CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 33422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4886/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D. COMPARETTI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA- POTENZA n. 679/2017 depositata il 06/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] era attinta da: -avviso di accertamento per l’a.i. 2011 notificatole il 12.2.15 in base a p.v.c. 29.7.14, con cui si accertava l'omesso versamento di IVA per € 23.082,00 (€ 43.571,00 accertati - € 20.489,00 versati), avendo l'associazione detratto forfettariamente, ex art. 74, comma 6, DPR n. 633 del 1972, i1 50% dell'IVA sulle sponsorizzazioni, in luogo del 10% spettante, e si irrogava la sanzione di € 1.032,00 per irregolare tenuta della contabilità, non avendo essa ottemperato all'obbligo di numerazione delle fatture di acquisto; - separato atto di contestazione, con cui si irrogava la sanzione di € 6.924,00 per omesso versamento dell'IVA. A termini di ricorso, secondo l’Ufficio, “l'associazione, avvalendosi del regime forfettario ex L. n. 398/91, poteva detrarre il 50% dell'IVA sulle operazioni imponibili, ma solo il 10% per le prestazioni di sponsorizzazione: e risultava appunto aver attribuito alla prima categoria fatture che l'Ufficio inquadrava nella seconda in quanto legate a specifici eventi sportivi […]”. Specifica altresì il ricorso che “l'avviso era notificato anche al l.r. in carica dal 1°.2.10 al 10.10.13”. La contribuente proponeva separati ricorsi. La CTP di Matera, con sentenze nn. 540 e 541/02/2015, depositate il 17.12.15, accoglieva i ricorsi. L’Ufficio proponeva appello “uno acto”, rigettato dalle CTR della Basilicata, con la sentenza in epigrafe, Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso di denuncia: “Violazione degli artt. 74 DPR n. 633 n. 2 e 29 D.Lgs. n. 175/14 (in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.)”, giacché “la sentenza impugnata - pur riconoscendo la natura di sponsorizzazione delle spese in esame - si fonda sull'assunto, manifestamente erroneo, che la seconda norma in epigrafe sia applicabile ‘ratione temporis’ anche al caso in esame”. A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, con memoria telematica del 29 novembre 2024, depositata il medesimo giorno ed accettata il 4 dicembre 2024, il difensore della contribuente sollecita dichiarazione di cessazione della materia del contendere esponendo che “successivamente alla presentazione del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione e del controricorso da parte della associazione sportiva Athena è intervenuta nel 2019 la possibilità di aderire alla chiusura delle liti fiscali pendenti, a cui l’associazione oggi controricorrente ha aderito, così come risulta dagli allegati documenti. L’Agenzia delle entrate non ha mai notificato all’associazione Athena, entro il termine ultimo previsto dall’articolo 6, comma 12, del D.L. 119/2018 (31/07/2020), alcun diniego della definizione agevolata, ‘con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali’, che, conseguentemente, si è definitivamente perfezionata”. Alla memoria, per vero, è allegata una “istanza per la regolarizzazione della domanda di chiusura di lite fiscale pendente” addì 15 giugno 2019 apparentemente diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente. Vi si legge: In data 12 febbraio 2015 l'associazione istante era destinataria dell'avviso di accertamento n. TC506CH00082/2015, con il quale codesto [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alla stessa associazione la somma di € 23.082,00 per maggiore IVA induttivamente accertata. Nella stessa data l'Agenzia delle entrate di Matera notificava all'associazione Athena anche l'atto di contestazione ed irrogazioni di sanzioni n. TC5COCH00079/2015, con cui veniva separatamente irrogata la sanzione di € 6.924,60, pari al 30% della suindicata maggiore imposta accertata. In data 31 maggio 2019 l'associazione Athena ha deciso di aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti, prevista e disciplinata dall'articolo 6 del D.L. 119/2018, ed ha incaricato il proprio consulente di effettuare telematicamente sia il pagamento dell'imposta dovuta e sia la presentazione della domanda di definizione agevolata. Tuttavia, il consulente ha effettuato regolarmente soltanto il pagamento in un'unica soluzione di € 1.155,00 (copia in allegato), pari al 5% del valore della controversia (€ 23.082,00), ma ha omesso di inviare telematicamente la domanda di definizione, ritenendo che la presentazione di detta domanda avesse dovuto effettuarla [così letteralmente] in proprio l'associazione Athena, attraverso il deposito cartaceo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Matera. Non è questa la sede per intraprendere la questione della responsabilità tra parte e consulente nell'omissione della presentazione della domanda di chiusura della lite fiscale pendente nel termine del 31 maggio 2019, perché in questa sede preme sottolineare ed evidenziare con forza che l'associazione Athena ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà di aderire alla definizione agevolata ex articolo 6 del D.L. 119/2018 attraverso il pagamento dell'intero importo dovuto per tale definizione e, quindi, non avvalendosi nemmeno della possibilità, normativamente prevista, di dilazionare in più rate il medesimo pagamento. Naturalmente, quando il problema dell'omissione della presentazione della domanda è venuto a galla, l'associazione Athena ha immediatamente effettuato il deposito cartaceo della domanda di definizione. Anzi, per essere precisi, l'associazione ha depositato in data 14/6/2019 (copia ricevute in allegato) due domande cartacee, una relativa all'avviso di accertamento IVA, ove è stato effettuato il pagamento, ed una anche per l'atto di contestazione, ove non vi è nulla da versare trattandosi di sanzione collegata al tributo e, peraltro, essendo unico il procedimento pendente in Cassazione […]. Resta, quindi, una problematica ed è quella relativa alla definizione dell'atto di contestazione, ove non vi è nulla da versare, essendo la sanzione direttamente collegata al tributo IVA ed all'avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata. All’istanza sono uniti, tra l’altro, i seguenti documenti: -un modello di pagamento F24 per euro 1.155; - una “domanda tardiva di condono relativa ad accertamento numero TC5COCH00079/2019 con importo a zero non trasmissibile telematicamente”. Considerato che oggetto del giudizio sembra essere, a termini di ricorso, un avviso di accertamento ed un atto di contestazione, rispettivamente identificabili, a termini di controricorso, con il n. TC506CH00082/2015 ed il n. TC5COCH00079/2019 (quest’ultimo, dunque, non riferito ad un “accertamento” come invece affermato nella “domanda tardiva di condono”), ciò, peraltro, sebbene il frontespizio della sentenza impugnata faccia menzione unicamente dell’avviso e non anche dell’atto di contestazione; considerato, in ogni caso, che nulla è documentato circa l’esito dell’istanza di regolarizzazione e nulla è specificato in ordine alla natura delle sanzioni (le quali, come da precedente narrativa in fatto, sembrerebbero essere state irrogate in parte unitamente all’atto impositivo ed in parte con l’atto di contestazione), sorge l’esigenza di disporre interlocuzione con le parti, affinché offrano i necessari chiarimenti, con il corredo di idonea documentazione. Un tanto impone rinvio a nuovo ruolo, per l’acquisizione degli esiti, con riserva di