Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 35790/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13768/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliateper legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CAMPOBASSO n. 116/2021depositata il 23/03/2021.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22 /0 9 /2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio di merito venne proposto, dinanzi al Tribunale di Campobasso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difese in proprio dalla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale.

Il Tribunale adito rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e il Miniello proposero appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23/03/2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto parzialmente la loro domanda , riconoscendo agli appellanti una somma di oltre diecimila euro (€ 10.578,00) a titolo di danno patrimoniale, per le spese per i giudizi illegittimamente incardinatidall’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in cassazione, con atto affidato acinque motivi.

Severina S assan i e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno propostoricorso incidentale, su nove motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a vverso i l ricorso incidentale.

I ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto e depositato ricorso per la riassunzione del processo interrotto a seguito del decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con l’allegazione del certificato di morte del professionistalegale.

All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio, rilevato non esservi prova che gli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già difeso in proprio, fossero venuti a conoscenza della data dell’adunanza camerale di questa Sezione civile, ha emanato l’ordinanza interlocutoria n. 14659 del 25/05/2023, con la quale ha disposto la notifica personalmente agli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del controricorso contenente il ricorso incidentale, unitamente al Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle provvedimento stesso, rinviando il processo all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con atto, recante data 18/09/2023, depositato in via telematica, denominato «Costituzione di nuovo difensore», si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per averne accettato espressamente l’eredità.

La causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] L’originario ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] propose i seguenti motivi di ricorso, che sono stati fatti propri dalle eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con la loro costituzione in giudizio in questa fase di legittimità. 1)«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminati, avrebbero comportato l’inammissibilità per mancanza di legittimazione, dell’azione sporta da [OSCURATO:PERSONA] rin unziante all’eredità sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c od . p roc . civ. con cui converge anche il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 , secondo co mma, n. 4 cod. p roc . c iv . , in relazione ad art. 360 , primo c omma, n. 4 c od . proc. c iv . » .

Con il motivo si censura la sentenza appellata per aver affermato la legittimazione attiva dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e il diritto al risarcimento dei danni in solido «in qualità di coerede del genitore», ritenendo erroneamente che la qualità di successore non fosse stata oggetto di discussione. 2) « V iolazione della soglia di prezzo derivante dalla legge n. 117 del 01/11/1965, in artt. 5 - 8 - 12 bis , per il medio della convenzione stipulata fra la sezione mutuante ed il ministero del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 5 Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle della legge n. 1179 del 1965, nonché per il medio dei tre contratti di mutui agevolati stipulati dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], pertanto: nullità della sentenza e del procedimento per lesione del diritto di agire in giudizio exart. 24 Cost., 113 Cost. e del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. che ha recepito l’art. 6 della convenzione CEDU; violazione dell’art. 132, secondo c omma, n. 4 n. 117 ed art. 159, secondo comma,cod. c iv .; violazione degli artt. 1418 e 1419 , secondo co mma, c od . c iv .; violazione della legge n. 1179del 1965; in specie artt. 5, 8 , 12 bis ; violazione clausola nn. 1 e 9 del mutuo agevolato di seicentotrentadue milioni di lire e clausola n. 1 degli altri due mutui agevolati, di £ 94.836.000 e £ 450.000.000; violazione delle norme disciplinanti l’interpretazione dei contratti; art. 1362 e segg. cod. c iv . ed art. 1377 c od . c iv . - violazione della giurisprudenza univoca di cassazione, in relazione ad art. 360, primo c omma, n. 4 cod. proc. civ. ».

Con il detto motivo sono poste censure di omessa motivazione in relazione ai rapporti di dare avere tra i Miniello-Sassano e l’impresa Sollazzo, costruttrice degli immobili.

3. « Nullità della sentenza o del procedimento, per falsa interpretazione del giudicato favorevole all’impresa e del giudicato sfavorevole ai Miniello - Sassano formatosi sulla domanda di risoluzione del preliminare per mancato pagamento del maggior prezzo stabilito con la scrittura aggiuntiva del 04/08/ 1983; motivazione puramente apparente; vizio di attività, in relazione ad art. 132, secondo co mma , n. 4 cod. proc. civ . e 360 , primo comma,n. 4 cod. proc. civ.; in subordine art. 360, primo comma n.3 cod. proc. civ.» Il mezzo contesta l’interpretazione del giudicato derivante da sentenza di questa Corte di legittimità per come fornita dalla Corte territoriale».

Il motivo pure concerne, come il precedente, i rapporti di dare avere dei Miniello - Sassano e l’asseritatransazione con la ditta costruttrice.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle

4. « Erronea ricognizione e valutazione del giudicato (e delle conseguenze) formatosi tra le parti con la sentenza di Cassazione n. 14212del 1999, e circa la asserita violazione del principio del ne bis in idem, violazione degli artt. 1176, secondocomma, c od . c iv . e dell’art. 2236 cod. c iv . e dell’art. 1965 c od . c iv . (contratto di transazione) in relazione all’art. 132, primo comma,n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione al vizio di cui all’art. 360 , primo co mma, n. 4 cod. proc. civ.e se del caso n. 3 cod. proc. civ.».

Con detto mezzo si reiterano censure all’interpretazione e alla portata del giudicato, dal quale la Corte distrettuale ha fatto, in parte , derivare la responsabilità dell’avvocatoDe Notariis.

5. «Nullità della sentenza e del procedimento per mancata prova del danno e omessa pronunzia ed acquisizione agli atti del giudizio della transazione stipulata, con violazione degli artt. 2697 cod. c iv . e 115 cod. proc. civ. in relazione ad art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con cui concorre il vizio di violazione degli artt. 1965 cod. c iv . , 1176 , secondo comma, c od . c iv. 2222, 2236 cod. c iv ., 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. o, in subordine 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.».

Il motivo si incentra sulla mancata acquisizione della transazione tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi del costruttore Sollazzo, nonché la mancata prova dell’effettiva corresponsione da parte dei Miniello-Sassano delle somme dovute a titolo di spese.

Il ricorso incidentale si articola su nove motivi , contraddistinti da lettere e uno da una lettera e numero. a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1175 cod. c iv ., 1176 c od . c iv . e 2236 c od . c iv . in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 3 e 5 c od . p roc . c iv .

I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte affermato che i fatti oggetto di causa fossero anteriori e quindi non soggetti al d.l.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle n. 1del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 /03/ 2012 nonostante l’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente fosse già cristallizzatodalla giurisprudenza; b) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 115, 116 e 117 cod.proc. c iv . in relazione all’art. 360 , primo c omma, n. 4 cod. p roc . c iv .

I ricorrenti incidentali contestano la motivazione della sentenza d’appello per avere il g iudice dell’impugnazione territoriale ritenuto non inficiata la testimonianza assunta in primo grado, pur in presenza della revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove testimoniali; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1722, primo c omma, n. 4 cod.proc. c iv . in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c od . proc. c iv .

I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per aver ritenuto efficace, anche per l’appello, il mandato del primo grado conferito da soggetto deceduto; d) nullità della sentenza n. 116 del 2021 per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondocomma, n. 4 c od . p roc . c iv . e art. 111 Costituzionein relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4 c od . p roc . civ.

I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che risultava d a l verbale di causa, successivo all’anno 2001, la presenza in udienza dei ricorrenti nel giudizio di appello, quando il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era già deceduto , nel 2001 , per cui il verbale non poteva essere utilizzato; e) violazione dell’art. 11 della Costituzione in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4 c od . p roc . c iv . , n ullità della sentenza n. 116 del 20 21 per motivazione apparente.

I ricorrenti incidentali lamentano che l’eccezione di giudicato formulata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era inconferente poiché nel giudizio definito dalla Corte d’appello non si discuteva della fase esecutiva; Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle f) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, secondo c omma e 2059 c od . c iv . , nonché degli artt. 2 e 111 della Costituzione in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 c od . proc. c iv .

I ricorrenti lamentano che una volta accertata la responsabilità del professionista il danno doveva essere riconosciuto anche in termini di lucro cessante; f/1) violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c od . proc. civ. e 2697 c od . c iv . in relazione all’art. 360 , primo c omma, n. 3 cod. proc. c iv .

I ricorrenti lamentano la mancata condanna al risarcimento delle spese legali e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; g) nullità della sentenza n. 116 del 20 21 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, e 11 , comma sesto, Costituzione e degli artt. 1375, 2059, 2697, 2729 cod. c iv . in relazione all’art. 360, primo comma,primo c omma, n. 3, 4, 5 c od . proc. civ.

I ricorrenti lamentano l’errore del la Cort e di appello nel non riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale estrinsecando una motivazione apparente; h) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 , 2056, 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc. c iv .

I ricorrenti censurano la sentenza di appello per non aver considerato, ai fini della pro v a del danno morale , le dichiarazioni personali degli attori originari , fornendo una motivazione solo apparente.

Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la questione relativa alla qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stata oggetto di appello incidentale dinanzi alla Corte territoriale, posto che su di essa il Tribunale nulla aveva statuito, in quanto il primo giudice aveva rigettato nel merito la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle ritenendo, quindi, almeno implicitamente, che que sti avesse piena legittimazione ad agire nella detta qualità.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, afferma che (Cass. n. 8389 del 07/04/2009 Rv. 607734 - 01) « Qualora l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato».

Nella specie l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’appello dei Miniello-Sassano, non intese proporre appello incidentale e la Corte territoriale non si è, pertanto, ritenuta investita della questione, cosicché sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del giudizio, in qualità di erede,si è formato il giudicato.

Il primo motivo del ricorso principale va, quindi , dichiarato inammissibile.

I tre successivi motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

Essi concernono, tutti , i giudizi intercorsi tra la famiglia Miniello-Sassano (in particolare i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l’impresa Sollazzo e l’asserita transazione alla quale i detti coniugi sarebbero addivenuti con la detta ditta costruttrice e si incentrano, altresì, sulla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 1412 del 17/12/1999.

I detti motivi sono inammissibili, in quanto: non sono attinenti al fulcro della decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per avere intrapreso dei giudizi di opposizione all’esecuzione che in prima battuta apparivano manifestamente infondati, così causando la condanna dei [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese legali nei confronti delle controparti.

Essi, inoltre,attengono in massima parte a questioni di merito, ossia all’interpretazione del giudicato dato dalla Corte territoriale ponendosi in un’ottica di mera apodittica cont rapposi zione all’interpretazione fornita dal giudice d’appello, limitandosi a smentirne gli assunti sulla base di una riproposizione di affermazioni già ritenute infondate nelle sentenze di merito , che hanno statuito sulle opposizioni all’esecuzione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto dei Sassano-Miniello e specificamente richiamate dalla Corte d’appello nella sentenza in questa sede impugnata (si veda pag. 11 della motivazione).

Il quinto motivo , relativo alla transazione stipulata tra i Miniello-Sassano e la impresa costruttrice Sollazzo, o, meglio, con gli eredi del titolare della ditta, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata prende espressamente in considerazione detta transazione, escludendo che in base ad essa i Miniello - Sassano avessero inteso rinunciare ai loro diritti anche nei confronti dell’avvocato de Notariis, oltre che nei confronti dell’impresa costruttrice, che, invero, non era parte dell’accordo né prese parte alla sua stesura.

Il ricorso principale va, pertanto,dichiarato inammissibile.

Il primo motivo del ricorso incidentale, contrassegnato dalla lett. a), è inammissibile: la Corte territoriale ha affermato che l’obbligo di informativa scritta venne introdotto dal d.l. n. 1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

Il motivo, pertanto, non coglie nel segno.

La Corte territoriale, ha, peraltro, ritenuto inadempiente il professionista legale, con riferimento a condotte comunque poste in essere prima dell’introduzione dell’obbligo di informazione scritta.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, di cui alla lett. b),è inammissibile, posto che esso concerne un tema che non risulta e sse re stato ritualmente posto in fase d’impugnazione di merito; t al motivo d’altro canto concerneva una valutazione di fatto in ordine all ’utilizzazione della prova (nella specie: testimoniale ) esperita in primo grado, ma rimessa in discussione dalla proposizione dell’impugnazione di merito, sulla quale il Collegio intende ribadire l ’orientamento interpretativo in punto d i poteri del giudice di circa la scelta del materiale probatorio (da ultimo , quale espressione di un orientamento oramai stabile, Cass. n . 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 –05 ; con riferimento alla riapertura della discussione sulle prove in fase di appello la risalente Cass. n. 681 del 10/03/1966 Rv. 321356 -01) .

Il terzo motivo dell’incidentale, di cui alla lett. c) , è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte , correttamente richiamata dalla Corte d’appello, in punto di ultrattività del mandato defensionale (Sez.

U n. 15295 del 04/07/2014 (Rv. 631467 - 01): secondo cui: «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante».

A tanto consegue la legittimità dell’iniziativa defensionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che [OSCURATO:PERSONA] , quando ancora in vita e quindi prima del 18/06/2001, aveva conferito al detto difensore rituale mandato anche per l’eventuale giudizio di appello.

Il quarto motivo, indicato nel ricorso incidentale sub lett. d), è inammissibile, in quanto concerne questione di interpretazione del verbale di causa, ossia una questione di fatto e il riscontro dell’impossibilità che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui il verbale documenta le attività compiute, non vi foss e Domenico M iniello, in quanto già deceduto ( e risulta po rr e in dubbio che alla detta udienza non fosse presente anch e la [OSCURATO:PERSONA] ) non conduce alla nullità della sentenza d’appello , non concerne ndo un punto decisivo delle questioni devolute al giudice d’impugnazione, non apparendoconferente ai fini della dimostrazione di un’ulteriore inadempienza professionale dell’avvocato.

I motivi contrassegnati dalle lett. f), f1) e g) , che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono inammissibili , in quanto vien e con essi apoditticamente contestata la valutazione dei fatti operata dal giudice d’appello ai fini del risarcimento del danno.

Il risarcimento dei danni è stato riconosciuto , dalla Corte d’appello di Campobasso, ai Miniello - Sassano in relazione alle spese sostenute nei giudizi di merito, ossia con riferimento al danno emergente, con importo già maggiorato degli interessi, laddove risulta di difficile individuazione il nesso causale tra la proposizione illegittima delle cause da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il lucro cessante lamentato dai Miniello-Sassano.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle I ricorrenti si limitano ad indicare sul punto una serie di avvenimenti accaduti nel corso dei dodici anni di durata delle cause illegittimamente proposte , senza adeguatamente specificare quali siano le conseguenze negative derivate né risulta idoneamente contestato quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza di«prova di danni alla salute oggettivamente accertabili, né di rilevanti alterazioni di abitudini e scelte di vita» in conseguenza della proposizione delle cause di opposizione all’esecuzione da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con l’ultimo motivo, di cui alla lett. h) i ricorrenti incidentali censuranola decisione di seconde cure laddove essa ha escluso dal materiale probatorio, rilevante ai fini della prova degli ulteriori danni, le dic hiarazioni unilaterali r e se dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegate alla memoria istruttoria depositata in primo grado.

Il motivo è infondato, poiché l’esclusione delle dette dichiarazioni scritte è stata correttamente operata dal la Corte territoriale in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui: «nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio» (Cass. n. 37157 del 29/11/2021 Rv. 663129 -01).

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità possono compensarsi, stante la reciproca soccombenza.

Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13768/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliateper legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CAMPOBASSO n. 116/2021depositata il 23/03/2021. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22 /0 9 /2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio di merito venne proposto, dinanzi al Tribunale di Campobasso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difese in proprio dalla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale. Il Tribunale adito rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e il Miniello proposero appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23/03/2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto parzialmente la loro domanda , riconoscendo agli appellanti una somma di oltre diecimila euro (€ 10.578,00) a titolo di danno patrimoniale, per le spese per i giudizi illegittimamente incardinatidall’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in cassazione, con atto affidato acinque motivi. Severina S assan i e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno propostoricorso incidentale, su nove motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a vverso i l ricorso incidentale. I ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto e depositato ricorso per la riassunzione del processo interrotto a seguito del decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con l’allegazione del certificato di morte del professionistalegale. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio, rilevato non esservi prova che gli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già difeso in proprio, fossero venuti a conoscenza della data dell’adunanza camerale di questa Sezione civile, ha emanato l’ordinanza interlocutoria n. 14659 del 25/05/2023, con la quale ha disposto la notifica personalmente agli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del controricorso contenente il ricorso incidentale, unitamente al Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle provvedimento stesso, rinviando il processo all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con atto, recante data 18/09/2023, depositato in via telematica, denominato «Costituzione di nuovo difensore», si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per averne accettato espressamente l’eredità. La causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] L’originario ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] propose i seguenti motivi di ricorso, che sono stati fatti propri dalle eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con la loro costituzione in giudizio in questa fase di legittimità. 1)«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminati, avrebbero comportato l’inammissibilità per mancanza di legittimazione, dell’azione sporta da [OSCURATO:PERSONA] rin unziante all’eredità sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c od . p roc . civ. con cui converge anche il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 , secondo co mma, n. 4 cod. p roc . c iv . , in relazione ad art. 360 , primo c omma, n. 4 c od . proc. c iv . » . Con il motivo si censura la sentenza appellata per aver affermato la legittimazione attiva dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e il diritto al risarcimento dei danni in solido «in qualità di coerede del genitore», ritenendo erroneamente che la qualità di successore non fosse stata oggetto di discussione. 2) « V iolazione della soglia di prezzo derivante dalla legge n. 117 del 01/11/1965, in artt. 5 - 8 - 12 bis , per il medio della convenzione stipulata fra la sezione mutuante ed il ministero del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 5 Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle della legge n. 1179 del 1965, nonché per il medio dei tre contratti di mutui agevolati stipulati dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], pertanto: nullità della sentenza e del procedimento per lesione del diritto di agire in giudizio exart. 24 Cost., 113 Cost. e del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. che ha recepito l’art. 6 della convenzione CEDU; violazione dell’art. 132, secondo c omma, n. 4 n. 117 ed art. 159, secondo comma,cod. c iv .; violazione degli artt. 1418 e 1419 , secondo co mma, c od . c iv .; violazione della legge n. 1179del 1965; in specie artt. 5, 8 , 12 bis ; violazione clausola nn. 1 e 9 del mutuo agevolato di seicentotrentadue milioni di lire e clausola n. 1 degli altri due mutui agevolati, di £ 94.836.000 e £ 450.000.000; violazione delle norme disciplinanti l’interpretazione dei contratti; art. 1362 e segg. cod. c iv . ed art. 1377 c od . c iv . - violazione della giurisprudenza univoca di cassazione, in relazione ad art. 360, primo c omma, n. 4 cod. proc. civ. ». Con il detto motivo sono poste censure di omessa motivazione in relazione ai rapporti di dare avere tra i Miniello-Sassano e l’impresa Sollazzo, costruttrice degli immobili. 3. « Nullità della sentenza o del procedimento, per falsa interpretazione del giudicato favorevole all’impresa e del giudicato sfavorevole ai Miniello - Sassano formatosi sulla domanda di risoluzione del preliminare per mancato pagamento del maggior prezzo stabilito con la scrittura aggiuntiva del 04/08/ 1983; motivazione puramente apparente; vizio di attività, in relazione ad art. 132, secondo co mma , n. 4 cod. proc. civ . e 360 , primo comma,n. 4 cod. proc. civ.; in subordine art. 360, primo comma n.3 cod. proc. civ.» Il mezzo contesta l’interpretazione del giudicato derivante da sentenza di questa Corte di legittimità per come fornita dalla Corte territoriale». Il motivo pure concerne, come il precedente, i rapporti di dare avere dei Miniello - Sassano e l’asseritatransazione con la ditta costruttrice. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle 4. « Erronea ricognizione e valutazione del giudicato (e delle conseguenze) formatosi tra le parti con la sentenza di Cassazione n. 14212del 1999, e circa la asserita violazione del principio del ne bis in idem, violazione degli artt. 1176, secondocomma, c od . c iv . e dell’art. 2236 cod. c iv . e dell’art. 1965 c od . c iv . (contratto di transazione) in relazione all’art. 132, primo comma,n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione al vizio di cui all’art. 360 , primo co mma, n. 4 cod. proc. civ.e se del caso n. 3 cod. proc. civ.». Con detto mezzo si reiterano censure all’interpretazione e alla portata del giudicato, dal quale la Corte distrettuale ha fatto, in parte , derivare la responsabilità dell’avvocatoDe Notariis. 5. «Nullità della sentenza e del procedimento per mancata prova del danno e omessa pronunzia ed acquisizione agli atti del giudizio della transazione stipulata, con violazione degli artt. 2697 cod. c iv . e 115 cod. proc. civ. in relazione ad art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con cui concorre il vizio di violazione degli artt. 1965 cod. c iv . , 1176 , secondo comma, c od . c iv. 2222, 2236 cod. c iv ., 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. o, in subordine 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo si incentra sulla mancata acquisizione della transazione tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi del costruttore Sollazzo, nonché la mancata prova dell’effettiva corresponsione da parte dei Miniello-Sassano delle somme dovute a titolo di spese. Il ricorso incidentale si articola su nove motivi , contraddistinti da lettere e uno da una lettera e numero. a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1175 cod. c iv ., 1176 c od . c iv . e 2236 c od . c iv . in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 3 e 5 c od . p roc . c iv . I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte affermato che i fatti oggetto di causa fossero anteriori e quindi non soggetti al d.l. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle n. 1del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 /03/ 2012 nonostante l’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente fosse già cristallizzatodalla giurisprudenza; b) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 115, 116 e 117 cod.proc. c iv . in relazione all’art. 360 , primo c omma, n. 4 cod. p roc . c iv . I ricorrenti incidentali contestano la motivazione della sentenza d’appello per avere il g iudice dell’impugnazione territoriale ritenuto non inficiata la testimonianza assunta in primo grado, pur in presenza della revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove testimoniali; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1722, primo c omma, n. 4 cod.proc. c iv . in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c od . proc. c iv . I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per aver ritenuto efficace, anche per l’appello, il mandato del primo grado conferito da soggetto deceduto; d) nullità della sentenza n. 116 del 2021 per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondocomma, n. 4 c od . p roc . c iv . e art. 111 Costituzionein relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4 c od . p roc . civ. I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che risultava d a l verbale di causa, successivo all’anno 2001, la presenza in udienza dei ricorrenti nel giudizio di appello, quando il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era già deceduto , nel 2001 , per cui il verbale non poteva essere utilizzato; e) violazione dell’art. 11 della Costituzione in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4 c od . p roc . c iv . , n ullità della sentenza n. 116 del 20 21 per motivazione apparente. I ricorrenti incidentali lamentano che l’eccezione di giudicato formulata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era inconferente poiché nel giudizio definito dalla Corte d’appello non si discuteva della fase esecutiva; Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle f) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, secondo c omma e 2059 c od . c iv . , nonché degli artt. 2 e 111 della Costituzione in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 c od . proc. c iv . I ricorrenti lamentano che una volta accertata la responsabilità del professionista il danno doveva essere riconosciuto anche in termini di lucro cessante; f/1) violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c od . proc. civ. e 2697 c od . c iv . in relazione all’art. 360 , primo c omma, n. 3 cod. proc. c iv . I ricorrenti lamentano la mancata condanna al risarcimento delle spese legali e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; g) nullità della sentenza n. 116 del 20 21 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, e 11 , comma sesto, Costituzione e degli artt. 1375, 2059, 2697, 2729 cod. c iv . in relazione all’art. 360, primo comma,primo c omma, n. 3, 4, 5 c od . proc. civ. I ricorrenti lamentano l’errore del la Cort e di appello nel non riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale estrinsecando una motivazione apparente; h) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 , 2056, 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc. c iv . I ricorrenti censurano la sentenza di appello per non aver considerato, ai fini della pro v a del danno morale , le dichiarazioni personali degli attori originari , fornendo una motivazione solo apparente. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la questione relativa alla qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stata oggetto di appello incidentale dinanzi alla Corte territoriale, posto che su di essa il Tribunale nulla aveva statuito, in quanto il primo giudice aveva rigettato nel merito la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle ritenendo, quindi, almeno implicitamente, che que sti avesse piena legittimazione ad agire nella detta qualità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, afferma che (Cass. n. 8389 del 07/04/2009 Rv. 607734 - 01) « Qualora l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato». Nella specie l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’appello dei Miniello-Sassano, non intese proporre appello incidentale e la Corte territoriale non si è, pertanto, ritenuta investita della questione, cosicché sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del giudizio, in qualità di erede,si è formato il giudicato. Il primo motivo del ricorso principale va, quindi , dichiarato inammissibile. I tre successivi motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi concernono, tutti , i giudizi intercorsi tra la famiglia Miniello-Sassano (in particolare i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l’impresa Sollazzo e l’asserita transazione alla quale i detti coniugi sarebbero addivenuti con la detta ditta costruttrice e si incentrano, altresì, sulla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 1412 del 17/12/1999. I detti motivi sono inammissibili, in quanto: non sono attinenti al fulcro della decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per avere intrapreso dei giudizi di opposizione all’esecuzione che in prima battuta apparivano manifestamente infondati, così causando la condanna dei [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese legali nei confronti delle controparti. Essi, inoltre,attengono in massima parte a questioni di merito, ossia all’interpretazione del giudicato dato dalla Corte territoriale ponendosi in un’ottica di mera apodittica cont rapposi zione all’interpretazione fornita dal giudice d’appello, limitandosi a smentirne gli assunti sulla base di una riproposizione di affermazioni già ritenute infondate nelle sentenze di merito , che hanno statuito sulle opposizioni all’esecuzione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto dei Sassano-Miniello e specificamente richiamate dalla Corte d’appello nella sentenza in questa sede impugnata (si veda pag. 11 della motivazione). Il quinto motivo , relativo alla transazione stipulata tra i Miniello-Sassano e la impresa costruttrice Sollazzo, o, meglio, con gli eredi del titolare della ditta, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata prende espressamente in considerazione detta transazione, escludendo che in base ad essa i Miniello - Sassano avessero inteso rinunciare ai loro diritti anche nei confronti dell’avvocato de Notariis, oltre che nei confronti dell’impresa costruttrice, che, invero, non era parte dell’accordo né prese parte alla sua stesura. Il ricorso principale va, pertanto,dichiarato inammissibile. Il primo motivo del ricorso incidentale, contrassegnato dalla lett. a), è inammissibile: la Corte territoriale ha affermato che l’obbligo di informativa scritta venne introdotto dal d.l. n. 1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27. Il motivo, pertanto, non coglie nel segno. La Corte territoriale, ha, peraltro, ritenuto inadempiente il professionista legale, con riferimento a condotte comunque poste in essere prima dell’introduzione dell’obbligo di informazione scritta. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, di cui alla lett. b),è inammissibile, posto che esso concerne un tema che non risulta e sse re stato ritualmente posto in fase d’impugnazione di merito; t al motivo d’altro canto concerneva una valutazione di fatto in ordine all ’utilizzazione della prova (nella specie: testimoniale ) esperita in primo grado, ma rimessa in discussione dalla proposizione dell’impugnazione di merito, sulla quale il Collegio intende ribadire l ’orientamento interpretativo in punto d i poteri del giudice di circa la scelta del materiale probatorio (da ultimo , quale espressione di un orientamento oramai stabile, Cass. n . 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 –05 ; con riferimento alla riapertura della discussione sulle prove in fase di appello la risalente Cass. n. 681 del 10/03/1966 Rv. 321356 -01) . Il terzo motivo dell’incidentale, di cui alla lett. c) , è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte , correttamente richiamata dalla Corte d’appello, in punto di ultrattività del mandato defensionale (Sez. U n. 15295 del 04/07/2014 (Rv. 631467 - 01): secondo cui: «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante». A tanto consegue la legittimità dell’iniziativa defensionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che [OSCURATO:PERSONA] , quando ancora in vita e quindi prima del 18/06/2001, aveva conferito al detto difensore rituale mandato anche per l’eventuale giudizio di appello. Il quarto motivo, indicato nel ricorso incidentale sub lett. d), è inammissibile, in quanto concerne questione di interpretazione del verbale di causa, ossia una questione di fatto e il riscontro dell’impossibilità che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui il verbale documenta le attività compiute, non vi foss e Domenico M iniello, in quanto già deceduto ( e risulta po rr e in dubbio che alla detta udienza non fosse presente anch e la [OSCURATO:PERSONA] ) non conduce alla nullità della sentenza d’appello , non concerne ndo un punto decisivo delle questioni devolute al giudice d’impugnazione, non apparendoconferente ai fini della dimostrazione di un’ulteriore inadempienza professionale dell’avvocato. I motivi contrassegnati dalle lett. f), f1) e g) , che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono inammissibili , in quanto vien e con essi apoditticamente contestata la valutazione dei fatti operata dal giudice d’appello ai fini del risarcimento del danno. Il risarcimento dei danni è stato riconosciuto , dalla Corte d’appello di Campobasso, ai Miniello - Sassano in relazione alle spese sostenute nei giudizi di merito, ossia con riferimento al danno emergente, con importo già maggiorato degli interessi, laddove risulta di difficile individuazione il nesso causale tra la proposizione illegittima delle cause da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il lucro cessante lamentato dai Miniello-Sassano. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle I ricorrenti si limitano ad indicare sul punto una serie di avvenimenti accaduti nel corso dei dodici anni di durata delle cause illegittimamente proposte , senza adeguatamente specificare quali siano le conseguenze negative derivate né risulta idoneamente contestato quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza di«prova di danni alla salute oggettivamente accertabili, né di rilevanti alterazioni di abitudini e scelte di vita» in conseguenza della proposizione delle cause di opposizione all’esecuzione da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con l’ultimo motivo, di cui alla lett. h) i ricorrenti incidentali censuranola decisione di seconde cure laddove essa ha escluso dal materiale probatorio, rilevante ai fini della prova degli ulteriori danni, le dic hiarazioni unilaterali r e se dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegate alla memoria istruttoria depositata in primo grado. Il motivo è infondato, poiché l’esclusione delle dette dichiarazioni scritte è stata correttamente operata dal la Corte territoriale in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui: «nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio» (Cass. n. 37157 del 29/11/2021 Rv. 663129 -01). Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono compensarsi, stante la reciproca soccombenza. Ad.22/09/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principal
Sentenza Cassazione n. 35790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris