CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1021 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamentedomiciliata presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via L. Calamatta n. 1 6 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:IVA – sanzioni – iussuperveniens – viola- zionenon meramente formale AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Cam- pania,sez. staccata di Salerno, n. 5 2 82 / 4 /201 5 depositata il 3 giugno 2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 23 aprile 202 4 dal consiglierePierpaolo Gori. Uditele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stituto [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del l’estinzione del ri- corso. Uditaper l’Avvocatura controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez.staccata di Salerno, è stato rigettato l’appello propost o d a [OSCURATO:PERSONA] l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] diSalerno n . 266 /4/1 2 , la quale ha a sua volta rigettato i l ricors o in- troduttivoavente ad oggetto il provvedimento irrogazione sanzioni IVA emessoper operazioni imponibili relative all’anno di imposta 2006 . Lafattispecie afferisce alla cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali senza applicazione dell’IVA, con con- nessoobbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati con- tenutinelle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali ai finidel godimento del regime speciale IVA di cui all'art. 1, lett. c ) , d.l. 746/1983,convertito in legge n. 17/1984. Insede di controllo della posizione fiscale del contribuente per l'anno diimposta 2006, l’Amministrazione finanziaria ha riscontrato che dal 3.7.2006al 28.11.200 6 il contribuente ha emesso 26 fatture nei con- fronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. senza l’applicazione dell'IVA, ex art.8, lett. c) del d. P . R . n. 633/72. Le sanzioni sono state quindi irro- gateai sensi dei d.lgs. nn.471 e 472/1997 in conseguenza della tardiva comunicazione, il 29.12.2006, in via telematica all’Agenzia delle En- tratedei dati contenuti nella dichiarazione d’intento , a fronte del ter- mineprevisto per l’adempimento al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Conil ricorso introduttivo il contribuente , sulla premessa che la viola- zionecommessa è qualificabile come meramente formale, ha invocato l’applicazionedi normativa sopravvenuta più favorevole, anche ex art t . 12e 13 del d.lgs. n.472/97 e 7 del d.lgs. 471/97 , ma il giudice di prime cureha disatteso tale difesa. Ilgiudice d’appello ha conferma to tale decisione richiamandone anche ampiamente il contenuto e ha così ribadito come il ricorrente, pur avendoinviato, tardivamente ma prima della contestazione , la dichia- razione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale, non possa usu- fruiredel "ravvedimento operos o ", in quanto per integrare la fattispe- cieavrebbe dovuto, contestualmente all’invio in ritardo, pagare le san- zioni nella misura ridotta prevista dalla circolare dell’Agenzia n.41/E 2005,adempimento non compiuto . Inoltre, la modifica della scadenza temporale per gli adempimenti operata dal d.l. n.16 del 2012 non è stataconsiderata applicabile dalla CTR, come g ià dal giudice di primo grado,in quanto normativa non riferibile alla sola eventuale modifica delle sanzioni ma delle procedure stesse, nel caso di specie già com- piutee, in ogni caso, con sanzioni applicate già al minimo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Con nota di deposito da ultimo l’Agenzia ha depositato istanza,rendendo nota la regolarità della procedura di definizione age- volataintrapresa dal contribuente ex art.6 d.l. n.119/2018 e ha chiesto cheil processo sia dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite. Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione da partedella CTR dell’ art. 1, lett. c ) , d.l. 746/1983, convertito in legge n.17/1984, così come modificato nel corso del processo dall'art. 20, comma1, lettere a) e b), d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 entrato in vigoreil 1° gennaio 2015 e , per l’effetto, viene invocata l’applicazione delloius superveniens e del favor rei . 2. Con il secondo motivo il ricorrente , ex art.360 primo comma n.3 cod.proc. civ., prospetta violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. 471/97, così come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. g) del d.lgs. 158/2015, cheha previsto una sanzione più favorevole al reo per violazioni della normativasulla dichiarazione di intento, stabilendola in misura fissa da 250a 2.000 euro. 3.Il terzo motivo, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., denuncia la v iolazione de ll'art. 6 del d . l g s. 472/97 e de ll'art. 11 deld.lgs. 471/97, per avere la CTR ritenuto applicabili al caso di specie le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7, commi 3 e 4 bis d.lgs. 471/97, puravendo il contribuente commesso – secondo la sua prospettazione -una mera violazione formale. 4. La Corte prende atto del deposito in data 21.11.2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate di “istanza di cessazione della materia del contendere”in cui l’Amministrazione attesta la regolarità della defini- zioneagevolata della controversia intrapresa dalla parte contribuente ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e chie de che venga dichiarata l’estinzionedel processo a spese di lite compensate. Nulla ha osservato partericorrente. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ilprocesso si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate. 6. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,del c.d. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018,n. 31732; Cass.,