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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 12611/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4985 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23; –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LAZIO – ROMA , n. 4597/39/16, depositatain data 18/7/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: L’Ufficio notificò in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla società “ [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di A. Flamini ” il provvedimento di diniego di condono di carichi pregressi.

Il contribuente infatti in data 16/5/2003 pagò il 25% dell’importo dovuto alle partite di ruolo consegnate all’agente della riscossione tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30/6/2001, ritenendo così di aver soddisfatto e chiuso la pretesa tributariaai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002.

Ancora in data 16/5/2003 versò il 25% dell’importo dei ruoli successivi al 30/6/2001, non condonabili.

L’Ufficio emise un provvedimento di diniego di condono.

La società (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente” ) impugnò il diniego dinanzi alla C.T.P. di Latina, che accolse il ricorso ritenendo tardiva la notifica del diniego di condono avvenuta il 24/3/2010, oltre il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

La C.T.P., inoltre, ritenne fondata l’eccezione della società con riferimento alla tutela del principio di affidamento di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000.

L’ufficio interpose appello, censurando sia l’applicazione al diniego di condono del termine di decadenza stabilito per la notificazione della r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, sia l’applicazione concreta della tutela dell’affidamento della contribuente.

La C.T.R. del Lazio confermò la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’odierno ricorso riguarda solo il diniego di condono relativo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione in data successiva al 30/6/2001, in quanto non definibili.

Resiste la società con controricorso che contiene anche un ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La contribuente aveva chiesto di accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, richiesta rigettata con provvedimento ritualmente notificato e non impugnato dinanzi a questa Corte.

L’Avvocatura dello Stato, pertanto, ha chiesto che i ricorsi sianodecisi.

Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Considerato che: Per ragioni di ordine logico, deve esaminarsi e decidersi per primo il ricorso incidentale che, in tutti e tre i motivi, pone la questione della ritualità dell’atto di appello dell’Ufficio, in quanto, se esso fosse fondato, la sentenza d’appello dovrebbe essere cassata senza rinvioin quanto il processo, dopo la sentenza di primo grado, non avrebbe potuto proseguire. 1.Conil primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia in relazione alla lamentata violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 77 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, la società si duole che il giudice di appello non avrebbe pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che era stato sottoscritto da un soggetto definitosi “Capo team”, dunque non dal dirigente pro tempore e nemmeno da un funzionario da lui espressamente delegato.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 77 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”,formulato sostanzialmente in subordine, la società censura la sentenza impugnata per aver implicitamente ritenuto ammissibile l’appello sottoscritto dal “Capo team” sprovvisto dei poteri di rappresentanza dell’Ufficio.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, la società si duole che la sentenza impugnata non abbiarilevato la carenza di legittimazione ad processum in capo al soggetto che ha sottoscritto l’atto di appello in nome e per conto dell’Ufficio.

4. I tre motivi del ricorso incidentale, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.

Per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (Cass., n. 6691/2014, Cass., n. 20911/2014, Cass., n. 20628/2015, Cass., n. 2901/2019, Cass., n. 2138/2019, Cass., n. 3058/2008), la delega ad un funzionario dell’Ufficio ai fini della rappresentanza processuale dell’amministrazione ha valenza meramente interna, sicché essa si presume esistente e spetta al contribuente provare l’inesistenza dei poteri rappresentativi, prova che la società non ha nemmeno offerto.

5. Il rigetto del ricorso incidentale consente di esaminare il ricorso principale. 5.1.Con il primo motivo, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, del d.l. n. 106/05 convertito in l. n. 156/05, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata perché ha ritenuto che il diniego di condono avrebbe dovuto essere notificato entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’errore della C.T.R., in particolare, sarebbe consistito nell’equiparare il diniego di condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 alla cartella di pagamento scaturente dal controlloautomatizzato di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, applicando così falsamente la disciplina di cui al d.l. n. 106/05, convertito nella legge n. 156/05.

Nel caso di specie, invece, la cartella di pagamento relativa all’anno 1997 sarebbe stata notificata il 12/6/2003, entro il termine di decadenza previsto proprio dalla legge n. 156/05.

5.1.1. Il motivo è fondato.

I giudici di merito hanno applicato, al di fuori di ogni norma, al diniego di condono il termine di decadenza previsto per la notificazione della cartella di pagamento emessa in base al controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Senonché, il diniego di condono non è sotto nessun punto di vista equiparabile alla cartella di pagamento: ché anzi, applicando al diniego di condono il termine di decadenza previsto per la notificazione della cartella di pagamento, la C.T.R. ha sostanzialmente applicato, al di fuori di ogni norma, una forma di silenzio-assenso, tanto da ritenere condonabile la pretesa fiscale cristallizzata in un ruolo trasmesso all’agente della riscossionequalora l’Agenzia delle Entrate non risponda entro un determinato termine alla richiesta di condono.

5.2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe rilevato che, nel caso di specie, il diniego di condono era legittimo in quanto avente ad oggetto ruoli consegnati all’agente della riscossione in data successiva al 30 giugno 2001, r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclusi dalla condonabilità ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002.

5.2.1. Il motivo è fondato.

Il tempo di consegna dei ruoli all’agente della riscossione rappresenta, in base all’art. 12 della legge n. 289 del 2002, un elemento costitutivo del requisito della condonabilità, sicché non possono essere condonati i ruoli consegnati all’agente della riscossione oltre il 30 giugno 2001.

5.3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 23 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la tutela dell’affidamento incolpevole della contribuente potesse estendersi fino a rendere non dovuta l’imposta.

5.3.1. Il motivo è fondato.

L’art. 10 della legge n. 212 del 2000 disciplina i casi in cui il contribuentepuò essere esonerato dal pagamento delle sanzioni e degli interessi, ma mai la tutela del suo pur legittimo affidamento può arrivare fino al punto da esonerarlo dal pagamento dell’imposta.

Peraltro, nel caso di specie il ritardo nell’emissione del diniego di condono non potrebbe ingeneraredi per sé alcun legittimo affidamento circa la non debenzadegli importi portati nei ruoli di cui si era chiesto il condono.

6. In conclusione, il ricorso incidentale della società è infondato, mentre è fondato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza consegue la decisione nel merito della causa e il rigetto del ricorso di primo grado della società proposto contro il diniego di condono dei ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2001. r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso incidentale della società.

Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigettail ricorso di primo grado della società proposto contro il diniego di condono dei ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2001.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilatrecento oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4985 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23; –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA , n. 4597/39/16, depositatain data 18/7/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: L’Ufficio notificò in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla società “ [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di A. Flamini ” il provvedimento di diniego di condono di carichi pregressi. Il contribuente infatti in data 16/5/2003 pagò il 25% dell’importo dovuto alle partite di ruolo consegnate all’agente della riscossione tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30/6/2001, ritenendo così di aver soddisfatto e chiuso la pretesa tributariaai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002. Ancora in data 16/5/2003 versò il 25% dell’importo dei ruoli successivi al 30/6/2001, non condonabili. L’Ufficio emise un provvedimento di diniego di condono. La società (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente” ) impugnò il diniego dinanzi alla C.T.P. di Latina, che accolse il ricorso ritenendo tardiva la notifica del diniego di condono avvenuta il 24/3/2010, oltre il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La C.T.P., inoltre, ritenne fondata l’eccezione della società con riferimento alla tutela del principio di affidamento di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000. L’ufficio interpose appello, censurando sia l’applicazione al diniego di condono del termine di decadenza stabilito per la notificazione della r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, sia l’applicazione concreta della tutela dell’affidamento della contribuente. La C.T.R. del Lazio confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’odierno ricorso riguarda solo il diniego di condono relativo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione in data successiva al 30/6/2001, in quanto non definibili. Resiste la società con controricorso che contiene anche un ricorso incidentale affidato a tre motivi. La contribuente aveva chiesto di accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, richiesta rigettata con provvedimento ritualmente notificato e non impugnato dinanzi a questa Corte. L’Avvocatura dello Stato, pertanto, ha chiesto che i ricorsi sianodecisi. Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Considerato che: Per ragioni di ordine logico, deve esaminarsi e decidersi per primo il ricorso incidentale che, in tutti e tre i motivi, pone la questione della ritualità dell’atto di appello dell’Ufficio, in quanto, se esso fosse fondato, la sentenza d’appello dovrebbe essere cassata senza rinvioin quanto il processo, dopo la sentenza di primo grado, non avrebbe potuto proseguire. 1.Conil primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia in relazione alla lamentata violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 77 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, la società si duole che il giudice di appello non avrebbe pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che era stato sottoscritto da un soggetto definitosi “Capo team”, dunque non dal dirigente pro tempore e nemmeno da un funzionario da lui espressamente delegato. 2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 77 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”,formulato sostanzialmente in subordine, la società censura la sentenza impugnata per aver implicitamente ritenuto ammissibile l’appello sottoscritto dal “Capo team” sprovvisto dei poteri di rappresentanza dell’Ufficio. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, la società si duole che la sentenza impugnata non abbiarilevato la carenza di legittimazione ad processum in capo al soggetto che ha sottoscritto l’atto di appello in nome e per conto dell’Ufficio. 4. I tre motivi del ricorso incidentale, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati. Per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (Cass., n. 6691/2014, Cass., n. 20911/2014, Cass., n. 20628/2015, Cass., n. 2901/2019, Cass., n. 2138/2019, Cass., n. 3058/2008), la delega ad un funzionario dell’Ufficio ai fini della rappresentanza processuale dell’amministrazione ha valenza meramente interna, sicché essa si presume esistente e spetta al contribuente provare l’inesistenza dei poteri rappresentativi, prova che la società non ha nemmeno offerto. 5. Il rigetto del ricorso incidentale consente di esaminare il ricorso principale. 5.1.Con il primo motivo, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, del d.l. n. 106/05 convertito in l. n. 156/05, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata perché ha ritenuto che il diniego di condono avrebbe dovuto essere notificato entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’errore della C.T.R., in particolare, sarebbe consistito nell’equiparare il diniego di condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 alla cartella di pagamento scaturente dal controlloautomatizzato di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, applicando così falsamente la disciplina di cui al d.l. n. 106/05, convertito nella legge n. 156/05. Nel caso di specie, invece, la cartella di pagamento relativa all’anno 1997 sarebbe stata notificata il 12/6/2003, entro il termine di decadenza previsto proprio dalla legge n. 156/05. 5.1.1. Il motivo è fondato. I giudici di merito hanno applicato, al di fuori di ogni norma, al diniego di condono il termine di decadenza previsto per la notificazione della cartella di pagamento emessa in base al controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Senonché, il diniego di condono non è sotto nessun punto di vista equiparabile alla cartella di pagamento: ché anzi, applicando al diniego di condono il termine di decadenza previsto per la notificazione della cartella di pagamento, la C.T.R. ha sostanzialmente applicato, al di fuori di ogni norma, una forma di silenzio-assenso, tanto da ritenere condonabile la pretesa fiscale cristallizzata in un ruolo trasmesso all’agente della riscossionequalora l’Agenzia delle Entrate non risponda entro un determinato termine alla richiesta di condono. 5.2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe rilevato che, nel caso di specie, il diniego di condono era legittimo in quanto avente ad oggetto ruoli consegnati all’agente della riscossione in data successiva al 30 giugno 2001, r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclusi dalla condonabilità ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002. 5.2.1. Il motivo è fondato. Il tempo di consegna dei ruoli all’agente della riscossione rappresenta, in base all’art. 12 della legge n. 289 del 2002, un elemento costitutivo del requisito della condonabilità, sicché non possono essere condonati i ruoli consegnati all’agente della riscossione oltre il 30 giugno 2001. 5.3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 23 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la tutela dell’affidamento incolpevole della contribuente potesse estendersi fino a rendere non dovuta l’imposta. 5.3.1. Il motivo è fondato. L’art. 10 della legge n. 212 del 2000 disciplina i casi in cui il contribuentepuò essere esonerato dal pagamento delle sanzioni e degli interessi, ma mai la tutela del suo pur legittimo affidamento può arrivare fino al punto da esonerarlo dal pagamento dell’imposta. Peraltro, nel caso di specie il ritardo nell’emissione del diniego di condono non potrebbe ingeneraredi per sé alcun legittimo affidamento circa la non debenzadegli importi portati nei ruoli di cui si era chiesto il condono. 6. In conclusione, il ricorso incidentale della società è infondato, mentre è fondato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza consegue la decisione nel merito della causa e il rigetto del ricorso di primo grado della società proposto contro il diniego di condono dei ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2001. r.g. n. 4985/2017a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso incidentale della società. Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigettail ricorso di primo grado della società proposto contro il diniego di condono dei ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2001. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilatrecento oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
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