CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 22013-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore elettivamente 3979 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 553/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata integralmente riformata la pronuncia del Tribunale di Brescia con la quale, per quanto qui interessa, era stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." a far data dal 1° ottobre 2017, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché la illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", con conseguente condanna della citata "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità commisurata a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." ha resistito con controricorso; la "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione" è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo - denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in punto di omesso esame della domanda giudiziale proposta ex art. 29, commi 1 e 3 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., o, in alternativa, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - la ricorrente si duole, in primo luogo, che il giudice del gravame non si sia pronunciato sulla domanda dalla medesima proposta, avente ad oggetto l'accertamento non della subordinazione nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", bensì della assenza dei requisiti di liceità dell'appalto intercorso tra la predetta società e la "[OSCURATO:SOCIETA]." e, quindi, del carattere non genuino dell'appalto stesso ai sensi degli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003; e, in secondo - in via alternativa -, che il predetto giudice, in ipotesi di avvenuta interpretazione della domanda come di accertamento della subordinazione, non abbia espresso alcuna motivazione al riguardo; con il secondo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la Corte territoriale - affermando che «Nessuna circostanza, per converso, è emersa circa l'esercizio da parte della committente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dei poteri connessi alla qualità di datore di lavoro: la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, come era suo onere, l'esercizio di tali poteri (organizzativo, disciplinare, direttivo, etc ...» - abbia addossato alla lavoratrice l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la committente, anziché attribuire a quest'ultima, a fronte di una domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, l'onere di dimostrare la genuinità dell'appalto; con il terzo motivo - denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655 c.c., 1662 c.c., 2094 c.c. e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la predetta Corte, da un lato, non abbia in alcun modo indicato le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento sulla genuinità dell'appalto, difettando ogni considerazione, valutazione e accertamento sulla sussistenza del potere direttivo in capo all'appaltatore, sulla esistenza di uno specifico "know how" in capo ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto e sull'assunzione, da parte dell'appaltatrice, del rischio di impresa; lamenta, inoltre, che la Corte abbia ritenuto legittimo il contratto di appalto, pur avendo dichiarato che lo stesso aveva ad oggetto le "mansioni" della lavoratrice e non avendo compiuto alcun accertamento circa la effettiva sussistenza di competenze e conoscenze, in capo alla lavoratrice medesima, superiori a quelle proprie dell'attività svolta, nonché circa una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo; si duole, infine, che le istruzioni operative della committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatrice siano state ritenute espressione non di un potere direttivo ma di un potere di coordinamento del servizio appaltato; con il quarto motivo - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il giudice di appello non abbia considerato, per un verso, che la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." impartiva, tramite circolari periodiche, disposizioni specifiche relative anche alla determinazione dei compiti lavorativi dei prestatori addetti al "back-office", e che tali circolari erano indirizzate tanto ai dipendenti della citata società quanto a quelli della "[OSCURATO:SOCIETA]."; per altro verso, che i lavoratori addetti al "back-office" non dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA]" venivano inviati "presso la sede della committente per supportare il personale di questa in relazione ad esigenze in alcun modo legate all'esecuzione dell'appalto", come evincibile da una e-mail del 30 settembre 2008 inoltrata dal capoarea della predetta "[OSCURATO:PERSONA]", nonché amministratore unico di "Yunn". Ritenuto che: il primo motivo è da disattendere, già sol perché il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al profilo della insussistenza del requisito della subordinazione nel rapporto tra la lavoratrice e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." è naturalmente funzionale, avuto riguardo all'impianto motivazionale (su cui v. "infra") della sentenza impugnata, all'avvenuto riconoscimento della genuinità dell'appalto;il secondo motivo è altresì da disattendere, in quanto la genuinità dell'appalto in questione è stata, nel caso di specie, accertata, avuto riguardo al tenore complessivo della predetta motivazione, sulla base di una molteplicità di elementi e circostanze, nel cui ambito la mancata prova della subordinazione ad opera della lavoratrice ha assunto, ai fini del giudizio, valenza non esclusiva, bensì confermativa - in una valutazione globale - della presenza dei requisiti della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", individuabile anche nell'esercizio, ad opera di quest'ultimo (e, sul punto, v. Cass. 27/11/2018, n. 30694), del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto; fermo restando che l'esercizio del potere direttivo del committente, ove venga in rilievo quale specifico elemento - tra gli altri - caratterizzante l'appalto fraudolento (cfr., al riguardo, Cass.12/04/2018, n. 9139, ove è precisato che «In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto»; cfr., in senso analogo, Cass. 10/06/2019, n. 15557, ove sono ritenuti ostativi ad un appalto genuino i diretti interventi dispositivi e di controllo del committente sui dipendenti dell'appaltatore) non può esser oggetto di prova negativa ad opera del committente medesimo, dovendo essere invece il lavoratore, il quale intenda valorizzare la sussistenza del predetto potere direttivo al fine di contestare la validità del contratto di appalto che si presenti genuino in virtù degli elementi caratterizzanti, a fornire la dimostrazione, secondo il regime ordinario dell'onere della prova, del suo assunto; il terzo motivo è ancora da disattendere quanto alla dedotta violazione di legge, giacché il giudice del gravame ha correttamente interpretato il parametro normativo, in punto di presenza di un rischio di impresa in capo alla società appaltatrice (cfr. il seguente passo della motivazione: «In tal modo, quindi, il costo del personale incaricato dello svolgimento dell'attività di back office venne a gravare sulle predette società di servizi - con le quali Ubi aveva stipulato contratti di appalto - che, inoltre, assunsero tutti i costi funzionali all'espletamento del servizio - canoni di locazione, utenze, noleggio attrezzature ed altro ...»), di mancato esercizio di un potere direttivo e disciplinare ad opera dalla committente (cfr. il seguente passo della motivazione: «In conseguenza di quanto sopra riportato, questa Corte ritiene che il potere di controllo esercitato dalla committente riguardasse le modalità di esecuzione del servizio dovendo, quest'ultimo, essere prestato secondo sistemi e metodologie che dovevano integrarsi con quelli in uso alla committente. Nessuna circostanza, per converso, è emersa circa l'esercizio da parte della committente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dei poteri connessi alla qualità di datore di lavoro: la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, come era suo onere, l'esercizio di tali poteri - organizzativo, disciplinare, direttivo, etc ... - da parte di SBS/Ubi ... ») e di autonomia del servizio appaltato, implicitamente ravvisata nella accertata differenziazione dei compiti tra dipendenti della committente e quelli della società appaltatrice (per come si vedrà "infra"); quanto, poi, al dedotto vizio di omessa motivazione - premesso che «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (così, tra le altre, Cass. 3/03/2022, n. 7090) -. va rilevato che il giudice del gravame ha indicato le ragioni poste a supporto delle proprie conclusioni, in particolare evidenziando, quanto alla sussistenza del rischio di impresa, che «Sbs aveva delle tabelle con i tassi da applicare ai clienti e le spese minime di istruttoria richiesti agli stessi, gli agenti avevano la possibilità di maggiorare tale -,, importo in modo che l'eccedenza, come da accordi che avevano con l'azienda, potesse essere restituita a loro a copertura dei costi di back office»; quanto alla insussistenza del potere direttivo e disciplinare in capo alla committente, che «le direttive di Sbs/Ubi al personale dipendente della società appaltatrice riguardavano le modalità di svolgimento dei profili operativi del servizio di back office (...). Il servizio, pertanto, poiché era funzionale alla stipulazione dei contratti di leasing per [OSCURATO:PERSONA] e al perfezionamento/realizzazione dell'operazione per la quale i contratti erano stipulati (operatività o finanziamento), doveva essere svolto in modo uniforme (...). In conseguenza di quanto sopra riportato, questa Corte ritiene che il potere di controllo esercitato dalla committente riguardasse le modalità di esecuzione del servizio dovendo, quest'ultimo, essere prestato secondo sistemi e metodologie che dovevano integrarsi con quelli in uso alla committente»; e, quanto alla differenziazione dei compiti tra dipendenti, che la lavoratrice, come confermato in istruttoria, non aveva il potere di certificare le firme sugli assegni e nei versamenti, nonché sulle pratiche da presentare alla banca, né aveva accesso a tutta la rete aziendale, potendo in qualità di dipendente dell'appaltatrice vedere le operazioni della sua agenzia nella zona di Brescia e provincia; anche l'ultimo motivo, che si risolve nella denuncia di una omessa valutazione di documenti istruttori ai fini della prova della subordinazione con la committente, è da disattendere, in quanto «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" --„N venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in - \ sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (così Cass.26/06/2018, n. 16812); nel caso specifico, a prescindere dal rilievo che la valutazione della Corte territoriale è stata compiuta non solo sulla base delle prove testimoniali ma anche della documentazione in atti, sicché non è neppure configurabile l'omesso esame, non vi sono elementi per ritenere che la puntuale disamina di tali circolari - peraltro trascritte solo per brevi e incomprensibili stralci, in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso (cfr., sul punto, Cass. 21/05/2019, n. 13625; v. comunque "infra") - o della indicata e-mail avrebbero condotto ad un giudizio diverso e favorevole alla lavoratrice: e ciò a fronte di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, compiuta dalla Corte sulla base dell'intero compendio probatorio, all'esito della quale la Corte stessa ha ritenuto di escludere che le direttive impartite fossero espressione del potere direttivo, gerarchico e organizzativo tipico del rapporto di lavoro subordinato, e di affermare invece che esse fossero piuttosto espressione di una legittima forma di controllo della committente sulla regolare esecuzione dell'appalto; né, come già del resto sopra precisato, può dedursi in sede di legittimità l'insufficienza della motivazione, ormai fuori dal perimetro segnato dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; in realtà, con il motivo in esame, la lavoratrice intende sollecitare una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e di cui lo stesso ha dato conto con motivazione congrua ed esaustiva; le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione", rimasta intimata; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; nulla sulle spese tra la ricorrente e la "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione". Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con