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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 novembre 1979

Cassazione n. 41459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1979 avverso il decreto del 26/04/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIApato avviso alte P a di A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia è stato proposto personalmente dall'interessato, [OSCURATO:PERSONA], non rilevando che la sua firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, avv. [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1979 avverso il decreto del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIApato avviso alte P a di A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'atto di impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia è stato proposto personalmente dall'interessato, [OSCURATO:PERSONA], non rilevando che la sua firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, avv. [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 202
Decreto Cassazione n. 41459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris