CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 27407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30269/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.E.A.L.) [OSCURATO:SOCIETA] domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIOn. 1245 /2019 depositata i l 05/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava gli appelli dei contribuenti; 2. ricorrono in cassazione i contribuenti con tre motiv i di ricorso , come integrati da successiva memoria(1- violazione o falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, N. 5, cod. proc. civ.; 2-violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; 3-violazione e falsa applicazione degli art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36, d. lgs n. 546 del 1992, per vizio della motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); 4. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, con richiesta di rigetto del ricorso; 5. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso, per il primo motivo, assorbiti gli altri due motivi. Considerato che 1. Il ricorso deve accogliersi per il primo motivo (il motivo deve ritenersi proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto si prospetta la violazione di legge), assorbiti evidentemente gli altri due motivi, e non essendo necessari ulteriori accertamenti merito deve decidersi nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti e l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (tra le molte, Sez. 5- , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 – 01; vedi anche Sez. 5- , Ordinanza n. 33 368 del 30/11/2023, Rv. 669569 – 01 e Sez. 5- , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 - 01). L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021:«Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. -dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020cit.). Nel caso in giudizio l’Agenzia ha interpretato gli atti come una cessione di un ramo immobiliare di azienda, con disegno elusivo finalizzato a far transitare un ramo di azienda da una società –SCEAL- all’altra – Università degli studi [OSCURATO:PERSONA] - con riferimenti extratestuali rispetto ai singoli atti sottoposti a registrazione ( - costituzione di nuova società, - conferimento a quest'ultima di ramo aziendale immobiliare, - cessione dell'intera partecipazione a favore dell'università che aveva già destinato l’immobile a propria sede). 2. Le spese possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della stessa legislazione in materia (anche a seguito del duplice intervento del Giudice delle leggi), solo dopo la proposizione del ricorso. Non si applica l’art. 13, primo comma, 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 –01). P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi, e decidendo nel merito accoglie i ricorsi originari dei contribuenti annullando l’avvi