CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e merarner: riproduttivo di profili di censura, in ordine all'elemento psicologico del reato e alla qualificazione giuridica della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrent:p pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de_, Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000) P.Q.M P.Q.M