CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12225-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; 05(980 - intimata - avverso la sentenza n. 38/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento per revoca dell'agevolazione "prima casa" in quanto l'atto presupposto è stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla vaiazione del domicilio fiscale ritenendo applicabile l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 anche se prima dei 60 giorni previsti dall'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che nel caso di specie il ricorrente non aveva indicato nella sua ultima dichiarazione dei redditi del 2012 (prima della notificazione dell'avviso di accertamento dell'atto presupposto) un indirizzo difforme del suo domicilio fiscale, allora coincidente con la residenza anagrafica, ma aveva modificato il suo indirizzo anagrafico prima di poterlo indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2013. Questo fatto esponeva l'Ufficio al rischio di notificare l'avviso presso l'indirizzo non più coincidente con la residenza anagrafica modificata, stante il brevissimo termine (trenta giorni) previsto dalla normativa per la sua validità. Agli atti processuali risulta come la notificazione dell'avviso fosse intervenuta presso l'indirizzo conosciuto del contribuente oltre i trenta giorni (6 febbraio 2013) dall'intevenuta variazione della residenza anagrafica (primo gennaio 2013), senza che l'Ufficio procedesse, prima del ricorso tributario avverso la cartella di pagamento, ad una seconda corretta notificazione dell'atto Ric. 2020 n. 12225 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- fiscale, venendo così a violare il terzo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella sua versione in vigore nell'anno 2013. Pertanto è nulla la notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) con la conseguenziale nullità della cartella di pagamento. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto al caso di specie troverebbe applicazione l'art. 58, secondo cui le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] \o 9iovanni [OSCURATO:PERSONA] O