CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2021
Cassazione n. 45986/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in processo trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/11/2019- dep. 11/12/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Francesco a pena di giustizia per i reati di trasferimento fraudolento di valori (capo b) e di usura (capo f-, in esso ritenendo assorbito il delitto sub g-), quest'ultimo - con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona in stato di bisogno - commesso a [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2007. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto sub b) perché estinto per prescrizione, e confermava la sentenza di primo grado quanto al reato sub f).La condotta oggetto della condanna era consistita nell'avere egli, approfittando delle condizioni di difficoltà finanziarie di CATERINO Pasquale e del bisogno di costui, ricevuto la promessa, a fronte di un finanziamento di 15.000 euro, della corresponsione della somma di 20.000 euro dopo due mesi, pari a un tasso annuo di interessi del 133%. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione degli art. 266, 268 e 270 cod. proc. pen. quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in relazione al reato di usura, la cui fonte di prova starebbe esclusivamente in una attività di captazione ambientale in esecuzione di un decreto di urgenza emesso dal P.M. il 27/02/2009, convalidato dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI il 28/02/2009, in relazione a reati di estorsione, peculato e intestazione fittizia, inerenti la gestione da parte di tale TRAPANESE Rosario della struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'imputato. Questo primo motivo si articola a sua volta nella censura: la. delle modalità di svolgimento delle attività di intercettazione. Permesso che il decreto di urgenza aveva autorizzato apparati idonei alla captazione ambientale delegando quanto necessario alla DIA, che l'attività intercettativa si era sviluppata per 40 giorni ma aveva fornito come esito solo le conversazioni del 25/03/2009 e del 21/04/2009, e che nonostante l'urgenza l'attività medesima aveva preso l'avvio soltanto 25 giorni dopo l'emissione del decreto di urgenza, la difesa lamenta l'assenza di file che riportassero i colloqui intercorsi durante tutti e 40 i giorni delle intercettazioni effettuate e i brogliacci dell'ascolto per l'intero periodo, e soprattutto che la registrazione fosse stata di volta in volta effettuata da un soggetto come TRAPANESE, se pure d'intesa con la p.g., estraneo a quest'ultima e interessato alla vicenda in quanto denunciante e persona offesa, in violazione del disposto di cui all'art. 268 co. 3 cod. proc. pen., tanto più che TRAPANESE avrebbe rivestito nei colloqui il ruolo di interrogante; lb. della utilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni. Il decreto di urgenza del P.M., come si è detto, riguardava reati di estorsione, peculato e intestazione fittizia, non anche di usura, venuta fuori solo al momento del colloquio fra TRAPANESE e CATERINO. La difesa richiama la sentenza delle Sez. U. di questa S.C. n. 51/2020, e rileva come per il reato sub b), poi estinto per prescrizione, che rientrava nel blocco dei reati per i quali le captazioni ambientali erano state autorizzate, il TRIBUNALE avesse escluso il vincolo di continuazione col reato sub f), a conferma della diversità delle vicende, e quindi della distinzione dei procedimenti, pur in presenza di un unico fascicolo. In tal senso, la CORTE2 territoriale avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni difensive, confondendo le categorie del 'diverso reato' e del 'diverso procedimento'; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen. per assenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione della testimonianza di CATERINO e al contrasto fra il contenuto di essa e quel che la CORTE partenopea ha desunto dal colloquio con TRAPANESE. In quest'ultimo CATERINO aveva parlato di assegni consegnati a [OSCURATO:PERSONA], quando egli non avrebbe potuto disporre di titoli bancari in quanto soggetto protestato, e la risposta fornita dalla CORTE in ordine al possesso di un carnet da prima dell'interdizione costituiva una mera ipotesi; come terzo, il vizio di motivazione per aver ritenuto l'aggravante dello stato di bisogno della vittima, in carenza di elementi di fatto che ne avessero documentato la sussistenza; - come quarto, in vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. In data 25/10/2021 [OSCURATO:PERSONA], detenuto nell'Istituto di pena di OPERA, ha fatto pervenire la nomina del nuovo difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo che altro difensore, nominato di fiducia dall'imputato, ma differente da colui che aveva redatto il ricorso, aveva rinunciato al mandato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Scindendo in due parti il primo motivo, ed esaminando quella che riguarda le modalità di svolgimento delle attività di intercettazione, le considerazioni sullo svolgimento dell'attività intercettativa per 40 giorni, e sull'esito costituito dall'utilizzo soltanto delle conversazioni del 25/03/2009 e del 21/04/2009, e la circostanza - sottolineata dalla difesa - che, nonostante l'urgenza rappresentata inizialmente, l'attività medesima si fosse avviata ben 25 giorni dopo l'emissione del decreto autorizzativo, non appaiono in senso proprio censure, poiché non si correlano alla violazione di norme di legge, ma hanno un senso esclusivamente narrativo. La contestazione sulla assenza di file riportanti i colloqui intercorsi durante tutti e 40 i giorni delle intercettazioni effettuate, e i brogliacci dell'ascolto dell'intero periodo, ha trovato risposta al fg 7-ultimo periodo della sentenza di appello, che ha precisato come i testi appartenenti alla polizia giudiziaria avessero riferito che i brogliacci c'erano, che il loro mancato deposito non comporta una sanzione di inutilizzabilità per le intercettazioni effettuate, che comunque agli atti esistono i verbali di inizio e di conclusione delle operazioni e i quattro dvd con le trascrizioni delle conversazioni telefoniche e ambientali di interesse investigativo. Infine, per venire al punto che ha costituito oggetto di specifica censura, la descrizione che delle modalità intercettative ha dato la sentenza non permette di affermare, come fa il ricorso, che la registrazione fosse stata di volta in volta effettuata da un soggetto come TRAPANESE, se pure d'intesa con la polizia giudiziaria, in violazione del disposto di cui all'art. 268 co. 3 cod. proc. pen. Non sembra pertinente neanche la conclusione del PROCURATORE GENERALE, secondo cui la vicenda doveva ricondursi a quanto sancito dalla recente pronuncia di questa S.C. n. 12347/21, secondo cui" la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio". La CORTE partenopea ha in realtà chiarito che le intercettazioni erano state effettuate dalla DIA, come da delega ricevuta dal P.M., e che a TRAPANESE era stata chiesta soltanto la disponibilità di attivare l'impianto, a causa delle difficoltà che lo stesso presentava, sì che non vi è stata alcuna sua sostituzione alla polizia giudiziaria. Per il segmento fin qui esaminato, il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Quanto al secondo segmento, inerente le modalità di svolgimento delle attività di intercettazione, premesso che, benché posta la prima volta col ricorso per cassazione, la questione inerisce l'inutilizzabilità, vizio deducibile e rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia non è pertinente il richiamo alla menzionata pronuncia delle Sez. U. di questa S.C.: l'intercettazione era stata infatti autorizzata per il reato di estorsione contestato all'imputato al capo g), non quindi per l'usura sub f), avente comunque quale persona offesa CATERINO. All'esito del dibattimento di primo grado il capo g) era dichiarato assorbito nel capo f), e quindi trova applicazione il principio in virtù del quale sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte per un reato - l'estorsione sub g) - legittimamente autorizzate, se esso, come è avvenuto nella specie, sia poi diversamente qualificato nell'usura sub f). Le intercettazioni sono utilizzabili proprio perché l'estorsione è stata assorbita nell'usura, e quest'ultima è reato per il quale l'attività di intercettazione è ammessa: Il primo motivo è dunque manifestamente infondato nella sua interezza. 3. Egualmente manifestamente infondati sono: - il secondo motivo, poiché la CORTE partenopea ha dato conto delle ragioni di attendibilità di CATERINO, e ha fornito una spiegazione plausibile del possesso degli assegni da parte dello stesso CATERINO, non qualificabile come illazione. La sentenza impugnata, ai fg. 8 e 9, illustra in modo logico le ragioni di genuinità e di coerenza di quanto la persona offesa aveva riferito a TRAPANESE: la difesa propone una lettura alternativa, sollecitando una revisione nel merito, incompatibile col giudizio di legittimità; - il terzo motivo, perché il Collegio di appello ha congruamente motivato sullo stato di bisogno di CATERINO e sulla consapevolezza di esso da parte dell'imputato. Nel 2006 quest'ultimo aveva invero accolto il primo nella sua struttura alberghiera, garantendogli anche vitto e alloggio, in cambio della collaborazione alle sue dipendenze; - il quarto motivo, poiché la CORTE di NAPOLI ha basato il diniego delle attenuanti generiche sulla gravità del fatto in relazione all'elevato tasso di interesse praticato e ai gravi precedenti penali. Si tratta di una valutazione in fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas