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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 47611/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato integralmente la sentenza di condanna pronunciata a suo carico in primo grado per tre fatti, puniti rispettivamente dagli artt. 476 e 483 in combinato disposto con l'art. 482, avvinti dal vincolo della continuazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis per mancata applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché aspecifico, si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza gravata); rilevato altresì che lo stesso motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (al riguardo si richiama la giurisprudenza in tema di circostanze attenuanti riportata alla predetta pag. 3 della sentenza).

Si rammenta che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

3. Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a ulteriori condotte di falso giudicate dal GUP di Milano (sentenza del 12.2.2021), deve ritenersi reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato; Prima di ogni altra ragione di inammissibilità, il motivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato integralmente la sentenza di condanna pronunciata a suo carico in primo grado per tre fatti, puniti rispettivamente dagli artt. 476 e 483 in combinato disposto con l'art. 482, avvinti dal vincolo della continuazione; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis per mancata applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché aspecifico, si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza gravata); rilevato altresì che lo stesso motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (al riguardo si richiama la giurisprudenza in tema di circostanze attenuanti riportata alla predetta pag. 3 della sentenza). Si rammenta che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 3. Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a ulteriori condotte di falso giudicate dal GUP di Milano (sentenza del 12.2.2021), deve ritenersi reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato; Prima di ogni altra ragione di inammissibilità, il motivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il consigliere
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