CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.34030/25 Ritenuto che le censure dedotte nel motivo unico di ricorso sono affette da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui ail'art.335, c.p. ascritto all'imputato, e sia in merito alla valutazione delle prove; ritenuto che le censure riferite alla valutazione del compendio probatorio non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alle valutazioni dei giudici di merito, sorrette da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dich P.Q.M