CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 33969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 7931 /202 1 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro C.L.O.M. s.r.l. , società con unico socio, in persona del suo legale rappresentante nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] MARCONIs.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( P EC : [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: estinzionedel giudizio Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 1144 /0 3 /202 0 depositata in data 2 3 / 1 2/202 0 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta a ll a pubblica udienza del 05/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e il rigetto del ricorso incidentale; Uditi per la società ricorrente l’avv ocato dello Stato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e per la società contribuente l’avvocatoche ha chiesto il rigetto dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata per recupero iva 2009 oltre sanzioni interessi a seguito di controllo relativoal credito iva maturato per l'anno d'imposta 2008 dalla società [OSCURATO:PERSONA] trasporti s .r.l. (nel prosieguo OMT) trasferito nella liquidazionedel gruppo Marconi di cui a far data dal 1° gennaio 2009 la Central frigo Marconi s . r . l . è stata la capogruppo. Era così rettificata la dichiarazionedi avvalersi del regime previsto per le società controllanti econtrollate previsto dagli art t. 73 ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972e 3 del d. M. 13 dicembre 1979, c.d. “iva di gruppo”, seguita da ravvedimentooperoso ex art. 13 d. Lgs. n. 472 del 1997. Ilrecupero derivava dalla circostanza che essendo OMT la costituita ex novoil 9 novembre 2007 , per l'anno di imposta 2009 di difettava in capo alla controllante il requisito del controllo in forza di quanto disposto dall’art.2 d. M. 13 dicembre 1979, che richiede il necessario possesso ininterrotto delle quote azioni dal 1 ° gennaio dell'anno precedente a quelloin cui si opta per la liquidazione di gruppo. Secondo l' A mministrazione finanziaria, l’art. 1 c. 63 della L n. 244 del 2007, preved e che gli effetti della liquidazione iva di gruppo di un determinato anno non si debba tener conto delle eccedenze detraibili, Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 vale a dire i crediti risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'impostaprecedente a quello di prima adesione al gruppo. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso; appellava l' A genzia delle entrate. Conla pronuncia gravata di fronte a questa Corte il giudice dell'appello harigettato l'impugnazione dell' U fficio ritenendo da un lato produttivo dieffetti il ravvedimento operoso di cui si è detto, deducendone quindi la validità e tempestività della dichiarazione presentata dalla società contribuente. Inoltre , la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la procedura di liquidazione dell'iva, e pertanto illegittimo recupero del credito,poiché l'effettuazione dell'operazione e stata direi per solo scopo diricevere il parco macchine mai modificando in alcun modo l'assetto del gruppo nella sua entità aziendale, modificandosi solamente la sua organizzazioneal fine di ottimizzare l'attività. Di qui secondo la sentenza impugnatalo svolgimento dell'operazione in argomento in un regime di neutralitàfiscale dato che l'attività non è mai venuta meno. Ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidato a duemotivi di ricorso; resiste alla società contribuente con controricorso; lastessa propone, nello stesso atto, proprio ricorso incidentale articolato inun motiv o di gravame , costituente due profili di doglianza. Resiste a talericorso incidentale con controricorso l’Agenzia delle Entrate. IlPubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. E’in atti istanza di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] E’ in atti, depositata il 25 novembre 2024, istanza della società contribuente, munita di idonea documentazione allegata, diretta a ottenere l’estinzione del giudizio ex L. n. 197 del 2022. L’Amministrazione finanziaria con memoria depositata in data 22 novembre2024 ha dato atto della regolarità della definizione e parimenti chiestoestinguersi il giudizio. Pertanto,va dichiarata le ridetta estinzione. Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Lespese processuali restano a carico degli anticipatari. p.q