
l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità
sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre
secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività
lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali
giuridicamente protetti.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 157 del 27 giugno 1964.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.
:
Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito
dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3,
n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra
l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente
la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso,
si danno alla prostituzione".
La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case
di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo
divieto contro ogni possibilità di simulazione. La norma impugnata,
infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico
nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il
proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio
della prostituzione nel locale stesso. Essa non limita alcun diritto di
chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di
qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia
adibito ad attività ben diverse da quelle per le quali è stata
autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo
si eserciti la prostituzione.
Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale,
sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche -
per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre
apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei
singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono,
indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per
fini non consentiti dalla legge.
Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini
ravvisata dall'ordinanza di rimessione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione
della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.
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