CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; v é esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]‘re- estensore [OSCURATO:PERSONA] ryte