CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 09562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Massimo censura la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 04/07/2022, per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, lamentando la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., essendo stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di amministratore unico della I PINI s.r.I.) il diverso reato di smaltimento non autorizzato; rilevato che il riferimento alla condotta di abbandono non autorizzato deve essere individuato nel richiamo, all'interno del capo b) dell'imputazione, del comma 2 dell'art. 256 d.lgs. n 152 del 2006, ai sensi del quale le pene previste dal comma 1 per le condotte non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione dei rifiuti si applicano, tra l'altro, "ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti"; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto ampiamente modo di difendersi dalle accuse in concreto mosse nei suoi riguardi quale amministratore della richiamata società, relative all'illecito accumulo di rifiuti vari all'interno dei locali condominiali e negli spazi comuni dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] di Montescudaio, costruito dalla richiamata s.r.l. (tuttora proprietaria di alcuni appartamenti); ritenuto pertanto che nessun concreto pregiudizio possa configurarsi per i diritti di difesa, specie ove si consideri che questa Suprema Corte ha escluso il prospettato difetto di correlazione in una ipotesi certamente più pregnante di quella in esame (cfr. Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv. 246458 - 01, secondo la quale «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata di rifiuti, sia pronunciata condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi»); ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023 Il consigli stensore n E pOSIT [OSCURATO:PERSONA]