Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05351/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione , dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ne rideterminava la pena, a seguito di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti di cui all’art. 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, legge fall., ne rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., e ne revocava la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

2. Il ricorso per Cassazione si compone di quattro motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe disatteso il motivo di gravame avanzato dalla difesa in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla nullità dell’ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sollevata dalla difesa.

Ai fini della dimostrazione del concomitante impegno professionale infatti la Corte non avrebbe ritenuto sufficiente la presentazione di un’autocertificazione, laddove tuttavia il diritto vivente imporrebbe a carico del difensore la sola tempestiva prospettazione dell’inadempimento, con l’indicazione specifica delle ragioni che ne rendono essenziale l’espletamento della funzione nel diverso processo, la rappresentazione dell’assenza in detto procedimento di un difensore che possa validamente difendere l’imputato, e dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo in cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Data la mancata disponibilità materiale ed immediata del verbale di udienza, lo strumento dell’autocertificazione sarebbe stato fondamentale al fine di consentire alla difesa di avanzare la richiesta di differimento in modo tempestivo.

La lettura restrittiva operata dalla Corte si tradurrebbe in una grave compressione del diritto di difesa, anche alla luce della possibilità in capo alla Cancelleria del Tribunale di acquisire d’ufficio il verbale di udienza di interessa al fine di procedere al vaglio della richiesta difensiva avanzata.

2.2. Con il secondo motivo sono censurati i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla decisione della Corte di appello in ordine alle censure mosse dalla difesa nei confronti dell’ordinanza del Giudice di primo grado che aveva rigettato l’istanza della difesa volta ad ottenere, a seguito della novella legislativa con cui veniva introdotto il comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., una rimessione in termini finalizzata alla richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, tanto sul presupposto che la nuova disciplina (che prevede l’ulteriore riduzione della pena di un sesto quando non sia stata proposta impugnazione contro la sentenza di condanna) costituirebbe normativa di matrice processuale, quanto che essa presenterebbe ricadute ed effetti di natura sostanziale.

Apparirebbe infatti chiara l’incidenza della nuova disposizione sul trattamento sanzionatorio, con evidente impatto sulla scelta difensiva dell’imputato di autodeterminarsi in ordine alla definizione del giudizio con una delle forme alternative messe a disposizione dall’ordinamento processuale.

La modifica normativa sarebbe idonea a chiamare in gioco l’art. 2, quarto comma, cod. pen., così come interpretato dai principi di diritto che, a partire dalla sentenza Scoppola c.

Italia, sono stati altresì recepiti sul piano interno, così come dimostrerebbero due importanti obiter dicta delle Sezioni Unite da cui si evincerebbe la natura, pur disciplinando aspetti processuali connessi, di norma di diritto penale sostanziale dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e dunque soggiacente al principio di retroattività della previsione meno severa.

Tale natura sostanziale non si estenderebbe ai presupposti, termini o modalità di accesso al rito abbreviato, che secondo la giurisprudenza di legittimità manterrebbero la loro natura processuale.

Da questo dato di partenza, sarebbe evidente come la diminuente introdotta dalla novella legislativa non interferirebbe con tali presupposti, ma con le sostanziali ricadute sanzionatorie.

L’invocata censura dell’ordinanza con cui il Giudice di primo grado rigettava l’istanza sarebbe stata negata dalla Corte di appello con uno stringato rigetto sostanzialmente non motivato, poiché il Collegio si sarebbe limitato a richiamare il contrario indirizzo di legittimità che preclude l’istanza di restituzione nel termine poiché determinerebbe la regressione del procedimento a fasi già definite, pur essendo tale interpretazione non univoca nella giurisprudenza di merito, ed essendosi la Corte astenuta dal confrontarsi con le già proposte questioni di diritto volte a sollecitare un’interpretazione compatibile con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU in punto di retroattività della lex mitior.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione avuto riguardo al punto di doglianza, già avanzato nei motivi di appello, afferente la valutazione di sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale ascritta al capo 1, essendo stati indebitamente sovrapposti il piano della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e il piano della prova in punto di dolo specifico.

Dalla motivazione del Giudice di appello emergerebbe infatti che la sussistenza del dolo specifico sarebbe stata ravvisata sul presupposto, piuttosto concernente la cornice oggettiva del reato, della mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili a partire dall’anno 2004.

La Corte affermerebbe poi come il predetto comportamento sarebbe stato “finalizzato ad impedire la ricostruzione del patrimonio e, in ultima analisi, al reperimento dei beni oggetto della condotta distrattiva, con relativo pregiudizio in danno dei creditori sociali”, incorrendo in un confondimento dei piani ed in un agire presuntivo.

Difatti la Corte, dopo aver ancorato il proprio giudizio sull’elemento psicologico del dolo generico di non consentire la corretta ricostruzione del patrimonio societario (afferente piuttosto alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, in luogo del dolo specifico richiesto dall’ipotesi contestata), ne trarrebbe non già il dolo specifico di aver agito in danno dei creditori, bensì il dato oggettivo del danno in capo agli stessi.

La sentenza di secondo grado risulterebbe dunque totalmente deficitaria in punto di argomentazione addotta in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie; argomentazione che avrebbe, al più, consentito la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie colposa di bancarotta documentale.

2.4. Il quarto ed ultimo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto contestato, che si è inteso ritenere provato attraverso una pura inversione dell’onere di prova, nonché all’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie medesima.

La responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte distrattive sarebbe infatti stata ritenuta dal giudice di primo grado in ragione del “mancato rinvenimento in sede di inventario delle rimanenze pari ad euro 396.952,52, delle immobilizzazioni pari ad euro 3.673,63 e delle disponibilità liquide per un importo pari ad euro 5.393,40 risultanti dall’ultimo bilancio depositato in data 31 dicembre 2003”, aggiungendo poi che “nonostante sia stato contattato più volte dal curatore, non si è mai presentato a rendere interrogatorio, non fornendo dunque alcuna giustificazione al mancato rinvenimento”.

Tale argomentazione sarebbe stata legittimata dalla Corte di appello in modo totalmente assertivo.

La condotta distrattiva sarebbe infatti stata presunta in ragione della mancata dimostrazione da parte del ricorrente della destinazione dei beni non rinvenuti al momento del fallimento (principio di diritto pur ammesso dalla Corte di cassazione), senza che tuttavia tale presunzione venisse ancorata, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, ad un previo accertamento di disponibilità effettiva e concreta di tali beni o attività in capo al [OSCURATO:PERSONA], contestando e ritenendo la distrazione sulla scorta della mera indicazione astratta di beni ed attività nell'ambito del bilancio, in assenza del richiesto accertamento sull’esatta dimensione di beni ed attività, prescindendo dalla indicazione sui documenti contabili della mera posta attiva.

Sul punto, lo stesso curatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato il dato della possibilità di ricostruire i beni e le attività sociali esclusivamente in relazione all’anno 2003, non avendo avuto invece possibilità di effettuare accertamenti in ordine alle successive annualità.

La sentenza, inoltre, nell’affermare che la verosimile diminuzione del valore dei beni data la risalenza dell’ultimo bilancio depositato eccepita dalla difesa non si ponga quale circostanza ostativa alla declaratoria di responsabilità, avrebbe omesso una valutazione di concreta offensività della condotta.

Il medesimo argomentare per presunzioni sarebbe poi ravvisabile anche sul punto dell’elemento psicologico del reato, ricavato solo dal fatto che il ricorrente avrebbe assunto la carica di amministratore ben prima che venisse redatto l’ultimo bilancio disponibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, a tratti inammissibile,è nel complesso infondato. 1.Il primo motivo non ha pregio. 1.1.Come più volte affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, ovverosia l'avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo in caso di provenie nza da un rinvio, i quali soltanto sono idonei a dare prova dell'impedimento a comparire dedotto dalla difesa (Sez.1, n. 1211 del 22/09/2023, Fasulo, n.m.; Sez.7, ord. n. 21606 del 18/03/2021, Tomasella, n.m.; Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 272297).

Forma di documentazione,questa, che non può ammettere equipollenti, come una semplice dichiarazione di “autocertificazione”.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che il difensore non ha prodotto alcuna documentazione da cui risultasse la pendenza del processo pregiudicante; la data delle precedenti udienze nel corso delle quali fosse stata disposta la fissazione o il rinvio a data coincidente a quella di celebrazione del processo de quo; o, in alternativa , la data in cui al difensore fossero stati notificati gli avvisi contenenti l'indicazione del giorno d'udienza del processo pregiudicante,in guisa da consentire al Tribunale prima, alla Corte poi, di esprimersi sulla tempestività dell’istanza di rinvio (la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento, cfr. Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579) e sulla prevalenza dell’uno o dell’altro impegno.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.(Sez.

U n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.244109).

La difesa del ricorrente, pur avendo rappresentato il coevo impegno professionale, non ha messo in condizioni questo collegio di esercitare concretamente il proprio sindacato in vista del corretto bilanciamento delle rispettive esigenze, professionali e di giustizia.

1.2. L’essenzialità della tempestività della segnalazione dell’impedimento, presupposto fondamentale dell’istanza di rinvio, è stata del resto messa in rilievo anche dal massimo organo nomofilattico di questa Corte che, sia pure con riferimento all’ipotesi del legittimo impedimento a comparire del difensore per motivi di salute, ha ribadito la necessità che l’impedimento,anche in tal caso e ove naturalmente possibile e salva l’urgenza delle ragioni di salute, sia debitamente documentato e prontamente comunicato all’autorità giudiziaria per consentirle di approntare le misure organizzative più idonee per la corretta celebrazione dei processi (Sez.

U n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747).

A maggior ragione,ciò vale nel caso di impedimento per concomitante impegno professionale, come si evince dalla motivazione della sentenza delle Sezioni uniteNifo, appena citata. 1.3.In ogni caso è possibile aggiungere che, in linea generale e sotto diverso ma collegato profilo, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimitàin sede civile (es.

S ez.

L n. 19833del 28/08/2013 , Rv. 62 8640 ; conf.

S ez.

L n. 17358 del 23/07/2010, Rv. 614650 ) e secondo quantochiarito in proposito dalla Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/12del 23/05/2012, nel concetto di “Pubblica amministrazione” rilevante ai fini dell’applicazione delle regole sull’autocertificazione, e di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, non possono essere inclusi gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale ( perché dinanzi ad essi il regime della prova è disciplinato da norme specifiche ed articolate, non sostituibili con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o con le dichiarazioni rilasciate con le forme dell’autocertificazione). 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. QuestaCorte si è di recente espress a sul tema posto dalla ragione di ricorso nel senso che, in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena(Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv. 285820).

Il collegio reputa di condividere l’ispirazione di fondo di tale affermazione e ritiene che la portata attuativa del principiopossa essere estesa anche al caso – come quello de quo - in cui l’imputato non abbia potuto coltivare la richiesta di giudizio abbreviato nel rispetto delle scansioni processuali che le sono proprie nel corso del procedimento penale di primo grado, perché esauritesi prima dell’entrata in vigore del d . l gs. n. 150 del 2022 e prima de ll’avvio della fase dibattimentale, incardinata invece nella piena operatività della c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA]; ed abbiacosì invocato, in quest’ultima sede, una “restituzione nel termine” per acce dere al rito speciale, caratterizzato non più soltanto dal beneficio della decurtazione di pena tradizionale, quella di un terzo e della metà prevista per i delitti e le contravvenzioni dal comma 2 dell’art.442 cod. proc. pen., ma potenzialmente attenuabile dell’ulteriore sesto in caso di mancata proposizione dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, a mente del “nuovo” comma 2 bis dell’art. 442 citato.

Vero è, infatti, che la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen., che connota il rito semplificato dell’abbreviato, produce effetti sostanziali e deve essere letta congiuntamente al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 § 1 della CEDU, che sancisce il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole (quello più strettamente pertinente alla vicenda Scoppola contro [OSCURATO:PERSONA] dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, evocata dal ricorrente), nonchè, simmetricamente, anche quello della retroattività della norma penale meno severa.

La dimensione sostanziale della diminuente è stata da tempo riconosciuta dalla Corte costituzionale (segnatamente,tra le altre pronunce, con la sentenza n. 210 del 2013) e dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto in fluente in concreto sulla quantificazione del trattamento punitivo, che diviene più mite per effetto della sua applicazione (cfr. in motivazione Sez.

U n. 27059 del 27/02/2025, Elian; Sez.

U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539; Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe; Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib; Sez.

U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo, Rv. 189398).

Ed è innegabile che la riduzione di pena nella misura di un sesto, effetto del mancato promovimento dell’impugnazione avverso la decisione di condanna (c.d. diminuente “esecutiva”), incida a sua volta sul trattamento sanzionatorio in concreto irrogabile e, dunque, realizzi un risultato di diritto penale sostanziale, da ritenersi in astratto applicabile ai fatti pregressi,in quanto più favorevole al reo.

2.2. Purtuttavia, nemmeno può sottacersi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto legislativo di attuazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA], che la valenza innovativa del comma 2 bis dell’art. 442 cod. proc. pen. – secondo cui, nel giudizio abbreviato, “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione” -è connotata da una ratio deflattiva […] che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta .

In altre parole, nel caso in scrutinio non si tratterebbe di applicare immediatamente un trattamento punitivo più modesto, quantificabile ex lege in virtù di un mutamento normativo favorevole all’imputato (come nell’ipotesi della diminuzione “della metà” in luogo della diminuzione “di un terzo” in caso di condanna inflitta nel giudizio abbreviato per le contravvenzioni, alla luce della riforma introdotta con L. n. 103 del 2017), ma di consentire all’imputato di pianificare nuovamente, a propria discrezione, le scelte sul rito e, soprattutto, una volta deliberata la condanna, la scelta di proporre, o meno, impugnazione.

Il “recupero” del trattamento sanzionatorio più favorevole è dunque legato ad un’opzione di natura prettamente processuale, consistente nella risoluzione dell’imputato, raggiunto da un verdetto di condanna, di non insorgere contro di esso con l’impugnazione, favorendo in questo modo il conseguimento dell’obbiettivo di snellimento della procedura e di sfoltimento del numero delle pendenze. 2.3.E’ allora ragionevole affermare, ed è in questi termini che il collegio aderisce all’approdo di legittimità testè richiamato, che intanto l’imputato può instare efficacemente per la restituzione nel termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato(non potuta formulare prima perché non ancora assistita dalla disciplina di favore), in quanto rinunci a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.

E tanto non è avvenuto nel caso di specie, dal momento che è stato proposto appello contro la sentenza di condanna di primo grado; una volta introdotto il giudizio di secondo grado, contestualmente alla reiterazione dell’istanza di restituzione nel termine per fruire dei benefici del giudizio abbreviato , non è stata formalizzata alcuna rinunzia al gravame; anzi, l’imputato ha formulato e sviluppato i motivi d’impugnazione anche in ordine allaresponsabilità, reiterati con il ricorso per cassazione avanzato contro la decisione della Corte territoriale, con ciò dando evidenza dell’intendimento di insistere nella confutazione di tutti i profili fondanti la statuizione di colpevolezza, incompatibile con l’aspirazione ad ottenere la riduzione di un sesto sulla pena inflitta. 3.Il terzo motivo non coglie nel segno.

La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992).

Nel caso in esame, il fatto materiale accertato dai giudici di merito, sulla scorta delle indicazioni e testimonianze fornite dal curatore fallimentare e dalla polizia giudiziaria , consiste nella totale assenza di documentazione sociale e contabile, con eccezione di un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003.

I giudici di primo e secondo grado non specificano se si tratti di una ipotesi di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta, anche se la sentenza d’appello pare propendere per quest’ultima ipotesi; è certo, però, che la condotta accertata è riconducibile, in ogni caso, alla prima delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., vale a dire a quella "a dolo specifico", rappresentato dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi approdi giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo –che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilitàdell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza (quali ad esempio il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali, come affermato da S ez.5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983).

Orbene, la decisione impugnata– che ha affrontato congiuntamente le lagnanze esposte sui puntidella condanna per bancarotta, patrimoniale e documentale - si è allineata a tali direttrici e ha dato adeguatamente conto, con proposizioni succinte ma sufficientemente appaganti, della ricorrenza della finalità di recare nocumento alla massa dei creditori, correlandol a nel complesso al contegno inerte, mantenuto dall’amministratore della fallita al cospetto delle plurime convocazioni inoltrate dal curatore fallimentare e, in definitiva, ad una condizione di irreperibilità di per sè significativa dell’intendimento di sottrarsi al confronto (pag.8) ; all’amplissimo arco temporale a cui si riferisce la mancata ostensione dell’impianto contabile; alla consonanza del comportamento tenuto rispetto al mancato reperimento dei beni oggetto della condotta distrattiva, di cui il medesimo è stato ritenuto responsabile(pagg.9-10). 4.Il quarto motivo, a sua volta, in parte generico, non merita accoglimento.

4.1. Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare).

L’obbligo che grava sull’amministratore dell’impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).

4.2. Né l’interessato può giovarsi della sparizione delle scritture o del “deserto” contabile per assumere efficacemente, per di più con approccio esplorativo,una sorta di carenza probatoria dell’esistenza “effettiva” di disponibilità finanziarie o patrimoniali.

Sul punto, si è persuasivamente affermato come la preesistenza (e consistenza) delle risorse e dei beni possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili,tra i quali i bilanci (ancorchè non annoverabili tra le scritture contabili in senso proprio, Sez.5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181), pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499 , citata nella pronuncia impugnata ).

Si è, a tal proposito, osservato come il principio, che fonda la prova della distrazione di beni sociali sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di tali beni al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini, debba valere non solo per quei cespiti che in epoca prossima al fallimento (è riscontrato che) fossero nella disponibilità della società dichiarata fallita, ma anche per quelli che parimenti risultassero nella disponibilità della medesima sulla scorta degli ultimi documenti contabili attendibili redatti in esercizi, anche distanti rispetto al fallimento, prima che gli amministratori venissero meno all'obbligo di tenuta dei libri contabili, in modo integrale o, comunque, attraverso la gestione della contabilità con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Ciò in quanto la mancata o irregolare tenuta della contabilità, in totale spregio degli obblighi di legge, non può certo costituire una circostanza da cui gli amministratori inadempienti possano trarre vantaggio, dovendo gli stessi comunque giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni sociali - la cui esistenza risulti dagli ultimi documenti contabili redatti dalla società in modo attendibile -non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. 4.3.Nelcorredo espositivo delle decisioni in rassegna, in doppia conforme sulla responsabilità e costituenti, pertanto, unica struttura motivazionale alla quale è consentito indifferentemente attingere, non si colgono profili di lamentata ina ffidabili tà dell’ultimo bilancio depositato, né si enucleano passaggi da cui risalti una allegazione difensiva di inesistenza “originaria” delle possidenze dell’impresa; anzi, al contrario, una delle doglianze si è concentrata sulla “possibile diminuzione di valore dei beni distratti” (pag.8 sent. appello).

E si tratta di un dato significativo ai fini della delibazione che ne occupa, perché gli arresti giurisprudenziali che pure si sono soffermati sull’improponibilità di “automatismi” che facciano discendere la disponibilità dei beni dalle formali appostazioni contabili hanno valorizzato l’emergenza di specifiche obiezioni difensive(Sez.5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv.262197), ovvero di indicatori oggettivi che facciano dubitare della rispondenza al vero delle scritturazioni ( S ez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274621) .

Né può essere tralasciato l’esito degli accertamenti bancari svolti dalla guardia di finanza , che non rappresentano un mero dato aritmetico-contabile, ma comprovano l’obbiettiva affluenza e dispersione di consistente liquidità fuoriuscita dalle casse della società, di ignota ed ingiustificata destinazione.

La ragione di ricorso, come accennato, è ridotta ad una protesta di dissenso e non si è misurata con la ratio decidendi dei provvedimenti di merito, che, da un lato, hanno correttamente desunto l’esistenza di risorse in denaro , rimanenze e beni strumentali dalle verifiche della curatela fallimentare e dagli approfondimenti investigativi della polizia giudiziaria e, dall’altro, appropriatamente ricavato la sussistenza del dolo generico dal perdurante ruolo di amministratore unico rivestito dall’imputato nel corso della vita dell’impresa, dalla sua irreperibilità e dall’assenza di ogni forma di collaborazione con gli organi della procedura concorsuale.

5. Al rigetto del ricorso, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione , dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ne rideterminava la pena, a seguito di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti di cui all’art. 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, legge fall., ne rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., e ne revocava la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 2. Il ricorso per Cassazione si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe disatteso il motivo di gravame avanzato dalla difesa in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla nullità dell’ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sollevata dalla difesa. Ai fini della dimostrazione del concomitante impegno professionale infatti la Corte non avrebbe ritenuto sufficiente la presentazione di un’autocertificazione, laddove tuttavia il diritto vivente imporrebbe a carico del difensore la sola tempestiva prospettazione dell’inadempimento, con l’indicazione specifica delle ragioni che ne rendono essenziale l’espletamento della funzione nel diverso processo, la rappresentazione dell’assenza in detto procedimento di un difensore che possa validamente difendere l’imputato, e dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo in cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Data la mancata disponibilità materiale ed immediata del verbale di udienza, lo strumento dell’autocertificazione sarebbe stato fondamentale al fine di consentire alla difesa di avanzare la richiesta di differimento in modo tempestivo. La lettura restrittiva operata dalla Corte si tradurrebbe in una grave compressione del diritto di difesa, anche alla luce della possibilità in capo alla Cancelleria del Tribunale di acquisire d’ufficio il verbale di udienza di interessa al fine di procedere al vaglio della richiesta difensiva avanzata. 2.2. Con il secondo motivo sono censurati i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla decisione della Corte di appello in ordine alle censure mosse dalla difesa nei confronti dell’ordinanza del Giudice di primo grado che aveva rigettato l’istanza della difesa volta ad ottenere, a seguito della novella legislativa con cui veniva introdotto il comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., una rimessione in termini finalizzata alla richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, tanto sul presupposto che la nuova disciplina (che prevede l’ulteriore riduzione della pena di un sesto quando non sia stata proposta impugnazione contro la sentenza di condanna) costituirebbe normativa di matrice processuale, quanto che essa presenterebbe ricadute ed effetti di natura sostanziale. Apparirebbe infatti chiara l’incidenza della nuova disposizione sul trattamento sanzionatorio, con evidente impatto sulla scelta difensiva dell’imputato di autodeterminarsi in ordine alla definizione del giudizio con una delle forme alternative messe a disposizione dall’ordinamento processuale. La modifica normativa sarebbe idonea a chiamare in gioco l’art. 2, quarto comma, cod. pen., così come interpretato dai principi di diritto che, a partire dalla sentenza Scoppola c. Italia, sono stati altresì recepiti sul piano interno, così come dimostrerebbero due importanti obiter dicta delle Sezioni Unite da cui si evincerebbe la natura, pur disciplinando aspetti processuali connessi, di norma di diritto penale sostanziale dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e dunque soggiacente al principio di retroattività della previsione meno severa. Tale natura sostanziale non si estenderebbe ai presupposti, termini o modalità di accesso al rito abbreviato, che secondo la giurisprudenza di legittimità manterrebbero la loro natura processuale. Da questo dato di partenza, sarebbe evidente come la diminuente introdotta dalla novella legislativa non interferirebbe con tali presupposti, ma con le sostanziali ricadute sanzionatorie. L’invocata censura dell’ordinanza con cui il Giudice di primo grado rigettava l’istanza sarebbe stata negata dalla Corte di appello con uno stringato rigetto sostanzialmente non motivato, poiché il Collegio si sarebbe limitato a richiamare il contrario indirizzo di legittimità che preclude l’istanza di restituzione nel termine poiché determinerebbe la regressione del procedimento a fasi già definite, pur essendo tale interpretazione non univoca nella giurisprudenza di merito, ed essendosi la Corte astenuta dal confrontarsi con le già proposte questioni di diritto volte a sollecitare un’interpretazione compatibile con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU in punto di retroattività della lex mitior. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione avuto riguardo al punto di doglianza, già avanzato nei motivi di appello, afferente la valutazione di sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale ascritta al capo 1, essendo stati indebitamente sovrapposti il piano della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e il piano della prova in punto di dolo specifico. Dalla motivazione del Giudice di appello emergerebbe infatti che la sussistenza del dolo specifico sarebbe stata ravvisata sul presupposto, piuttosto concernente la cornice oggettiva del reato, della mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili a partire dall’anno 2004. La Corte affermerebbe poi come il predetto comportamento sarebbe stato “finalizzato ad impedire la ricostruzione del patrimonio e, in ultima analisi, al reperimento dei beni oggetto della condotta distrattiva, con relativo pregiudizio in danno dei creditori sociali”, incorrendo in un confondimento dei piani ed in un agire presuntivo. Difatti la Corte, dopo aver ancorato il proprio giudizio sull’elemento psicologico del dolo generico di non consentire la corretta ricostruzione del patrimonio societario (afferente piuttosto alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, in luogo del dolo specifico richiesto dall’ipotesi contestata), ne trarrebbe non già il dolo specifico di aver agito in danno dei creditori, bensì il dato oggettivo del danno in capo agli stessi. La sentenza di secondo grado risulterebbe dunque totalmente deficitaria in punto di argomentazione addotta in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie; argomentazione che avrebbe, al più, consentito la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie colposa di bancarotta documentale. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto contestato, che si è inteso ritenere provato attraverso una pura inversione dell’onere di prova, nonché all’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie medesima. La responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte distrattive sarebbe infatti stata ritenuta dal giudice di primo grado in ragione del “mancato rinvenimento in sede di inventario delle rimanenze pari ad euro 396.952,52, delle immobilizzazioni pari ad euro 3.673,63 e delle disponibilità liquide per un importo pari ad euro 5.393,40 risultanti dall’ultimo bilancio depositato in data 31 dicembre 2003”, aggiungendo poi che “nonostante sia stato contattato più volte dal curatore, non si è mai presentato a rendere interrogatorio, non fornendo dunque alcuna giustificazione al mancato rinvenimento”. Tale argomentazione sarebbe stata legittimata dalla Corte di appello in modo totalmente assertivo. La condotta distrattiva sarebbe infatti stata presunta in ragione della mancata dimostrazione da parte del ricorrente della destinazione dei beni non rinvenuti al momento del fallimento (principio di diritto pur ammesso dalla Corte di cassazione), senza che tuttavia tale presunzione venisse ancorata, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, ad un previo accertamento di disponibilità effettiva e concreta di tali beni o attività in capo al [OSCURATO:PERSONA], contestando e ritenendo la distrazione sulla scorta della mera indicazione astratta di beni ed attività nell'ambito del bilancio, in assenza del richiesto accertamento sull’esatta dimensione di beni ed attività, prescindendo dalla indicazione sui documenti contabili della mera posta attiva. Sul punto, lo stesso curatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato il dato della possibilità di ricostruire i beni e le attività sociali esclusivamente in relazione all’anno 2003, non avendo avuto invece possibilità di effettuare accertamenti in ordine alle successive annualità. La sentenza, inoltre, nell’affermare che la verosimile diminuzione del valore dei beni data la risalenza dell’ultimo bilancio depositato eccepita dalla difesa non si ponga quale circostanza ostativa alla declaratoria di responsabilità, avrebbe omesso una valutazione di concreta offensività della condotta. Il medesimo argomentare per presunzioni sarebbe poi ravvisabile anche sul punto dell’elemento psicologico del reato, ricavato solo dal fatto che il ricorrente avrebbe assunto la carica di amministratore ben prima che venisse redatto l’ultimo bilancio disponibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, a tratti inammissibile,è nel complesso infondato. 1.Il primo motivo non ha pregio. 1.1.Come più volte affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, ovverosia l'avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo in caso di provenie nza da un rinvio, i quali soltanto sono idonei a dare prova dell'impedimento a comparire dedotto dalla difesa (Sez.1, n. 1211 del 22/09/2023, Fasulo, n.m.; Sez.7, ord. n. 21606 del 18/03/2021, Tomasella, n.m.; Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 272297). Forma di documentazione,questa, che non può ammettere equipollenti, come una semplice dichiarazione di “autocertificazione”. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che il difensore non ha prodotto alcuna documentazione da cui risultasse la pendenza del processo pregiudicante; la data delle precedenti udienze nel corso delle quali fosse stata disposta la fissazione o il rinvio a data coincidente a quella di celebrazione del processo de quo; o, in alternativa , la data in cui al difensore fossero stati notificati gli avvisi contenenti l'indicazione del giorno d'udienza del processo pregiudicante,in guisa da consentire al Tribunale prima, alla Corte poi, di esprimersi sulla tempestività dell’istanza di rinvio (la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento, cfr. Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579) e sulla prevalenza dell’uno o dell’altro impegno. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.(Sez. U n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.244109). La difesa del ricorrente, pur avendo rappresentato il coevo impegno professionale, non ha messo in condizioni questo collegio di esercitare concretamente il proprio sindacato in vista del corretto bilanciamento delle rispettive esigenze, professionali e di giustizia. 1.2. L’essenzialità della tempestività della segnalazione dell’impedimento, presupposto fondamentale dell’istanza di rinvio, è stata del resto messa in rilievo anche dal massimo organo nomofilattico di questa Corte che, sia pure con riferimento all’ipotesi del legittimo impedimento a comparire del difensore per motivi di salute, ha ribadito la necessità che l’impedimento,anche in tal caso e ove naturalmente possibile e salva l’urgenza delle ragioni di salute, sia debitamente documentato e prontamente comunicato all’autorità giudiziaria per consentirle di approntare le misure organizzative più idonee per la corretta celebrazione dei processi (Sez. U n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747). A maggior ragione,ciò vale nel caso di impedimento per concomitante impegno professionale, come si evince dalla motivazione della sentenza delle Sezioni uniteNifo, appena citata. 1.3.In ogni caso è possibile aggiungere che, in linea generale e sotto diverso ma collegato profilo, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimitàin sede civile (es. S ez. L n. 19833del 28/08/2013 , Rv. 62 8640 ; conf. S ez. L n. 17358 del 23/07/2010, Rv. 614650 ) e secondo quantochiarito in proposito dalla Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/12del 23/05/2012, nel concetto di “Pubblica amministrazione” rilevante ai fini dell’applicazione delle regole sull’autocertificazione, e di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, non possono essere inclusi gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale ( perché dinanzi ad essi il regime della prova è disciplinato da norme specifiche ed articolate, non sostituibili con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o con le dichiarazioni rilasciate con le forme dell’autocertificazione). 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. QuestaCorte si è di recente espress a sul tema posto dalla ragione di ricorso nel senso che, in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena(Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv. 285820). Il collegio reputa di condividere l’ispirazione di fondo di tale affermazione e ritiene che la portata attuativa del principiopossa essere estesa anche al caso – come quello de quo - in cui l’imputato non abbia potuto coltivare la richiesta di giudizio abbreviato nel rispetto delle scansioni processuali che le sono proprie nel corso del procedimento penale di primo grado, perché esauritesi prima dell’entrata in vigore del d . l gs. n. 150 del 2022 e prima de ll’avvio della fase dibattimentale, incardinata invece nella piena operatività della c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA]; ed abbiacosì invocato, in quest’ultima sede, una “restituzione nel termine” per acce dere al rito speciale, caratterizzato non più soltanto dal beneficio della decurtazione di pena tradizionale, quella di un terzo e della metà prevista per i delitti e le contravvenzioni dal comma 2 dell’art.442 cod. proc. pen., ma potenzialmente attenuabile dell’ulteriore sesto in caso di mancata proposizione dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, a mente del “nuovo” comma 2 bis dell’art. 442 citato. Vero è, infatti, che la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen., che connota il rito semplificato dell’abbreviato, produce effetti sostanziali e deve essere letta congiuntamente al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 § 1 della CEDU, che sancisce il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole (quello più strettamente pertinente alla vicenda Scoppola contro [OSCURATO:PERSONA] dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, evocata dal ricorrente), nonchè, simmetricamente, anche quello della retroattività della norma penale meno severa. La dimensione sostanziale della diminuente è stata da tempo riconosciuta dalla Corte costituzionale (segnatamente,tra le altre pronunce, con la sentenza n. 210 del 2013) e dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto in fluente in concreto sulla quantificazione del trattamento punitivo, che diviene più mite per effetto della sua applicazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 27059 del 27/02/2025, Elian; Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539; Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib; Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo, Rv. 189398). Ed è innegabile che la riduzione di pena nella misura di un sesto, effetto del mancato promovimento dell’impugnazione avverso la decisione di condanna (c.d. diminuente “esecutiva”), incida a sua volta sul trattamento sanzionatorio in concreto irrogabile e, dunque, realizzi un risultato di diritto penale sostanziale, da ritenersi in astratto applicabile ai fatti pregressi,in quanto più favorevole al reo. 2.2. Purtuttavia, nemmeno può sottacersi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto legislativo di attuazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA], che la valenza innovativa del comma 2 bis dell’art. 442 cod. proc. pen. – secondo cui, nel giudizio abbreviato, “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione” -è connotata da una ratio deflattiva […] che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta . In altre parole, nel caso in scrutinio non si tratterebbe di applicare immediatamente un trattamento punitivo più modesto, quantificabile ex lege in virtù di un mutamento normativo favorevole all’imputato (come nell’ipotesi della diminuzione “della metà” in luogo della diminuzione “di un terzo” in caso di condanna inflitta nel giudizio abbreviato per le contravvenzioni, alla luce della riforma introdotta con L. n. 103 del 2017), ma di consentire all’imputato di pianificare nuovamente, a propria discrezione, le scelte sul rito e, soprattutto, una volta deliberata la condanna, la scelta di proporre, o meno, impugnazione. Il “recupero” del trattamento sanzionatorio più favorevole è dunque legato ad un’opzione di natura prettamente processuale, consistente nella risoluzione dell’imputato, raggiunto da un verdetto di condanna, di non insorgere contro di esso con l’impugnazione, favorendo in questo modo il conseguimento dell’obbiettivo di snellimento della procedura e di sfoltimento del numero delle pendenze. 2.3.E’ allora ragionevole affermare, ed è in questi termini che il collegio aderisce all’approdo di legittimità testè richiamato, che intanto l’imputato può instare efficacemente per la restituzione nel termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato(non potuta formulare prima perché non ancora assistita dalla disciplina di favore), in quanto rinunci a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna. E tanto non è avvenuto nel caso di specie, dal momento che è stato proposto appello contro la sentenza di condanna di primo grado; una volta introdotto il giudizio di secondo grado, contestualmente alla reiterazione dell’istanza di restituzione nel termine per fruire dei benefici del giudizio abbreviato , non è stata formalizzata alcuna rinunzia al gravame; anzi, l’imputato ha formulato e sviluppato i motivi d’impugnazione anche in ordine allaresponsabilità, reiterati con il ricorso per cassazione avanzato contro la decisione della Corte territoriale, con ciò dando evidenza dell’intendimento di insistere nella confutazione di tutti i profili fondanti la statuizione di colpevolezza, incompatibile con l’aspirazione ad ottenere la riduzione di un sesto sulla pena inflitta. 3.Il terzo motivo non coglie nel segno. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992). Nel caso in esame, il fatto materiale accertato dai giudici di merito, sulla scorta delle indicazioni e testimonianze fornite dal curatore fallimentare e dalla polizia giudiziaria , consiste nella totale assenza di documentazione sociale e contabile, con eccezione di un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. I giudici di primo e secondo grado non specificano se si tratti di una ipotesi di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta, anche se la sentenza d’appello pare propendere per quest’ultima ipotesi; è certo, però, che la condotta accertata è riconducibile, in ogni caso, alla prima delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., vale a dire a quella "a dolo specifico", rappresentato dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi approdi giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo –che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilitàdell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza (quali ad esempio il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali, come affermato da S ez.5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Orbene, la decisione impugnata– che ha affrontato congiuntamente le lagnanze esposte sui puntidella condanna per bancarotta, patrimoniale e documentale - si è allineata a tali direttrici e ha dato adeguatamente conto, con proposizioni succinte ma sufficientemente appaganti, della ricorrenza della finalità di recare nocumento alla massa dei creditori, correlandol a nel complesso al contegno inerte, mantenuto dall’amministratore della fallita al cospetto delle plurime convocazioni inoltrate dal curatore fallimentare e, in definitiva, ad una condizione di irreperibilità di per sè significativa dell’intendimento di sottrarsi al confronto (pag.8) ; all’amplissimo arco temporale a cui si riferisce la mancata ostensione dell’impianto contabile; alla consonanza del comportamento tenuto rispetto al mancato reperimento dei beni oggetto della condotta distrattiva, di cui il medesimo è stato ritenuto responsabile(pagg.9-10). 4.Il quarto motivo, a sua volta, in parte generico, non merita accoglimento. 4.1. Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L’obbligo che grava sull’amministratore dell’impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). 4.2. Né l’interessato può giovarsi della sparizione delle scritture o del “deserto” contabile per assumere efficacemente, per di più con approccio esplorativo,una sorta di carenza probatoria dell’esistenza “effettiva” di disponibilità finanziarie o patrimoniali. Sul punto, si è persuasivamente affermato come la preesistenza (e consistenza) delle risorse e dei beni possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili,tra i quali i bilanci (ancorchè non annoverabili tra le scritture contabili in senso proprio, Sez.5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181), pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499 , citata nella pronuncia impugnata ). Si è, a tal proposito, osservato come il principio, che fonda la prova della distrazione di beni sociali sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di tali beni al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini, debba valere non solo per quei cespiti che in epoca prossima al fallimento (è riscontrato che) fossero nella disponibilità della società dichiarata fallita, ma anche per quelli che parimenti risultassero nella disponibilità della medesima sulla scorta degli ultimi documenti contabili attendibili redatti in esercizi, anche distanti rispetto al fallimento, prima che gli amministratori venissero meno all'obbligo di tenuta dei libri contabili, in modo integrale o, comunque, attraverso la gestione della contabilità con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò in quanto la mancata o irregolare tenuta della contabilità, in totale spregio degli obblighi di legge, non può certo costituire una circostanza da cui gli amministratori inadempienti possano trarre vantaggio, dovendo gli stessi comunque giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni sociali - la cui esistenza risulti dagli ultimi documenti contabili redatti dalla società in modo attendibile -non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. 4.3.Nelcorredo espositivo delle decisioni in rassegna, in doppia conforme sulla responsabilità e costituenti, pertanto, unica struttura motivazionale alla quale è consentito indifferentemente attingere, non si colgono profili di lamentata ina ffidabili tà dell’ultimo bilancio depositato, né si enucleano passaggi da cui risalti una allegazione difensiva di inesistenza “originaria” delle possidenze dell’impresa; anzi, al contrario, una delle doglianze si è concentrata sulla “possibile diminuzione di valore dei beni distratti” (pag.8 sent. appello). E si tratta di un dato significativo ai fini della delibazione che ne occupa, perché gli arresti giurisprudenziali che pure si sono soffermati sull’improponibilità di “automatismi” che facciano discendere la disponibilità dei beni dalle formali appostazioni contabili hanno valorizzato l’emergenza di specifiche obiezioni difensive(Sez.5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv.262197), ovvero di indicatori oggettivi che facciano dubitare della rispondenza al vero delle scritturazioni ( S ez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274621) . Né può essere tralasciato l’esito degli accertamenti bancari svolti dalla guardia di finanza , che non rappresentano un mero dato aritmetico-contabile, ma comprovano l’obbiettiva affluenza e dispersione di consistente liquidità fuoriuscita dalle casse della società, di ignota ed ingiustificata destinazione. La ragione di ricorso, come accennato, è ridotta ad una protesta di dissenso e non si è misurata con la ratio decidendi dei provvedimenti di merito, che, da un lato, hanno correttamente desunto l’esistenza di risorse in denaro , rimanenze e beni strumentali dalle verifiche della curatela fallimentare e dagli approfondimenti investigativi della polizia giudiziaria e, dall’altro, appropriatamente ricavato la sussistenza del dolo generico dal perdurante ruolo di amministratore unico rivestito dall’imputato nel corso della vita dell’impresa, dalla sua irreperibilità e dall’assenza di ogni forma di collaborazione con gli organi della procedura concorsuale. 5. Al rigetto del ricorso, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r