CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE PARMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Initta-tt-citfgrItrft procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del - [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Parma in composizione monocratica, investito dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], preso atto che dalla lettura del casellario giudiziale intestato al richiedente emergeva che la sentenza emessa in data 6/11/2013, ultima pronuncia a carico del suddetto a essere divenuta definitiva, era stata pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti a questo giudice. Con ordinanza del 19/12/2019 il G.i.p. del Tribunale di Ravenna si è dichiarato a sua volta incompetente, rilevando che la sentenza emessa in data 6/11/2013 era erroneamente ritenuta, nel casellario giudiziale del suddetto, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna in luogo del G.i.p. del Tribunale di Parma, e pertanto, ritenuta la sussistenza di un conflitto fra il Tribunale di Parma e il Tribunale di Ravenna in ordine alla competenza a decidere sul suddetto incidente, ha rimesso la definizione dello stesso a questa Corte. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Parma in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel caso in esame non vi è un conflitto negativo di competenza, che sussiste quando due giudici ricusano di pronunciarsi in relazione ad una richiesta di cui sono investiti (nel caso in esame un incidente di esecuzione), dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Invero, alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Parma è seguito il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Ravenna, che si è limitato a rilevare l'erroneità dell'iscrizione al casellario giudiziale circa il G.i.p. che avrebbe emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, da individuarsi nel G.i.p. del Tribunale di Parma e non, come da erronea iscrizione, nel G.i.p. del Tribunale di Ravenna. Gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Parma, competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 20 a