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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 37596/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena a seguito della concessone della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate.

Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così, ecLso in data 11 settembre 2024 7Il _,_r_o_ sigliere ore [OSCURATO:PERSONA] Catena , _ ,t4.7 D E [OSCURATO:PERSONA] 11 OTT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena a seguito della concessone della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così, ecLso in data 11 settembre 2024 7Il _,_r_o_ sigliere ore [OSCURATO:PERSONA] Catena , _ ,t4.7 D E [OSCURATO:PERSONA] 11 OTT
Sentenza Cassazione n. 37596/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris