CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 27762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10474/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRIESTE n. 224/2024 depositata il 04/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA], custode di 15 balle di ritagli di misto lana sequestrate in un procedimento penale, dopo la cessazione della custodia avvenuta il 07/03/2013, presentava in data 04/04/2014 istanza per la liquidazione della relativa indennità di € 971,25. Con decreto del 25/05/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste liquidava l'importo. Su opposizione della Procura della Repubblica, il Tribunale di Trieste ha annullato il decreto di liquidazione, compensando le spese di lite per la novità della questione. Il Tribunale aderisce all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, valorizzando l’art. 3 lett. n) d.p.r. 115/2002, inquadra il custode tra gli ausiliari del magistrato, con conseguente applicazione anche al custode del termine decadenziale di 100 giorni dell’art. 71 d.p.r. 115/2002 per la domanda di liquidazione. La diversa previsione dell’art. 72 (compenso del custode) non giustifica per il Tribunale un regime diverso rispetto agli altri ausiliari. L’orientamento della giurisprudenza penale penale richiamato dalla società custode è ritenuto superato. Ne è fatta derivare l’intervenuta decadenza per tardiva presentazione dell’istanza. Ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. La Procura della Repubblica è rimasta intimata. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 d.p.r. 115/2002, in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi. Si sostiene che il Tribunale ha errato nell'estendere in via interpretativa il termine di decadenza di cento giorni, previsto dall'art. 71, alla domanda di liquidazione dell'indennità del custode penale, la quale è invece specificamente disciplinata dal successivo art. 72, che non contempla alcun termine decadenziale. Si invoca il principio di specialità, il divieto di applicazione analogica delle norme sulla decadenza e la diversa funzione del custode penale rispetto a quello civile. Con il secondo motivo, in via gradata, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 d.p.r. 115/2002, in relazione alla tutela dell'affidamento e ai principi di certezza del diritto, garantiti dalprospective overruling. Si assume in altri termini che, al momento della presentazione dell'istanza, l'orientamento consolidato delle sezioni penali escludeva l'applicazione della decadenza, ingenerando un legittimo affidamento che il successivo mutamento di giurisprudenza non può pregiudicare. 2. -La questione al centro del ricorso è stata rimessa alle Sezioni unite con interlocutoria n. 15046/2025. Pertanto, si dispone il rin- vio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone il ri