CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Amalfi avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 02/11/2022, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione al delitto di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., concernente la consegna, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di quattro buste contenenti limoni, una delle quali contenente anche una busta con denaro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionari della Regione Campania, addetti all'istruzione di pratiche di rilascio e proroga di concessioni demaniali. 2. Ha proposto ricorso Amendola tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Le operazioni di intercettazione erano state autorizzate nei confronti di altri soggetti per ipotesi delittuose difformi dal fatto addebitato al ricorrente, dovendosi applicare i principi sul punto affermati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Rileva il ricorrente che non era condivisibile la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, non essendo sufficiente un nesso di natura formale o occasionale correlato al collegamento probatorio, e non avendo il Tribunale delineato con chiarezza la sussistenza di una connessione sostanziale, tra fatti- reato per i quali l'intercettazione era stata autorizzata e reato per il quale si procede. Né avrebbe potuto farsi riferimento alla disciplina sopravvenuta, operante dall'agosto 2020. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. e dell'art. 13 d.l. 152 del 1991 ed inutilizzabilità delle conversazioni per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga. Il filone di indagine si fondava sui reati di cui agli artt. 319, 321, 353-bis cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991. La presenza del ricorrente si inseriva in un separato episodio di corruzione, quando il predetto si era recato personalmente negli uffici regionali. L'intercettazione ambientale era stata disposta con decreto d'urgenza del 27/12/2018, poi convalidata. Alla scadenza il P.m. invece della proroga aveva chiesto un nuovo decreto, così eludendo il termine di legge. Le operazioni non erano sorrette da idonea motivazione, tanto che in data 04/02/2019 il G.i.p. aveva negato la proroga di intercettazioni ambientali nella vettura di tale Gentile, rilevando che non era avvalorata l'ipotesi del cartello di imprese facente capo a Gentile, ciò riflettendosi sull'insussistenza del presupposto del vincolo di indispensabilità delle captazioni, non essendo suffragata la sussistenza dell'ipotizzata aggravante. Ma con nuovo decreto del 15 febbraio un diverso giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato le operazioni di intercettazione ambientale, relative y a fatti corruttivi condizionanti l'assegnazione di pubbliche gare, nel quadro di un contesto associativo di stampo camorristico. Su tali basi erano state captate le conversazioni valorizzate nel caso di specie, da ritenersi tuttavia inutilizzabili per mancanza di idonea motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotesi corruttiva di cui al capo 25, oggetto di contestazione provvisoria. Dato conto della ricostruzione operata dal Tribunale., rileva in primo luogo che non era stata valutata l'inconciliabilità del caso in esame con la discrezione richiesta in caso di accordi corruttivi. Ma quella ricostruzione era comunque illogica, in quanto non dava conto del lasso di tempo intercorso tra l'uscita del ricorrente e il colloquio tra Marciano e Portoghesi, non essendo inoltre dato comprendere se lo stesso fosse riferibile ad Arnendola, che cosa fosse accaduto nel frattempo, perché il ricorrente dovesse consegnare una busta con soldi, come potesse dirsi che la busta gialla conteneva soldi, fermo restando che nulla comprovava un accordo corruttivo, che comunque Amendola si era recato per recupero di documentazione e che la risposta di Marciano non era in linea con dazioni attese e pattuite. Segnala inoltre il ricorrente discrasie che emergono dall'analisi svolta dalla P.G. sulla base dei fotogrammi estrapolati, in relazione al comportamento e ai movimenti di Marciano e la distribuzione da parte sua delle buste. In realtà l'erronea attribuzione di significato al dato probatorio si risolveva in un travisamento di esso. 2.4. Con il quarto motivo denuncia travisamento degli indizi e vizio di motivazione. Indebitamente era stato fatto riferimento ad una pratica per modifica di una concessione demaniale richiesta da Amendola, che oltre ad essere stata in parte respinta, non veniva in rilievo nel caso di specie. Ed altrettanto indebitamente il Tribunale, dopo aver dato conto del rinvenimento di un documento informatico redatto a cura di Marciano, recante una probabile contabilità di entrate frutto di rapporti corruttivi, non aveva ritenuto rilevante che in esso non risultasse alcunché in ordine ad un rapporto con Amendola. Anche in questo caso l'erronea interpretazione del dato probatorio dava luogo ad un travisamento. 2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Il Tribunale aveva fatto riferimento a modalità sintomatiche di trasgressività, non potendosi escludere che in una prossima occasione il ricorrente decidesse di assumere il medesimo atteggiamento. Ma si trattava di motivazione del tutto illogica, in quanto non sussisteva alcun rischio di reiterazione, in assenza di domande o istanze presentate e a fronte del fatto che erano intervenute misure cautelari nei confronti dei soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica, insistendo nei motivi di ricorso. 5. Il ricorso, a fronte di una tardiva richiesta di trattazione orale, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha illustrato le ragioni per cui con riguardo ai fatti oggetto del presente procedimento non fosse ravvisabile alcuna causa di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, correlata all'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Ha in particolare sottolineato che avrebbe dovuto ravvisarsi un profilo di continuità tra i decreti autorizzativi, in quanto fondati sull'analisi di un cartello di imprese legato a tale Ronca, soggetto in grado di esercitare un'elevata influenza, e sui rapporti con funzionari competenti in settori rientranti nella sfera di interesse dei soggetti coinvolti. Ha inoltre rilevato che era ravvisabile il nesso sostanziale richiesto dalle Sezioni Unite al fine di ritenere utilizzabili gli esiti delle operazioni di intercettazione anche con riguardo a reati diversi da quelli costituenti oggetto specifico dei decreti autorizzativi. Deve aggiungersi che un siffatto nesso sostanziale, riconducibile alla sfera di operatività della connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., deve essere correlato ai fatti per i quali le operazioni di intercettazione sono autorizzate e in concreto commisurato al tipo di relazione che possa stabilirsi tra i reati venuti in evidenza, relazione che ben può consistere in un vincolo, quale quello della continuazione di reati, ravvisabile con riguardo ad alcuni e non necessariamente con riguardo a tutti i soggetti cui i reati siano attribuiti. Sta di fatto che, a fronte dell'analisi condotta dal Tribunale, il motivo di ricorso risulta genericamente formulato, in quanto si risolve in un'aspecifica manifestamente di dissenso, espressa con l'assunto, non ulteriormente argomentato, che non avrebbe potuto dirsi sufficiente un nesso formale o occasionale, e con l'ulteriore assunto che i rilievi del Tribunale erano privi di pregio rispetto ai principi affermati dalla Corte di cassazione, in mancanza di un puntuale riferimento agli elementi che avrebbero consentito di confutare la motivazione del provvedimento impugnato. Né potrebbe assumere rilievo il riferimento fatto dal Tribunale alle modifiche introdotte dal d.l. 161 del 2019, in effetti non applicabili nel caso di specie, in quanto quel riferimento non costituiva la ratio giustificativa del provvedimento. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Innanzi tutto è manifestamente infondato l'assunto incentrato sull'inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione autorizzate con autonomo decreto, dopo che era scaduto il termine per la proroga di precedente autorizzazione: è agevole rilevare che non è ravvisabile alcun divieto e non è, d'altro canto, automaticamente configurabile un intendimento elusivo, in assenza di limiti massimi di assoggettamento di utenze ad operazioni di intercettazione, nel rispetto delle cadenze temporali originate da ciascun decreto autorizzativo. Quanto alla censura riguardante la motivazione, si rileva che la stessa è stata proposta solo con il presente ricorso. Orbene, costituisce ius receptum che la parte che deduca cause di nullità o di inutilizzabilità è gravata dal duplice onere di indicare con precisione l'atto e di allegare formalmente il documento addotto a fondamento della doglianza, ove non presente nel fascicolo (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329). Nel caso di specie la censura si fonda sul fatto che il G.i.p. aveva respinto in data 4 febbraio 2019 una richiesta di autorizzazione formulata dal P.m., negando la configurabilità di un quadro di riferimento, collegato alla criminalità organizzata, e che successivamente un diverso magistrato aveva per contro autorizzato le operazioni di intercettazione richieste dal P.m., riconoscendo la sussistenza del sottostante collegamento con un contesto associativo ed adottando il decreto sulla cui base erano state captate le conversazioni rilevanti nel presente procedimento.Al di là dell'impreciso riferimento contenuto nel ricorso (pag. 10) ad un decreto 467/2019 del 17 maggio 2018, quando il decreto rilevante reca il n. 487/2019, è dirimente ai fini in esame la circostanza che i decreti autorizzativi non siano stati allegati e non sia stato dato conto puntualmente degli elementi sui quali si fondava la richiesta, poi accolta, rispetto a quella precedente, respinta da altro magistrato. In tal modo la censura risulta genericamente formulata e dunque inammissibile. 3. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Essi si risolvono in doglianze che reiterano deduzioni già formulate in sede di merito e ritenute inconferenti, come quella incentrata sulla pretesa inconciliabilità della condotta del ricorrente con esigenze di necessaria cautela e riservatezza, correlate ad ipotesi corruttive, oppure sono incentrate su profili inerenti al merito, in funzione di un'alternativa lettura del compendio indiziario, e comunque non si confrontano puntualmente con la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, rispetto alla quale assume rilievo decisivo la circostanza che il soggetto individuato nel ricorrente avesse portato e consegnato quattro buste contenenti limoni e avesse poi inserito in una di esse un'ulteriore busta gialla, accompagnando il gesto con la frase, rivolta al coindagato Marciano, «..so sessanta...», ritenuta inequivocamente riferibile alla presenza di denaro, correlato allo svolgimento della funzione da parte dei pubblici ufficiali presenti o comunque operanti nell'ufficio, fermo restando che, come desunto dalle vìdeoriprese, Marciano aveva poi provveduto alla distribuzione delle buste. D'altro canto non sono ravvisabili travisamenti di elementi di prova, cui sia attribuibile portata decisiva, risultando altresì generico il rilievo difensivo relativo alla mancanza di evidenze in ordine al momento dell'uscita del ricorrente dall'ufficio, a fronte di una permanenza non istantanea e del fatto che di seguito, secondo la ricostruzione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avesse scambiato alcune parole con Marciano, riferendosi al ricorrente, non essendovi alcuna ragione, come osservato dal Tribunale, che il Portoghese facesse menzione con il suo interlocutore della situazione economica del ricorrente. Va inoltre rimarcato che il ricorrente era certamente interessato ad acquisire copia di alcuni documenti e che per tale motivo interloquiva con gli addetti a quell'ufficio, a prescindere da ulteriori pratiche pendenti e dal loro esito, dovendosi a tal fine considerare che forma oggetto di contestazione il delitto di corruzione per l'esercizio della funzionqie e non anche per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.Né dà luogo ad illogicità manifesta della motivazione la circostanza che il Tribunale abbia dato conto del rinvenimento di documenti informatici in possesso di Marciano, nei quali per varie annate erano riportate indicazioni di compensi ricevuti per pratiche evase, sia pure non riguardanti il ricorrente: coerentemente è stato valorizzato il fatto che l'erogazione di utilità indebite costituisse prassi e che tale elemento fosse in linea con la complessiva ricostruzione e con l'interpretazione fornita in ordine alla vicenda riguardante il ricorrente. 4. E' per contro fondato ed assume rilievo dirimente il quinto motivo. Nei confronti del ricorrente è stata confermata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. sul presupposto di una sua propensione alla reiterazione di condotte criminose della stessa specie, attestata dalle modalità usate nel caso in esame e dalla mancanza di esitazioni a piegarsi alle prassi corruttive, essendo il predetto un imprenditore interessato ad una specifica pratica. Si tratta di motivazione radicalmente inidonea a dar conto della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, anche a fronte del significativo lasso di tempo intercorso e della specifica occasione attestata dalle risultanze probatorie. Deve aggiungersi che non è dato comprendere in che modo la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. possa concretamente assolvere alla funzione cautelare assegnatale, avuto riguardo al tipo di pericolo in astratto prospettato, rispetto al quale la capacità di movimento e di relazione del ricorrente risulterebbe del tutto integra. Ed invero ciò sottende la sostanziale mancanza di ragioni idonee a suffragare la perdurante applicazione di una misura siffatta, imponendosi dunque, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente cessazione di tale misura. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza