CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 11313/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20540-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 02/05/39, residente in Catania, C.so ltalia, 298, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 39E02A028Z, difensore di se stesso (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato, in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 133. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A., [OSCURATO:PARTITA_IVA],con sede in Palermo via Roma, 183, in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Libertini, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], 135 . - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, 3Sez. Civ., n.615/19, pubblicata il 21/03/19, notificata il 23/04/19; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello diPalermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza n. 618/2014 emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.4.2014. 2. La sentenza, pubblicata il 21.3.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativaha resistito con controricorso. 2. Prima di esporre ed esaminare i motivi di ricorso, occorre dare atto che con istanza depositata in data 23.1.2024, le parti del presente giudizio, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., hanno comunicato a questo Collegio di aver raggiunto un accordo che prevede, tra l’altro, la rinunzia al presente ricorso per cassazione, eche, in attesa che sul predetto accordo si pronunci l’Autorità di Vigilanza, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto un rinvio dell’odierna udienza di decisione del ricorso, richiesta alla quale questo Collegio intende dar seguito in conseguenza della documentata serietà dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo