CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 1978
Cassazione n. 21496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2025, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di estorsione, ha concesso a entrambi gli imputati la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, affidando, con due distinti atti, le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ascritta in quella prevista dall'art. 640 cod. pen. La sussistenza del reato di estorsione è stata illogicamente affermata, attesa la mancanza di violenza, ovvero di minaccia, esercitata nei confronti della persona offesa. Quest'ultima ha infatti dichiarato di essere stata vittima di un raggiro posto in essere dagli imputati, finalizzato a ottenere una modesta somma di denaro, e di essersi rivolta in prima persona agli imputati, chiedendo loro se avessero visto il motociclo. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con i primi due motivi, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen., e di vizio di motivazione, per travisamento di prova dichiarativa, con riferimento al narrato della persona offesa. Quest'ultima aveva infatti dichiarato di essere stata vittima di un raggiro posto in essere dagli imputati. La sussistenza del reato di estorsione è stata illogicamente affermata, attesa la mancanza di violenza, ovvero di minaccia, esercitata nei confronti della persona offesa. 4.2 Con i motivi terzo e quarto, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione, in merito al giudizio di equivalenza tra le circostanze. La motivazione dà conto della sussistenza di un unico precedente aspecifico (evasione) commesso nel 2009. Tale precedente è dunque privo di relazione qualificata col delitto de quo. Pur rimarcando come gli ulteriori reati a carico, di natura patrimoniale, fossero tutti successivi al fatto imputato, la Corte territoriale ha poi formulato, in maniera illogica e contraddittoria, una valutazione di maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. 14.3 n quinto motivo contesta la violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen. Pur confermando il giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha poi illogicamente ritenuto la prevalenza della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., determinando, in tal modo, una pena illegale, attesa la contraddittorietà tra i due bilanciamenti. 4.4 n sesto motivo ha a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta incompatibilità tra l'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e l'attenuante, di matrice costituzionale, della lieve entità introdotta da Corte cost. n. 120 del 24 maggio 2023 (dep. 15 giugno 2023). Ritenendo illogicamente incompatibili le due attenuanti in parola, la Corte territoriale ha operato un inconferente riferimento ai rapporti tra l'attenuante, di matrice costituzionale, della lieve entità, introdotta dalla citata decisione della Corte costituzionale, e quella prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen. Né la Corte d'appello ha adeguatamente considerato che la citata Corte cost. n. 120 del 24 maggio 2023, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», concerneva proprio un caso in cui era stata già ritenuta la sussistenza dell'attenuante comune della lieve entità. 5. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha replicato alle conclusioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. È pervenuta memoria con motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo quinto del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assorbe i motivi terzo e quarto del medesimo ricorso; ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 22. Il motivo unico del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — congiuntamente esaminabili, vista la sostanziale identità delle censure esposte — sono inammissibili, in quanto aspecifici, eludendo le difese un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. In disparte quanto si osserverà, nel prosieguo di questo paragrafo, a proposito della corretta valutazione delle prove testimoniali, operata in sentenza, e della logica ricostruzione circa la sussistenza del reato ascritto, va premesso che la censura concernente i dedotti vizi di travisamento di prova dichiarativa s'infrangono contro il consolidato principio di diritto, secondo cui, in presenza di una decisione d'appello conforme rispetto alla sentenza di primo grado (nel significato precisato, ex multis, da , Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), «il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 — 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, risultano essere già state sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e sulla sussistenza dell'ascritto concorso nel reato di estorsione. Invero, i giudici di merito, articolando le proprie decisioni secondo sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: ex plur., v. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), e con esaustiva analisi delle complessive risultanze istruttorie, hanno dimostrato come 1) non fosse stata la vittima a "incaricare" gli imputati di ricercare il suo motoveicolo, illecitamente sottratto; 2) questi ultimi abbiano contrattato il prezzo per la restituzione, intascando la minor somma pattuita (dal che l'ingiusto profitto, con altrui danno); 3) la "messinscena", di cui la persona offesa riferiva agli inquirenti, non implicasse affatto la percezione di essere stata vittima di un raggiro, avendo la stessa dichiarato, al contrario, di aver compreso prontamente che non esistevano affatto terzi soggetti in possesso del mezzo. A fronte della compiuta valutazione del narrato della persona offesa, operata nella motivazione della sentenza gravata, le critiche dei ricorrenti, puramente reiterative, non sortiscono l'effetto di evidenziare palesi difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni della vittima e quello che i giudici di merito ne 3avrebbero inopinatamente tratto; e siccome va escluso «che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, essendo anche precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi» (cfr. ad es., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 - 01), non resta che ribadire l'inammissibilità delle censure vertenti sull'asserita violazione dell'art. 192 del codice di rito. 2.1 Va rilevata, infine, la perfetta congruenza tra l'analisi delle dichiarazioni della persona offesa e il giudizio di responsabilità per il concorso nel reato ascritto, logicamente concatenati, con coerente esclusione dell'invocata riqualificazione della condotta in quella prevista dall'art. 640 cod. pen. A tal riguardo, la motivazione dell'avversata sentenza si sottrae efficacemente alle censure relative alla mancata sussistenza della minaccia: come correttamente affermato dalla Corte d'appello, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la costrizione richiesta per l'integrazione del delitto di estorsione è stata determinata, nel caso in scrutinio, dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si sarebbe tradotto nella perdita definitiva del bene sottrattogli (cfr. Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 - 01; Sez. 2, n. 4565 del 02/12/2004, dep. 2005, Marrandino, Rv. 230908 - 01). Ed è proprio alla luce della dirimente incidenza della condotta lesiva, posta in essere dai ricorrenti, sulla sfera soggettiva della vittima, che i giudici di merito hanno denegato, con motivazione esente dai dedotti vizi, l'ipotesi di reato di truffa, correttamente ravvisando, invece, la ricorrenza del reato di estorsione (sul punto, v. Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01: «il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura, invece, l'estorsione, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché, in tal caso, la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato»). 4Sicché, acclarato l'evento (la costrizione conseguente la minaccia implicita) e dimostrato altresì l'ulteriore evento (l'ingiusto profitto con altrui danno: come già ricordato, la vittima consegnava agli imputati la somma concordata di euro 100; sui due successivi eventi del reato in parola, v., ad es. Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506 - 01), le censure in esame devono ritenersi inadeguate a sovvertire la decisione impugnata. 3. Il motivo quinto del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., è fondato e assorbe i motivi - logicamente connessi al tema del bilanciamento, e di cui si dirà infra, nell'immediato prosieguo di questo paragrafo - terzo (ferma restando la necessità di una puntuale verifica dei presupposti della recidiva alla luce delle critiche sviluppate dal ricorrente) e quarto. Coglie infatti nel segno, il ricorrente, a rimarcare criticamente l'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. per omessa comparazione simultanea delle circostanze. La Corte d'appello, infatti, per un verso, ha confermato il giudizio d'equivalenza effettuato dal giudice di primo grado tra le circostanze di segno opposto (attenuanti generiche e contestate recidive) e, per l'altro, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. riconosciuta in secondo grado ad entrambi gli imputati. Deve ribadirsi, a tal proposito, il consolidato principio posto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di circostanze del reato, alla luce del quale il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario, dovendosi procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 05; Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Pg, Rv. 281671 - 01; Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Restaino, Rv. 259894 - 01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, P.g. in proc. Benatti, Rv. 252313 - 01). 3.1 A quanto fin qui illustrato, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Si osserva che la declaratoria di annullamento, per fondatezza del quinto motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, coinvolge anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale pure, nonostante il giudizio di equivalenza effettuato in primo grado, il giudice di appello ha operato una riduzione di pena in ragione della riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Questa soluzione si impone alla luce del principio secondo cui «l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del 5 773coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 - 01; cfr. n. 46203 del 2013, non mass.). 4. Il sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. La pronuncia valorizzata nel motivo in esame (Corte cost. n. 120 del 24 maggio 2023, dep. 15 giugno 2023, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»), non implica certo che il giudice sia obbligato a concedere anche la diminuente cd. costituzionale ogni qual volta venga riconosciuta, al contempo, la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., come sembra sottendere il motivo in esame. Nel caso in scrutinio, la Corte territoriale ha correttamente disatteso la richiesta, evidenziando, per un verso, che, nel concedere la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., si era già valorizzata la ritenuta esiguità del danno patrimoniale (euro 100), e sottolineando, d'altra parte, la possibilità, per il giudice, di escludere la concessione della diminuente cd. costituzionale in vista di caratteristiche del profilo soggettivo (si veda il riferimento alla personalità del reo: v. la parte finale della p. 8 della motivazione e p. 9). Nonostante il ridotto disvalore -patrimoniale- del fatto, riconosciuto esplicitamente dalla Corte territoriale, la valutazione del fatto nel suo complesso ha portato quest'ultima, con motivazione non illogica, a valutare incongrua l'ulteriore concessione dell'attenuante cd. costituzionale. 5. Con riferimento, infine, ai motivi aggiunti, proposti con memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi come le relative censure non introducano contenuti dissimili rispetto a quelli già esposti nel ricorso principale; ribadito quanto sopra esposto circa l'inammissibilità del ricorso, si ribadisce, a ogni buon conto, il principio secondo cui «l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01). 66. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (si veda, sul punto, Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406 - 01: «il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione tra loro»; in precedenza, in senso difforme, Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, Rv. 260741 - 01). P.Q.M