CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 19937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 23548 - 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1355 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere , d ott. [OSCURATO:PERSONA] e, con Ric. 2020n. 23548sez. Tributaria - ud. 26 - 01 - 2024 - 2 - successiva riconvocazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Presidente rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] due avvisidi accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2006 e 20 08 , conseguenti all’imputazione al contribuente di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati; che il contribuente impugnò dett i provvediment i innanzi al la C.T.P. di Vicenza che, con sentenze n n. 125/2014 e 264/2015 , accolse, rispettivamente, in via integrale ilricorso relativamente all’anno di imposta 2006 e parzialmente il ricorso concernente l’anno di imposta 2008; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposeappello innanzi alla C.T.R. del Veneto avverso entrambe le decisioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale nei confronti della sola sentenza n. 264/2015 (per l’annualità 2008): i giudici di appello, previa riunione delle decisioni di primo grado, con sentenza n. 1355/2019, depositata il 16/12/2019, rigettò i gravamiprincipali ed accolse quello incidentale del contribuente (con conseguente annullamento anche delle riprese relative all’anno 2008) osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il contratto di agenzia sotteso alle fatture (per provvigioni) originanti le riprese per cui è causa fosse intercorso tra il BUZZOLAN e la INTER . CO S . R . L ., con sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (con conseguente esenzione dal pagamento dell’I.V.A. sulle provvigioni fatturate dal medesimo BUZZOLAN ), (b) non ostando a tale conclusione che di tali prestazioni godesse, in realtà, un’altra società (la KARNAK ), né RILEVANDO (c) che quest’ultima avesse una stabile organizzazione in Italia. I giudici di appello osservarono, inoltre, come (d) fosse sfornita di supporto probatorio l’applicazione, a tutte le provvigioni Ric. 2020n. 23548sez. Tributaria - ud. 26 - 01 - 2024 - 3 - comunque incassate dal contribuente, di una percentuale dell’11,42%; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] ; che si è resa necessaria la riconvocazione del Collegio, in relazione alla comunicazione, trasmessa a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, circa l’avvenuta definizione agevolata, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, a seguito dell’adesione, da parte del contribuente; che tuttavia non è possibile procedere alla riconvocazione dello stesso collegio, in quanto il Cons. Chiesi, precedente relatore, è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, per assumere l’incarico di componente del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Magistratura; Considerato che va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consigl