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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19203/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udh il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5 ha concluso chiedendo ce, u(21.tó il difensore A-•02/C ce-t,t/et,9 o ek.,'Az,—)b [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello c.P Venezia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 8 Febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato, previa riqualificazione del fatto in furto semplice, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed 80,00 C di multa, con i doppi benefici di legge.

Deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 25 della Costituzione per la errata determinazione della pena finale inflitta all'imputato.

Si contesta in particolare l'errato calcolo della pena nel senso che risulta illegittimamente determinata la pena finale di mesi due di reclusione ed euro 80 di multa per un reato di furto semplice, contestato come continuato, dopo la riduzione per le attenuanti generiche.

II ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I, Premesso che il ricorso proposto dal Procuratore Generale, che deve ritenersi proposto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. e non per saltum, è ammissibile trattandosi di impugnazione afferente la determinazione della pena contenuta nella pronuncia di primo grado, ovvero sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 1 del codice di rito, che Azsm~1., prevede la possibilità di appellare solo in caso di pena di specir0'," si osserva che esso è fondato.

Invero, la cornice edittale di cui all'art. 624 cod. pen. prevede la pena da mesi sei a tre anni di reclusione e da 154 C a 516 C di multa, laddove il tribunale per giungere alla pena finale di mesi 2 di reclusione e di euro 80 di multa ha evidentemente effettuato una riduzione superiore al terzo del minimo della pena base per le generiche, sicché la pena erogata in concreto è inferiore alla pena minima in assoluto irrogabile - in caso di concessione delle attenuanti generiche - pari a mesi quattro di reclusione ed euro

103. In motivazione, invero, non si dà neppure adeguatamente conto delle riduzioni operate, in essa viene indicata come pena base quella di mesi nove di reclusione e di euro 150 di multa (già inferiore al minimo edittale) e poi viene effettuata una prima riduzione per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, per poi darsi atto di un'ulteriore riduzione di cui si dà direttamente conto in dispositivo in cui l'imputato è condannato - senza peraltro dirsi alcunchè in ordine alla continuazione - alla pena, finale, di mesi due di reclusione e di euro 80 di multa; pena che, quanto alla detentiva, sarebbe comunque determinata in misura eccedente la ulteriore riduzione - di un terzo ma in realtà non è specificato - indicata in motivazione. 4 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa sc?„_ o GerprilSreone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udh il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5 ha concluso chiedendo ce, u(21.tó il difensore A-•02/C ce-t,t/et,9 o ek.,'Az,—)b [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello c.P Venezia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 8 Febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato, previa riqualificazione del fatto in furto semplice, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed 80,00 C di multa, con i doppi benefici di legge. Deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 25 della Costituzione per la errata determinazione della pena finale inflitta all'imputato. Si contesta in particolare l'errato calcolo della pena nel senso che risulta illegittimamente determinata la pena finale di mesi due di reclusione ed euro 80 di multa per un reato di furto semplice, contestato come continuato, dopo la riduzione per le attenuanti generiche. II ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I, Premesso che il ricorso proposto dal Procuratore Generale, che deve ritenersi proposto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. e non per saltum, è ammissibile trattandosi di impugnazione afferente la determinazione della pena contenuta nella pronuncia di primo grado, ovvero sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 1 del codice di rito, che Azsm~1., prevede la possibilità di appellare solo in caso di pena di specir0'," si osserva che esso è fondato. Invero, la cornice edittale di cui all'art. 624 cod. pen. prevede la pena da mesi sei a tre anni di reclusione e da 154 C a 516 C di multa, laddove il tribunale per giungere alla pena finale di mesi 2 di reclusione e di euro 80 di multa ha evidentemente effettuato una riduzione superiore al terzo del minimo della pena base per le generiche, sicché la pena erogata in concreto è inferiore alla pena minima in assoluto irrogabile - in caso di concessione delle attenuanti generiche - pari a mesi quattro di reclusione ed euro 103. In motivazione, invero, non si dà neppure adeguatamente conto delle riduzioni operate, in essa viene indicata come pena base quella di mesi nove di reclusione e di euro 150 di multa (già inferiore al minimo edittale) e poi viene effettuata una prima riduzione per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, per poi darsi atto di un'ulteriore riduzione di cui si dà direttamente conto in dispositivo in cui l'imputato è condannato - senza peraltro dirsi alcunchè in ordine alla continuazione - alla pena, finale, di mesi due di reclusione e di euro 80 di multa; pena che, quanto alla detentiva, sarebbe comunque determinata in misura eccedente la ulteriore riduzione - di un terzo ma in realtà non è specificato - indicata in motivazione. 4 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa sc?„_ o GerprilSreone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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