CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 20312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33867/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta no e difendono; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1058/2019, pubblicatail 14/05/2019 , R.G.N. 1570/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d'Appello di Roma, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato illegittimo il trasferimento da Venezia a Roma di [OSCURATO:PERSONA], comandante di aeromobile, disposto in data 1/10/2014, e ha conseguentemente ordinato alla società Alitalia S.A.I. (alle cui dipendenze era nelle more passato) di riassegnarlo presso la sede di Venezia; 2. per la cassazione della predetta sentenza ricorr ono , con unico atto, Alitalia SAI in a.s. e CAI (già Alitalia C AI ) con due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte distrettuale ritenuto l’unità di Venezia una vera e propria sede operativa e per non averne ritenuto dimostrata la chiusura, anche per aver impedito alle parti la dimostrazione di quale fosse l’effettiva realtà fattuale dell’aeroporto di Venezia non accogliendo le rispettive richieste istruttorie; 2.il motivo non è fondato; 3.la Corte d’Appello è pervenuta, sulla base di valutazione nel merito delle prove, alla conclusione che il datore di lavoro non aveva dimostrato la chiusura della sede di Venezia e la sua sostituzione con uno scalo (in cui non cambiano aeromobili ed equipaggi), e da tale mancata dimostrazione ha desunto l’insussistenza della ragione organizzativa a base del trasferimento; 4.specificamente, la Corte di Roma ha osservato che il mutamento geografico disposto unilateralmente dal datore di lavoro relativo all'unità produttiva presso cui si è chiamati a svolgere la prestazione lavorativa costituisce trasferimento in senso tecnico; che non era pertinente il richiamo operato dal Tribunale (a motivo del rigetto della domanda del lavoratore) a precedente di legittimità (Cass. n. 24112/2016), riguardante una sede aziendal e divenuta unica, trattandosi di situazione non corrispondente a quella di Alitalia; che dell'onere di dimostrare la chiusura della sede di Venezia era onerato il datore di lavoro; che tale onere non era stato adempiuto, atteso che la distinzione tra base e scalo, se pure sussistente sul piano teorico, quanto alla trasformazione della sede di Venezia in semplice scalo non era stata documentata, tenuto conto della rilevanza fortemente indiziaria di un accordo sindacale (quantunque successivo al trasferimento per cui è causa) in materia proprio di trasferimento di personale a Venezia e di visure camerali dalle quali si evinceva che a Venezia era rimasta una sede operativa anche nel passaggio ad Alitalia SAI; che conseguentemente la prova testimoniale contraria a quella documentale, diretta a escludere l'infondatezza della ragione organizzativa del trasferimento, si rivelava inammissibile; 5.si tratta di argomentato apprezzamento, involgente questioni di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità di questa Corte: da un accertamento squisitamente di fatto, con motivazione congrua e logica basata su prove documentali, la Corte di merito ha tratto conseguenze di diritto, coerenti con il dato normativo che richiede la prova, a carico del datore, di ragioni tecniche, organizzative e produttive per il trasferimento del lavoratore da una ad altra unità produttiva; 6.osserva il Collegio che la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, spettano al giudice di merito e che il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); e che non è ravvisabile l a violazione dell'art. 11 5 c.p.c. nella circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove" (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 20832/2016, n. 30173/2021); 7.con il secondo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 legge n. 104/1992, per avere la Corte considerato il trasferimento illegittimo per mancata prova della chiusura della sede di Venezia ed averlo considerato nullo perché avvenuto nei confronti di lavoratore che assisteva persona disabile senza consenso; 8.il motivo non è meritevole di accoglimento; 9.la Corte di merito, nel dichiarare illegittimo il trasferimento in contestazione, si è fondata su una duplice ratio decidendi, la mancata prova della chiusura della sede di Venezia come unità produttiva, nonché la mancanza del consenso, ai sensi della legge n. 104/1992, del lavoratore trasferito; 10.osserva il Collegio che la motivazione circa la mancata dimostrazione delle ragioni legittimanti il trasferimento ai sensi dell’art. 2013 c.c. è sufficiente a fondare la statuizione di declaratoria di illegittimità dello stesso contenuta nella sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo; 11.infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 11493/2018; cfr. anche Cass. S.U. n. 7931/2013 e successive conformi); 12.le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que