CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 41750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/10/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21/04/2021 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di sostituzione di persona, perché al fine di commettere il reato di truffa (per il quale è intervenuta remissione della querela e conseguente declaratoria di non doversi procedere) induceva in errore [OSCURATO:PERSONA], attribuendosi il falso nome di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 494 cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata valorizza unicamente l'autonomia del reato di cui all'art. 494 cod. pen. rispetto a quello di truffa, omettendo di evidenziare gli elementi di prova ritenuti idonei a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato. Qualora l'unico e apprezzabile connotato modale della condotta frodatoria sia rappresentato dall'asserita spendita di un nome falso, senza alcun quid pluris che abbia accompagnato e connotato tale condotta e che sia riconducibile alla nozione di "artifizio e raggiro" rilevante ai sensi dell'art. 640 cod. pen., sono configurabili entrambi i reati, mentre il giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato l'assenza di prova dell'innocenza dell'imputato per il reato di truffa. La sentenza impugnata non delinea gli elementi di prova relativi agli elementi costitutivi delle due fattispecie contestate, limitandosi a ravvisare la sussistenza del residuo reato di cui all'art. 494 cod. pen. dall'essere venuta meno la condizione di procedibilità per la truffa e a richiamare le modalità di individuazione dell'imputato. Le circostanze che il ricorrente sia stato riconosciuto dalla persona offesa a seguito di visione di un album fotografico e che l'auto a bordo della quale si trovava quando incontrò Cinatti fosse intestata al figlio dell'imputato non assumono dirimente rilievo per dimostrare che l'imputato abbia agito sotto falso nome, sicché la spendita di un falso nome rappresenta un dato assunto aprioristicamente dalla Corte di appello, ma non sottoposto alla doverosa verifica. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Richiamando adesivamente la sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha ricostruito la vicenda che ha preso le mosse dalla querela di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava la condotta truffaldina realizzata da tale "[OSCURATO:PERSONA]": in uno degli incontri avuti con costui nella fase terminale della vicenda, Cimatti aveva fotografato l'interlocutore e registrato la conversazione. Sulla base di tale foto, gli inquirenti risalirono a [OSCURATO:PERSONA] e all'auto - con la quale si era recato agli incontri - intestata a un suo convivente. Successivamente, Cimatti procedette a un'individuazione fotografica nella quale senza ombra di dubbio riconobbe nell'imputato il "[OSCURATO:PERSONA]" che lo aveva raggirato. Sottolinea la sentenza impugnata che il riconoscimento operato dalla persona offesa risulta assolutamente certo e riscontrato dal riferimento all'auto intestata a un convivente di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce l'omessa descrizione degli elementi di prova su cui si basa la condanna, ma la doglianza è in toto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni e gli elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), che, ad esempio, non contesta l'attendibilità della persona offesa. La denunciata inidoneità dell'individuazione fotografica e dell'accertamento relativo all'auto utilizzata a fondare il giudizio di colpevolezza muove da un'inammissibile valutazione atomizzata (e incompleta) dei dati probatori posti a giustificazione della pronuncia di condanna. Quanto alla motivazione del proscioglimento per il reato di truffa, la doglianza è manifestamente infondata al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu