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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 108/1964

ECLI:IT:COST:1964:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6 aprile 1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Spiega l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico scandalo nel proprio domicilio.

In tal modo, si definirebbe una categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi, e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata.

Poiché l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali giuridicamente protetti.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 157 del 27 giugno 1964.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. : Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione".

La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo divieto contro ogni possibilità di simulazione.

La norma impugnata, infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio della prostituzione nel locale stesso.

Essa non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attività ben diverse da quelle per le quali è stata autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione.

Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale, sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche - per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono, indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per fini non consentiti dalla legge.

Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini ravvisata dall'ordinanza di rimessione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6 aprile 1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spiega l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico scandalo nel proprio domicilio. In tal modo, si definirebbe una categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi, e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata. Poiché l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali giuridicamente protetti. L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 157 del 27 giugno 1964. Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. : Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione". La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo divieto contro ogni possibilità di simulazione. La norma impugnata, infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio della prostituzione nel locale stesso. Essa non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attività ben diverse da quelle per le quali è stata autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione. Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale, sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche - per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono, indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per fini non consentiti dalla legge. Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini ravvisata dall'ordinanza di rimessione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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