CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte di legittimità (motivi 2 e 3) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione del fatto della configurabilità del reato di calunnia; ad esito analogo sono destinati i motivi con i quali il ricorrente denuncia dei vizi di violazione di legge per la mancata pronuncia della sentenza di prescrizione. Correttamente, a fronte di reato commesso il 4 luglio 2014 il cui termine di prescrizione sarebbe maturato il 4 gennaio 2022 la sentenza impugnata ha tenuto conto della sospensione della prescrizione per gg sessanta (disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del coimputato) atteso che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 I