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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 gennaio 2021

Cassazione n. 40065/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Firenze confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 gennaio 2021 dal GIP presso il Tribunale di Firenze e il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica il 5 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai reati di cui agli art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo A), a numerosi episodi del reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto (capi G, H, I, L, M, N, O e P) e a una serie di ulteriori episodi del reato di cui all'art. 2 del medesimo d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi B, C, D, E ed F), reati commessi in Firenze in epoca compresa tra il 2015 e il 2020.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, Francavilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, sono state dedotte la mancata motivazione del provvedimento gravato e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., rilevandosi che il Tribunale ha dato per scontato che i motivi addotti a sostégno della richiesta di riesame fossero una mera reiterazione degli argomenti spesi dalla difesa nei confronti del P.M., il che non corrisponde al vero, atteso che le censure sollevate dinanzi al Tribunale non riguardavano questi temi, né il principio di neutralità dell'iva su cui si concentra l'ordinanza impugnata, ma concernevano altri argomenti, come l'impossibilità di sostenere l'inesistenza oggettiva di una prestazione di servizi (trasporto su gomma), i cui aspetti materiali ed economici nessuno aveva revocato in dubbio, e la nozione di operazione soggettivamente inesistente, non essendosi il P.M. e il G.I.P. confrontati con la definizione normativa dettata dall'art. 1 lettera a) del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Tali censure sarebbero state tuttavia ignorate nell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l'erronea applicazione degli art. 1 comma 1 lettera a), 2 e 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 in ordine alla nozione di operazione soggettivamente inesistente, evidenziando che tale nozione implica uno schema trilaterale che può declinarsi in due modalità alternative, ovvero quella della interposizione fittizia e della fatturazione da parte di soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, nessuna delle quali ravvisabile nel caso di specie, atteso che la Daicla, nell'ambito di una legittima esternalizzazione dei servizi, ha ricevuto la prestazione dei servizi di trasporto da soci lavoratori delle cooperative Codi/Copa e, a loro volta, Codi/Copa hanno emesso fattura nei confronti della Daicla; né vi è stata dunque fatturazione al reale beneficiario della prestazione da parte di soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, posto che i servizi di trasporto sono stati eseguiti su richiesta della Daicla, cioè l'unico soggetto con il quale gli autisti Codi/Copa hanno avuto rapporti, per cui il soggetto-società cooperativa esisteva senz'altro.3.

Con memoria trasmessa il 28 giugno 2021, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni, con particolare riferimento all'inesistenza dei fumus dei reati ex art. 2 e 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 e alla non configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, si ritiene utile, in via preliminare, una breve ricostruzione della vicenda sottesa alle odierne imputazioni provvisorie, per come delineata dal provvedimento impugnato.

Nello stesso, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], imprenditore che nel corso degli anni ha svolto la propria attività nel settore del trasporto di merci su strada, ha nel corso degli anni costituito varie società inizialmente con sede in Sicilia e successivamente in Lombardia, ma con unità locali anche a Firenze, e tra queste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Victoria e Firenze holding, stringendo in particolare rapporti con altro imprenditore operante nello stesso settore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], con il quale Francavilla condivideva l'interesse a creare un sistema di appalto e sub appalto di servizi di trasporto in grado di assicurare vantaggi economici alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolarne la crescita sul piano commerciale, senza tuttavia accollarsi i relativi oneri e costi; tale obiettivo veniva perseguito mediante l'esternalizzazione della fase di trasporto a società terze, costituite appositamente, cui subappaltare il servizio affidato dai committenti alla Daicla.

Si trattava di società composte da soggetti che avrebbero dovuto figurare come soci e/o amministratori con il compito di eseguire e fatturare le prestazioni di trasporto alla società Daicla in veste di subappaltante, per poi rimanere a debito verso l'Erario di imposte di cui omettere la dichiarazione e la liquidazione, permettendo così alla Daicla di beneficiare di un'iva a credito con la quale neutralizzare in sede di liquidazione del tributo l'iva addebitata ai committenti.

Il sistema congegnato da Francavilla vedeva al centro del sistema la società Daicla (affiancata dalle società Victoria e [OSCURATO:PERSONA]), che nel corso degli anni dal 2011 al 2014 aveva visto pressoché raddoppiare il proprio volume di affari, cui tuttavia non corrispondeva inspiegabilmente un aumento dell'iva da versare all'Erario, quale differenza tra iva a credito e quella a debito, essendo al contrario la società riuscita a ridurre progressivamente il proprio debito.

Nel 2014 Francavilla decise poi di sganciarsi da Cal, creando due società ad hoc, le cooperative Codi e Copa, a guida delle quali poneva un uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], assicurando attraverso questa scelta un aumento del volume di affari della Daicla, che maturava negli anni 2018-2019 un credito verso l'Erario.

Il sistema prevedeva quindi che le fatture emesse dalle cooperative subappaltanti, che non versavano l'iva dovuta allo Stato, compensandola talvolta con l'accisa assolta sul gasolio per autotrasporto, assicuravano contabilmente la detrazione della stessa imposta (che di fatto non veniva mai versata da alcun soggetto) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché, trattandosi di imposta sul valore aggiunto relativa ad acquisti, costituiva di fatto iva a credito per la [OSCURATO:SOCIETA] servizi resi dalle cooperative nell'ambito di tale rapporto di subappalto venivano loro pagati senza margine di guadagno, assicurando solo la provvista valutaria necessaria per il pagamento dei dipendenti di cui si avvalevano le cooperative.

Gli accertamenti evidenziavano in particolare che la Copa nei primi cinque mesi del 2018 riceveva dalla Daicla 91 bonifici per un totale 877.626 euro, a fronte di addebiti nel medesimo periodo per un totale di 877.628 euro, di cui 399.439 a favore di Victoria, mentre la Codi versava 1'8 febbraio 2018 euro 164.043 alla Victoria, che contestualmente eseguiva tre pagamenti per complessivi euro 141.587 in favore della Daicla, che quattro giorni dopo versava solo 100.000 euro in favore della Codi, permettendo così alle società di Francavilla di incassare 60.000 e di lasciare l'iva a debito in capo alla Codi; le predette cooperative in un primo momento compensavano il debito dell'iva e di altri tributi con il codice "6740" relativo a credito di imposta agevolato sul gasolio per autotrazione e, in un secondo momento, omettevano sistematicamente il pagamento dell'iva, al punto che la [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2018 veniva posta in liquidazione volontaria, avendo accumulato debiti erariali per oltre 450.000 euro, di cui 280.000 per iva relativa all'anno di imposta 2018, mentre la [OSCURATO:PERSONA] risultava avere un'esposizione con il Fisco per oltre 210.000 euro.

Oltre a sottolineare il ruolo di primo piano di Francavilla, a cui facevano capo tutte le società coinvolte in questo modus operandi, i giudici cautelari hanno rilevato che le due cooperative Codi e Copa non avevano una loro autonomia, avendo come loro unico committente la Daicla e per una piccola parte la Victoria, sempre riconducibile al ricorrente, che dunque utilizzava le due società al solo scopo di abbattere l'iva che la Daicla avrebbe dovuto versare all'Erario.

2. Alla stregua di tali elementi, è stato quindi ritenuto configurabile, nell'ambito della valutazione indiziaria richiesta in questa fase, il reato di cui agli art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo A), essendo stato accertato l'omesso versamento dell'iva per il periodo di imposta 2018 per un ammontare di 281.205 euro da parte della Daicla, di cui Francavilla è risultato essere il dominus, come invero confermato anche dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno lavorato alle dipendenze di varie società del gruppo Francavilla.È stato inoltre ritenuto sussistente il furrius degli episodi del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi da B a F), osservandosi in proposito che Francavilla, agendo come gestore di fatto della Daicla, aveva indicato nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] relativa agli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 elementi passivi fittizi provenienti dalle società Codi e Copa, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, atteso che alle due predette cooperative venivano appaltati servizi pagati a prezzi corrispondenti alla sola forza lavoro impiegata, senza alcun margine di guadagno da parte della Daicla, che in tal modo acquistava iva a credito da utilizzare in sede di dichiarazione periodica, mentre in alcuni casi le due cooperative provvedevano a ritrasferire somme di denaro in favore della Daicla o di altra società del gruppo.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. (atto che era stato impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame unitamente ai decreti di perquisizione e sequestro) risulta adottato innanzitutto con riferimento al reato di cui all'art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000, ascritto (al capo A) a Francavilla e a Ferraro, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della Codi, reato questo in ordine al quale alcuna censura è stata sollevata nel ricorso per cassazione, concentrandosi le doglianze difensive unicamente sulla fattispecie di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 ascritto ai capi da B a F. Ciò posto, sarebbe stato onere del ricorrente precisare se e in che misura il vincolo cautelare sia stato disposto anche rispetto a tale fattispecie, non risultando diversamente comprovato l'interesse a ricorrere di Francavilla.

Sul punto, invero, non possono ritenersi assolti gli oneri di allegazione imposti dal principio di autosufficienza del ricorso, essendo a quest'ultimo allegati solo i motivi di riesame trasmessi telematicamente in data 20 gennaio 2021, motivi dai quali non si evince né l'importo del sequestro, né l'eventuale riconducibilità dello stesso agli episodi contestati ai capi B ed F, dovendosi rilevare peraltro che, mentre per il reato di cui all'art. 10 ter (capo A) l'individuazione del profitto è desumibile dal tenore dell'imputazione, in cui è indicato l'ammontare dell'imposta evasa, per gli episodi di cui ai capi da B a F non è agevole desumere dalla lettura delle provvisorie contestazioni l'entità dell'eventuale profitto percepito, per cui non è possibile sopperire in tal modo alla mancata allegazione degli atti volti a dimostrare il necessario collegamento tra l'oggetto del sequestro e il reato ex art. 2 e, in definitiva, la rilevanza in concreto delle questioni dedotte.

Ciò inibisce pertanto l'esame nel merito delle doglianze articolate nel ricorso, sia rispetto alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato rispetto ai temi articolati nell'istanza di riesame, sia in ordine al corretto inquadramento giuridico della condotta nell'ambito della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con particolare riferimento alla nozione di operazione soggettivamente inesistente.Si tratta infatti di temi che, per poter essere affrontati in questa sede, presuppongono la dimostrazione dell'interesse a ricorrere, nel caso di specie come detto non adeguatamente comprovato, non essendo stato chiarito se e in che misura il decreto di sequestro preventivo (il discorso non vale per il decreto di perquisizione e sequestro, che non ha formato oggetto di censura) sia riferibile anche alla fattispecie oggetto delle considerazioni difensive, che in ogni caso ben potranno essere approfondite nello sviluppo del procedimento penale in corso.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Francavilla deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 22 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Firenze confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 gennaio 2021 dal GIP presso il Tribunale di Firenze e il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica il 5 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai reati di cui agli art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A), a numerosi episodi del reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto (capi G, H, I, L, M, N, O e P) e a una serie di ulteriori episodi del reato di cui all'art. 2 del medesimo d. Igs. n. 74 del 2000 (capi B, C, D, E ed F), reati commessi in Firenze in epoca compresa tra il 2015 e il 2020. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, Francavilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, sono state dedotte la mancata motivazione del provvedimento gravato e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., rilevandosi che il Tribunale ha dato per scontato che i motivi addotti a sostégno della richiesta di riesame fossero una mera reiterazione degli argomenti spesi dalla difesa nei confronti del P.M., il che non corrisponde al vero, atteso che le censure sollevate dinanzi al Tribunale non riguardavano questi temi, né il principio di neutralità dell'iva su cui si concentra l'ordinanza impugnata, ma concernevano altri argomenti, come l'impossibilità di sostenere l'inesistenza oggettiva di una prestazione di servizi (trasporto su gomma), i cui aspetti materiali ed economici nessuno aveva revocato in dubbio, e la nozione di operazione soggettivamente inesistente, non essendosi il P.M. e il G.I.P. confrontati con la definizione normativa dettata dall'art. 1 lettera a) del d. Igs. n. 74 del 2000. Tali censure sarebbero state tuttavia ignorate nell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l'erronea applicazione degli art. 1 comma 1 lettera a), 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 in ordine alla nozione di operazione soggettivamente inesistente, evidenziando che tale nozione implica uno schema trilaterale che può declinarsi in due modalità alternative, ovvero quella della interposizione fittizia e della fatturazione da parte di soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, nessuna delle quali ravvisabile nel caso di specie, atteso che la Daicla, nell'ambito di una legittima esternalizzazione dei servizi, ha ricevuto la prestazione dei servizi di trasporto da soci lavoratori delle cooperative Codi/Copa e, a loro volta, Codi/Copa hanno emesso fattura nei confronti della Daicla; né vi è stata dunque fatturazione al reale beneficiario della prestazione da parte di soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, posto che i servizi di trasporto sono stati eseguiti su richiesta della Daicla, cioè l'unico soggetto con il quale gli autisti Codi/Copa hanno avuto rapporti, per cui il soggetto-società cooperativa esisteva senz'altro.3. Con memoria trasmessa il 28 giugno 2021, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni, con particolare riferimento all'inesistenza dei fumus dei reati ex art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 e alla non configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, si ritiene utile, in via preliminare, una breve ricostruzione della vicenda sottesa alle odierne imputazioni provvisorie, per come delineata dal provvedimento impugnato. Nello stesso, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], imprenditore che nel corso degli anni ha svolto la propria attività nel settore del trasporto di merci su strada, ha nel corso degli anni costituito varie società inizialmente con sede in Sicilia e successivamente in Lombardia, ma con unità locali anche a Firenze, e tra queste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Victoria e Firenze holding, stringendo in particolare rapporti con altro imprenditore operante nello stesso settore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], con il quale Francavilla condivideva l'interesse a creare un sistema di appalto e sub appalto di servizi di trasporto in grado di assicurare vantaggi economici alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolarne la crescita sul piano commerciale, senza tuttavia accollarsi i relativi oneri e costi; tale obiettivo veniva perseguito mediante l'esternalizzazione della fase di trasporto a società terze, costituite appositamente, cui subappaltare il servizio affidato dai committenti alla Daicla. Si trattava di società composte da soggetti che avrebbero dovuto figurare come soci e/o amministratori con il compito di eseguire e fatturare le prestazioni di trasporto alla società Daicla in veste di subappaltante, per poi rimanere a debito verso l'Erario di imposte di cui omettere la dichiarazione e la liquidazione, permettendo così alla Daicla di beneficiare di un'iva a credito con la quale neutralizzare in sede di liquidazione del tributo l'iva addebitata ai committenti. Il sistema congegnato da Francavilla vedeva al centro del sistema la società Daicla (affiancata dalle società Victoria e [OSCURATO:PERSONA]), che nel corso degli anni dal 2011 al 2014 aveva visto pressoché raddoppiare il proprio volume di affari, cui tuttavia non corrispondeva inspiegabilmente un aumento dell'iva da versare all'Erario, quale differenza tra iva a credito e quella a debito, essendo al contrario la società riuscita a ridurre progressivamente il proprio debito. Nel 2014 Francavilla decise poi di sganciarsi da Cal, creando due società ad hoc, le cooperative Codi e Copa, a guida delle quali poneva un uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], assicurando attraverso questa scelta un aumento del volume di affari della Daicla, che maturava negli anni 2018-2019 un credito verso l'Erario. Il sistema prevedeva quindi che le fatture emesse dalle cooperative subappaltanti, che non versavano l'iva dovuta allo Stato, compensandola talvolta con l'accisa assolta sul gasolio per autotrasporto, assicuravano contabilmente la detrazione della stessa imposta (che di fatto non veniva mai versata da alcun soggetto) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché, trattandosi di imposta sul valore aggiunto relativa ad acquisti, costituiva di fatto iva a credito per la [OSCURATO:SOCIETA] servizi resi dalle cooperative nell'ambito di tale rapporto di subappalto venivano loro pagati senza margine di guadagno, assicurando solo la provvista valutaria necessaria per il pagamento dei dipendenti di cui si avvalevano le cooperative. Gli accertamenti evidenziavano in particolare che la Copa nei primi cinque mesi del 2018 riceveva dalla Daicla 91 bonifici per un totale 877.626 euro, a fronte di addebiti nel medesimo periodo per un totale di 877.628 euro, di cui 399.439 a favore di Victoria, mentre la Codi versava 1'8 febbraio 2018 euro 164.043 alla Victoria, che contestualmente eseguiva tre pagamenti per complessivi euro 141.587 in favore della Daicla, che quattro giorni dopo versava solo 100.000 euro in favore della Codi, permettendo così alle società di Francavilla di incassare 60.000 e di lasciare l'iva a debito in capo alla Codi; le predette cooperative in un primo momento compensavano il debito dell'iva e di altri tributi con il codice "6740" relativo a credito di imposta agevolato sul gasolio per autotrazione e, in un secondo momento, omettevano sistematicamente il pagamento dell'iva, al punto che la [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2018 veniva posta in liquidazione volontaria, avendo accumulato debiti erariali per oltre 450.000 euro, di cui 280.000 per iva relativa all'anno di imposta 2018, mentre la [OSCURATO:PERSONA] risultava avere un'esposizione con il Fisco per oltre 210.000 euro. Oltre a sottolineare il ruolo di primo piano di Francavilla, a cui facevano capo tutte le società coinvolte in questo modus operandi, i giudici cautelari hanno rilevato che le due cooperative Codi e Copa non avevano una loro autonomia, avendo come loro unico committente la Daicla e per una piccola parte la Victoria, sempre riconducibile al ricorrente, che dunque utilizzava le due società al solo scopo di abbattere l'iva che la Daicla avrebbe dovuto versare all'Erario. 2. Alla stregua di tali elementi, è stato quindi ritenuto configurabile, nell'ambito della valutazione indiziaria richiesta in questa fase, il reato di cui agli art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A), essendo stato accertato l'omesso versamento dell'iva per il periodo di imposta 2018 per un ammontare di 281.205 euro da parte della Daicla, di cui Francavilla è risultato essere il dominus, come invero confermato anche dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno lavorato alle dipendenze di varie società del gruppo Francavilla.È stato inoltre ritenuto sussistente il furrius degli episodi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi da B a F), osservandosi in proposito che Francavilla, agendo come gestore di fatto della Daicla, aveva indicato nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] relativa agli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 elementi passivi fittizi provenienti dalle società Codi e Copa, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, atteso che alle due predette cooperative venivano appaltati servizi pagati a prezzi corrispondenti alla sola forza lavoro impiegata, senza alcun margine di guadagno da parte della Daicla, che in tal modo acquistava iva a credito da utilizzare in sede di dichiarazione periodica, mentre in alcuni casi le due cooperative provvedevano a ritrasferire somme di denaro in favore della Daicla o di altra società del gruppo. 3. Tanto premesso, deve osservarsi che il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. (atto che era stato impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame unitamente ai decreti di perquisizione e sequestro) risulta adottato innanzitutto con riferimento al reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, ascritto (al capo A) a Francavilla e a Ferraro, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della Codi, reato questo in ordine al quale alcuna censura è stata sollevata nel ricorso per cassazione, concentrandosi le doglianze difensive unicamente sulla fattispecie di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 ascritto ai capi da B a F. Ciò posto, sarebbe stato onere del ricorrente precisare se e in che misura il vincolo cautelare sia stato disposto anche rispetto a tale fattispecie, non risultando diversamente comprovato l'interesse a ricorrere di Francavilla. Sul punto, invero, non possono ritenersi assolti gli oneri di allegazione imposti dal principio di autosufficienza del ricorso, essendo a quest'ultimo allegati solo i motivi di riesame trasmessi telematicamente in data 20 gennaio 2021, motivi dai quali non si evince né l'importo del sequestro, né l'eventuale riconducibilità dello stesso agli episodi contestati ai capi B ed F, dovendosi rilevare peraltro che, mentre per il reato di cui all'art. 10 ter (capo A) l'individuazione del profitto è desumibile dal tenore dell'imputazione, in cui è indicato l'ammontare dell'imposta evasa, per gli episodi di cui ai capi da B a F non è agevole desumere dalla lettura delle provvisorie contestazioni l'entità dell'eventuale profitto percepito, per cui non è possibile sopperire in tal modo alla mancata allegazione degli atti volti a dimostrare il necessario collegamento tra l'oggetto del sequestro e il reato ex art. 2 e, in definitiva, la rilevanza in concreto delle questioni dedotte. Ciò inibisce pertanto l'esame nel merito delle doglianze articolate nel ricorso, sia rispetto alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato rispetto ai temi articolati nell'istanza di riesame, sia in ordine al corretto inquadramento giuridico della condotta nell'ambito della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con particolare riferimento alla nozione di operazione soggettivamente inesistente.Si tratta infatti di temi che, per poter essere affrontati in questa sede, presuppongono la dimostrazione dell'interesse a ricorrere, nel caso di specie come detto non adeguatamente comprovato, non essendo stato chiarito se e in che misura il decreto di sequestro preventivo (il discorso non vale per il decreto di perquisizione e sequestro, che non ha formato oggetto di censura) sia riferibile anche alla fattispecie oggetto delle considerazioni difensive, che in ogni caso ben potranno essere approfondite nello sviluppo del procedimento penale in corso. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Francavilla deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 40065/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris