CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'inutilizzabilità delle prove, è inammissibile perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio - espressamente richiamato e qui da confermare - secondo cui è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 24/01/2020, Palmieri, Rv. 278030), ha ribadito la legittimità della perquisizione e del sequestro effettuato dalla p.g. sulla base della segnalazione di una fonte confidenziale che indicava l'Hasanaj come soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a circa 20 gr., corrispondenti a 74 dosi medie giornaliere, quantitativo evidentemente ostativo alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom