CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Napoli , n. 435/2021pubblicata in data 5 febbraio 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro2200,00 per compensi + 200 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fis