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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 31604/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 991 comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 09/12/2015). [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti impugnati -, astratte - perché prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda - e aspecifiche, giacché articolate in assenza di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte (vedasi pagg. 2 e 3, punto 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte, a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha richiamato la registrata corrispondenza dei due frammenti di impronte - RD2 e RD4 - con il dito indice della mano destra e della mano sinistra dell'imputato e l'assenza di una benché minima spiegazione alternativa da lui fornita); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), come nel caso che occupa, in cui, tenendo conto, non solo del valore economico di ben cinque monitor per desktop (all'evidenza nient'affatto esiguo), ma anche del danneggiamento della finestra, il danno arrecato alla persona offesa non poteva certamente dirsi di minima entità (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata); che la censura sulla riduzione per il tentativo è generica, in quanto solo enunciata e non argomentata; - che il terzo motivo: I.) laddove censura l'aumento di pena in ragione della recidiva contestata, non è consentito ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione; II.) laddove censura l'omessa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 3, cod. pen., è parimenti inammissibile sia perché nuovo, sia perché manifestamente infondato, avendo il già Tribunale fatto corretta applicazione dell'istituto invocato; III.) laddove censura l'operata graduazione della pena, è generico, perché replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, e non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata) - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 991 comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 09/12/2015). [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti impugnati -, astratte - perché prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda - e aspecifiche, giacché articolate in assenza di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte (vedasi pagg. 2 e 3, punto 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte, a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha richiamato la registrata corrispondenza dei due frammenti di impronte - RD2 e RD4 - con il dito indice della mano destra e della mano sinistra dell'imputato e l'assenza di una benché minima spiegazione alternativa da lui fornita); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), come nel caso che occupa, in cui, tenendo conto, non solo del valore economico di ben cinque monitor per desktop (all'evidenza nient'affatto esiguo), ma anche del danneggiamento della finestra, il danno arrecato alla persona offesa non poteva certamente dirsi di minima entità (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata); che la censura sulla riduzione per il tentativo è generica, in quanto solo enunciata e non argomentata; - che il terzo motivo: I.) laddove censura l'aumento di pena in ragione della recidiva contestata, non è consentito ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione; II.) laddove censura l'omessa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 3, cod. pen., è parimenti inammissibile sia perché nuovo, sia perché manifestamente infondato, avendo il già Tribunale fatto corretta applicazione dell'istituto invocato; III.) laddove censura l'operata graduazione della pena, è generico, perché replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, e non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata) - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 31604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris