CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 21 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Amato in relazione al reato di cui all'art. 380 cod. pen., per essersi, dal 5 dicembre 2014 all'il marzo 2015, nella sua qualità di avvocato nominato procuratore da [OSCURATO:PERSONA], reso infedele ai suoi doveri professionali astenendosi dal compiere la doverosa attività consistente nel proporre opposizione alla convalida di sfratto intimato nei riguardi della società del Moscetti, nonché per avere rassicurato il proprio assistito circa l'avvenuta revoca del provvedimento di rilascio dell'immobile. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il D'Amato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, anche in relazione agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di penale responsabilità benché dalle carte del processo fosse emersa l'innocenza dell'imputato considerata l'assenza di prova di una procura ad litem conferita allo stesso dal Moscetti, che non poteva essere sostituita nei suoi effetti da altro atto equipollente e la cui esistenza non poteva essere dimostrata in via presuntiva. Con successiva memoria trasmessa via pec, il difensore dell'imputato ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amato sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con l'atto di impugnazione è meramente reiterativo di quello già proposto con l'atto di appello al quale la Corte territoriale aveva risposto con motivazione congrua e giuridicamente corretta. Replicando all'imputato che aveva lamentato l'impossibilità di configurare il reato contestato per non avere egli mai ricevuto un formale mandato difensivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito avevano spiegato come la sussistenza del rapporto professionale tra l'odierno imputato e la persona offesa fosse stata dimostrata non solo dal fatto che il Moscetti aveva ricordato di aver conferito al D'Amato la procura alle liti per proporre opposizione alla convalida dello sfratto, ma soprattutto dalla circostanza che il prevenuto si era poi costituito in giudizio, ricevendo la notifica dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, oltre a indirizzare una lettera alla controparte, aveva rivolto al giudice civile una istanza di riammissione nei termini: iniziative che intanto sarebbe stato possibile porre in essere in quanto quella procura alle liti, pur non rinvenuta, era stata effettivamente conferita dal cliente. 3. Il mancato superamento del vaglio preliminare di ammissibilità della doglianza formulata con l'atto di impugnazione rende ininfluente il fatto che, nelle more ma dopo la pronuncia della sentenza gravata, sia scaduto il termine massimo di prescrizione: dato che è pacifico che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del