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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30603/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 12740/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”; - intimata - avverso il decreto n. cron. 4424/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 2/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 12 marzo 2019, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare inerente al fallimento di un’altra società “[OSCURATO:SOCIETA].) – nell’ambito della quale si era insinuata al passivo – dichiarato con sentenza del Tribunale di Macerata depositata il 17 dicembre 1998.

L’adita Corte di appello di Ancona, con decreto del 6 febbraio 2020, previamente ritenuta la sua ammissibilità, accoglieva il ricorso, liquidando, in favore della suddetta società istante, l’indennizzo nella misura di euro 6.000,00 avuto riguardo alla durata irragionevole del giudizio stimata in 12 anni.

2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Ancona (in composizione collegiale), nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA], la rigettava con decreto n. cronol. 4424/2020 (depositato il 2 dicembre 2020).

In particolare, quanto al primo motivo, con il quale il predetto Ministero aveva eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso, il giudice dell’opposizione ne ravvisava l’infondatezza alla stregua del principio che il termine semestrale di decadenza (previsto dall’art. 4 della stessa legge n. 89/2001), decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione (oltre l’eventuale periodo di sospensione dei termini feriali), come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla modifica sopravvenuta con la legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4 luglio 2009).

Aggiungeva la Corte marchigiana che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione nemmeno l’art. 36-bis della legge fallimentar e, siccome riguardante soltanto i fallimenti dichiarati successivamente alla legge novellatrice del 2006 ed in considerazione della circostanza che il giudizio presupposto era stato incardinato precedentemente.

Con riferimento al secondo motivo di opposizione concernente la contestazione della misura dell’indennizzo, così come liquidata con il decreto impugnato, la Corte anconetana lo riteneva ugualmente privo di fondamento alla stregua della chiara applicazione del disposto dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, ovvero alla stregua dei parametri e dei criteri di modulazione dallo stesso previsti.

3. Avverso il decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 58, comma 1, della legge n. 69/2009 e dell’art. 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era stato depositato il 26 luglio 2017 (con conseguente acquisizione della sua definitività in data 26 febbraio 2018, computata la sospensione feriale), il ricorso per l’ottenimento dell’indennizzo per equa riparazione avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sei mesi (decorrente dal citato 26 febbraio 2018), così come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009).

Pertanto, siccome il ricorso per equo indennizzo era stato depositato il 12 marzo 2019, esso avrebbe dovuto essere qualificato tardivo (in quanto, per l’appunto, non presentato entro sei mesi dalla citata data del 26 febbraio 2018, nella quale il decreto di chiusura della procedura fallimentare era divenuto definitivo) e, quindi, inammissibile.

5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto.

Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta ormai assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi exart. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata.

E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini.

In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, dichiarato con sentenza del 17 dicembre 1998), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla indicata entrata in vigore della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009.

Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al decreto del giudice monocratico opposto, legittimamente confermato che - non risultando il decreto di chiusura del fallimento (la cui procedura era iniziata nel 1998) essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare il termine annuale ai sensi della vecchia formulazione dell’art.327 c.p.c. (nella specie decorrente dal 26 luglio 2017 e scaduto –con il computo del periodo di sospensione feriale – il 26 settembre 2018) – la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 12 marzo 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001.

6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 12740/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”; - intimata - avverso il decreto n. cron. 4424/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 2/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 12 marzo 2019, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare inerente al fallimento di un’altra società “[OSCURATO:SOCIETA].) – nell’ambito della quale si era insinuata al passivo – dichiarato con sentenza del Tribunale di Macerata depositata il 17 dicembre 1998. L’adita Corte di appello di Ancona, con decreto del 6 febbraio 2020, previamente ritenuta la sua ammissibilità, accoglieva il ricorso, liquidando, in favore della suddetta società istante, l’indennizzo nella misura di euro 6.000,00 avuto riguardo alla durata irragionevole del giudizio stimata in 12 anni. 2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Ancona (in composizione collegiale), nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA], la rigettava con decreto n. cronol. 4424/2020 (depositato il 2 dicembre 2020). In particolare, quanto al primo motivo, con il quale il predetto Ministero aveva eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso, il giudice dell’opposizione ne ravvisava l’infondatezza alla stregua del principio che il termine semestrale di decadenza (previsto dall’art. 4 della stessa legge n. 89/2001), decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione (oltre l’eventuale periodo di sospensione dei termini feriali), come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla modifica sopravvenuta con la legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4 luglio 2009). Aggiungeva la Corte marchigiana che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione nemmeno l’art. 36-bis della legge fallimentar e, siccome riguardante soltanto i fallimenti dichiarati successivamente alla legge novellatrice del 2006 ed in considerazione della circostanza che il giudizio presupposto era stato incardinato precedentemente. Con riferimento al secondo motivo di opposizione concernente la contestazione della misura dell’indennizzo, così come liquidata con il decreto impugnato, la Corte anconetana lo riteneva ugualmente privo di fondamento alla stregua della chiara applicazione del disposto dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, ovvero alla stregua dei parametri e dei criteri di modulazione dallo stesso previsti. 3. Avverso il decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 58, comma 1, della legge n. 69/2009 e dell’art. 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era stato depositato il 26 luglio 2017 (con conseguente acquisizione della sua definitività in data 26 febbraio 2018, computata la sospensione feriale), il ricorso per l’ottenimento dell’indennizzo per equa riparazione avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sei mesi (decorrente dal citato 26 febbraio 2018), così come previsto dall’art. 327 c.p.c., nella sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009). Pertanto, siccome il ricorso per equo indennizzo era stato depositato il 12 marzo 2019, esso avrebbe dovuto essere qualificato tardivo (in quanto, per l’appunto, non presentato entro sei mesi dalla citata data del 26 febbraio 2018, nella quale il decreto di chiusura della procedura fallimentare era divenuto definitivo) e, quindi, inammissibile. 5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta ormai assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi exart. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini. In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, dichiarato con sentenza del 17 dicembre 1998), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla indicata entrata in vigore della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009. Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al decreto del giudice monocratico opposto, legittimamente confermato che - non risultando il decreto di chiusura del fallimento (la cui procedura era iniziata nel 1998) essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare il termine annuale ai sensi della vecchia formulazione dell’art.327 c.p.c. (nella specie decorrente dal 26 luglio 2017 e scaduto –con il computo del periodo di sospensione feriale – il 26 settembre 2018) – la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 12 marzo 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001. 6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La
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