CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38415/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2019 la corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui medesimi sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 ,e 625 n. 5) cod. pen., per avere, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materia elettrico di scarto, conservato in appositi contenitori all'interno di un'area recintata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non riuscendo nell'intento per motivi indipendenti dalla loro volontà. 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, formulando quattro motivi di identico contenuto. 3. Con il primo fanno valere la violazione della legge penale in ordine agli artt. 624 e 49, comma 2 cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza del c.d. reato impossibile, nonostante i beni oggetto della tentata sottrazione fossero privi di alcune valore, innanzitutto economico, trattandosi di materiali elettrici di scarto accantonati presso l'Ecocentro comunale, in attesa di trasferimento presso i Consorzi della filiera successiva. [OSCURATO:PERSONA] a ciò aggiunge che in relazione ad altri furti della medesima natura commessi ai danni del medesimo Econcentro (di cui uno coinvolgente il medesimo imputato) il Tribunale di Fermo ha pronunciato sentenza di assoluzione 'perché il fatto non sussiste', su concorde valutazione del Pubblico ministero procedente. Entrambi sottolineano che il denunciante ha affermato che il valore complessivo della merce asportata in tutti i furti subiti non supera la somma di duecento-trecento euro. 4. Con il secondo motivo censurano la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., giustificata con la previsione della pena massima detentiva, benché la Corte di legittimità abbia già chiarito che occorre fare riferimento, ai fini della delimitazione del limite massimo di pena per l'applicabilità della disposizione, a quella prevista dal delitto tentato, questo costituendo figura autonoma di reato. Essendo la pena massima per il furto tentato monoaggravato, attraverso la riduzione di un terzo, quella della reclusione pari a quattro anni, l'art. 131 bis cod. pen. può trovare applicazione, stante evidente la tenuità dell'offesa. Senza tenere in considerazione la sostanziale assenza di danno, invece, la decisione gravata si è limitata a valutare le modalità della condotta, in contraddizione con lo spirito legislativo. 5. Con il terzo motivo si dolgono della falsa applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere i giudici del merito applicato la diminuente del danno patrimoniale di speciale tenuità, posto che il valore delle cose, quand'anche non voglia ritenersi elemento valutabile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non può non integrare, per la sua assoluta inconsistenza il presupposto applicativo della circostanza invocata. I beni oggetto del tentato furto, infatti, costituiscono un 'costo' per l'azienda, che deve sovente smaltirli, non potendone ricavare un guadagno. Anche a proposito di siffatta doglianza, proposta con l'appello, invece, la Corte ha posto l'accento sulle sole modalità della condotta, tradendo la voluntas legis. 6. Con il quarto motivo fanno valere la violazione degli artt. 62 bis e 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione per non avere il giudice di appello concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza degli imputati, non ritenendo sussistenti elementi positivi valutabili, benché fosse stato acquisito al giudizio, attraverso il consenso all'acquisizione degli atti del Pubblico ministero, che dimostravano la condotta processuale collaborativa tenuta da entrambi i ricorrenti. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato, che risale alla data del 11 ottobre 2012, deve essere dichiarato estinto per prescrizione essendo maturato il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., alla data del 14 giugno 2020, tenuto conto dei termini di sospensione di cui alla legislazione pandemica, in assenza di ulteriori periodi di sospensione nel corso del giudizio in primo e secondo grado. 2. Sotto il profilo dell'ammissibilità i ricorsi non appaiono manifestamente infondati, in relazione alla denuncia del vizio di motivazione sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La Corte territoriale, infatti, è incorsa in errore, posto che, stante la natura di figura autonoma del reato tentato, il limite massimo di pena del furto monoaggravato è pari nel massimo ad anni quattro di reclusione, ciò integrando il requisito edittale di cui al primo comma dell'art. 131 bis cod. pen.. D'altro, canto la decisione impugnata motivando nel merito esclude l'applicabilità del disposto normativo ritenendo che le spregiudicate le modalità della condotta consistita nello scavalcare la recinzione dell'Ecocentro configurino un'offesa non lieve al bene giuridico tutelato, senza soffermarsi, a questi fini, sulla tenuità del danno economico arrecato, omettendo una valutazione bilanciata di tutti i presupposti. 3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19/10/2021 Il Presidente