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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18870/2022

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come nella fattispecie, sulla base della normativa vigente; osservava che l’intervenuto giudicato costituisse un limite invalicabile per l’efficacia retroattiva del nuovo trattamento; riteneva indiscutibile l’unicità del rapporto di lavoro subordinato e, quanto al trattamento economico, riteneva che la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli prevista dalla stessa legge n. 63/2004, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non riguardava soltanto quelli scaturenti da una retribuzione autonomamente corrisposta dall’Università nella vigenza della legge n. 236/1995 ma anche quelli derivanti da un giudicato intervenuto inter partes; riteneva che gli effetti del giudicato fossero estensibili al periodo successivo di cui alle precedenti pronunce a fronte della mancata allegazione di fatti contrastanti con la continuità delle modalità della prestazione resa prima della formazione del giudicato rispetto a quella successiva; esponeva che l’Università non aveva contestato specificamente la allegazione di fatto dell’originaria ricorrente di avere sempre svolto, a far tempo dall’inizio del rapporto di lavoro, le medesime mansioni, limitandosi ad eccepire la loro non equiparabilità a quelle del personale docente quale il professore associato a tempo definito la cui retribuzione era stata, peraltro, utilizzata solo come parametro; quanto alla posizione del Fantin (assunta quale lettrice per l’ a.s. 1986/1987 ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 con contratti a tempo determinato, poi quale c.e.l. nel 1994 con decorrenza dall’a.s. 1994/1995 cui aveva fatto seguito altro contratto sottoscritto il P a g .

RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 6/4/1995, rapporto cessato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rilevava che: - la predetta non aveva alcun contenzioso pregresso; - l’Università aveva provveduto a ricostruire - sotto il profilo economico - la sua carriera in applicazione dei parametri stabiliti dalla l. n. 63/2004, ritenuta dalla CGE, con la sentenza del 18/7/2006, conforme alla normativa europea; richiamava, sul punto, plurimi precedenti di questa Corte di legittimità; escludeva, in punto di fatto, che le attività svolte dalla Kohl potessero essere assimilate, per qualità e quantità a quelle del professore associato e da far ritenere inadeguata la retribuzione percepita dalla lettrice; in particolare, evidenziava che detta appellante non avesse svolto attività di ricerca e di produzione scientifica, che la frequentazione dei corsi dei lettori non era per gli studenti obbligatoria ma facoltativa, che l’attività non si svolgeva in completa autonomia rispetto a quella dei docenti nei rispettivi insegnamenti, che la lettrice non partecipava alle sedute di laurea; respingeva, infine, il motivo di gravame di entrambe le lettrici afferente al ritenuto demansionamento;

3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Università degli Studi di Milano, nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, censura;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e formulato ricorso incidentale affidato a due motivi;

5. l’INPS è rimasto intimato;

6. ha, altresì, proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui l’Università ha resistito con controricorso;

7. con riguardo a tale ricorso l’INPS ha depositato procura alle liti;

8. hanno depositato memorie l’Università (ria quanto al ricorso proposto nei confronti della Kohl sia quanto al ricorso della Fantin), la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. in via preliminare occorre rilevare che il principio di unità dell’impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez.

Un., n. 24876/2017); sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato l’atto in data successiva alla notifica del primo ricorso proposto dall’Università;RICORSO DELL’[OSCURATO:PERSONA] P a g .

RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022

2. con il primo motivo di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’Università deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 416 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere affermato che non erano state effettuate specifiche contestazioni rispetto alla allegazione della lavoratrice di avere svolto mansioni identiche nel corso del tempo, a far data dalla prima assunzione; espone che le proprie difese, sin dalla memoria di costituzione nel primo grado, erano incompatibili con le allegazioni delle originarie ricorrenti, sicché la contestazione era implicita, essendosi, in particolare, dedotto che dal gennaio 1994 ai ricorrenti era stato chiesto lo svolgimento delle sole mansioni previste dal contratto di ateneo del 16.12.1994 e dal c.c.n.l. di comparto del 21.5.1996, mansioni elencate nei capitoli di prova; tali difese contrastavano le allegazioni della ricorrente, secondo le quali l’attività era stata svolta in piena autonomia rispetto ai docenti titolari dei corsi di lingua e letteratura e senza limitazioni oggettive;

3. con il secondo mezzo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2909 cod. civ. nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., per errata interpretazione dell’efficacia del giudicato nei rapporti di durata; si deduce che, anche a voler assumere che le mansioni svolte fossero rimaste invariate nel tempo, non era corretto riconoscere ad un ipotetico giudicato efficacia ultrattiva nonostante il mutamento non solo del contesto di fatto ma anche del contesto di diritto, essendo entrati in vigore i decreti legge da ultimo convertiti nella legge n. 236/1995 - che avevano introdotto la nuova figura del collaboratore ed esperto linguistico, il cui trattamento retributivo era stato rimesso alla contrattazione collettiva - ed il d.l. n. 2/2004, conv. in l. n. 63/2004 (disposizioni cui l’Università aveva dato attuazione, conservando, comunque, i trattamenti retributivi superiori erogati nel corso degli anni); si addebita al giudice dell’appello il mancato esame di tali deduzioni difensive; si censura, altresì, la sentenza impugnata per non aver considerato che l’efficacia del giudicato nei rapporti di durata a norma dell’art. 2909 cod. civ. sussiste a condizione che non vi sia una sopravvivenza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento, c.d. rebus sic stantibus e richiama, al riguardo Cass., Sez.

Un., n. 383/1999; si evidenzia, in ogni caso, che le sentenze passate in giudicato avevano individuato un parametro retributivo ex art. 36 Cost. - il trattamento al tempo erogato al professore associato a tempo definito - che non poteva continuare ad essere vincolante (per oltre venti anni) nonostante la variazione dei trattamenti retributivi corrisposti alla controparte dopo la stipula del contratto quale c.e.l.;

4. con la terza critica viene dedotta, in via gradata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 1230 e 2909 cod. civ., della legge n. 236/1995; P a g .

RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 si censura la sentenza per aver trascurato le deduzioni dell’Università relative alla Data pubblicazione 10/06/2022 intervenuta novazione del rapporto di lavoro per effetto del contratto stipulato dalla controparte come collaboratrice ed esperta linguistica ed essersi limitata ad affermare che i requisiti per la novazione erano assenti; ribadisce l’Università che gli intervenuti giudicati non possono continuare a tenere in vita artificialmente tipologie di rapporti di lavoro e qualificazioni che sono state abrogate; deduce che nel contratto stipulato quale c.e.l. era stato disposto che lo stesso subentrasse al contratto a tempo indeterminato in essere e lo sostituisse dall’anno accademico 1994/1995; aggiunge che la novazione del rapporto di lavoro era comunque avvenuta ope legis, ai sensi della legge n. 236/1995, con salvezza dei diritti quesiti;

5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali l’Università degli Studi di Milano ha conferito procura speciale (analoga sorte ha il controricorso dell’Università avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]);

6. questa Corte (Cass., Sez.

Un., 20 ottobre 2017, n. 24876), in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità: “Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall’art. 11 della l. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità.

In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.

Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità.

Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione”; P a g .

RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022

7. nell’arresto citato si è evidenziato che: Data pubblicazione 10/06/2022 - fino all’entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 era pacifico in giurisprudenza che le Università statali avessero natura di Amministrazioni dello Stato, con conseguente applicazione del patrocinio «obbligatorio» della Avvocatura dello Stato; - all’esito della riforma introdotta dalla citata n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio; - tuttavia, l’articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, all’art. 56, comma 1, dispone che: «Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato»; - si applica, dunque, il patrocinio autorizzato disciplinato dall’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l’avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da «disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»; - il citato art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 costituisce, infatti, la disposizione di legge che autorizza il patrocinio della avvocatura dello Stato; - ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, quando sia intervenuta la autorizzazione la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura «in via organica ed esclusiva», come nel patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni; - fuori dalla suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto «in casi speciali» e previa adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»; - quanto alla sussistenza del conflitto di interessi, si deve trattare di un documentato conflitto reale e non meramente ipotetico, il quale può verificarsi soltanto se nel giudizio si registri una divergenza degli interessi di cui gli enti configgenti sono portatori, il che presuppone che si tratti di interessi che, pur diversi, in qualche modo, siano tali da poter collidere; - la decisione da parte dell’Università di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, invece, per essere valida presuppone: a) che si sia in presenza di un «caso speciale»; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’Ateneo P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. dalla applicazione dei richiamati princìpi nel presente giudizio, risulta la nullità della procura speciale conferita dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano agli avvocati del libero foro che hanno proposto ricorso in cassazione;

9. quanto al conflitto di interessi, non si ravvisa la possibilità di un conflitto di interessi tra l’Università e l’INPS, che non è una amministrazione dello Stato (né può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato);

10. ed invero, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 24876/2017, in un procedimento nel quale parimenti si discuteva della pretesa dei lettori di madre lingua alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, hanno ipotizzato - ed escluso - la esistenza del conflitto di interessi soltanto nei rapporti con la Presidenza del Consiglio (parte convenuta per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario) e non anche rispetto all’INPS, pure costituito in causa;

11. l’Università neppure ha prodotto la apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato; peraltro il difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro costituiti per l’Università è stato oggetto di specifica eccezione nella memoria depositata dalle parti controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]

12. dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ., in quanto tardivo (la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 aprile 2016; il ricorso incidentale è stato P a g .

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13. va, invece, esaminato il ricorso autonomo di [OSCURATO:PERSONA] (da considerarsi incidentale come evidenziato al punto sub

1. e spedito per la notifica il 18 ottobre 2016, ultimo giorno utile);

14. con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda diretta ad accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dei contratti c.e.l. stipulati con effetto dal 15/1/1994 per mancanza di causa; censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quarto motivo di appello concernente tale nullità;

15. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dei principi di non discriminazione di cui all’art. 45 TFUE sancito dalle sentenze della CGCE del 26/6/2001, del 18/7/2006, del 15/5/2008, violazione dell’art. 1 l. n. 63/2004; critica la sentenza impugnata per essere basata su un presupposto di fatto non vero e così per aver ritenuto che l’Università avesse provveduto ad adeguare il trattamento retributivo della ricorrente; rileva che, contrariamente a quanto affermato, non è stata garantita una unitaria ed integrale ricostruzione della carriera;

16. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 3 Cost. anche in relazione all’ 45 TFUE; censura la sentenza impugnata là dove ha escluso il diritto della ricorrente ad una retribuzione adeguata;

17. i motivi sono tutti infondati;

17.1. quanto alla censura concernente la nullità dei contratti c.e.l. stipulati dalla Fantin con effetto dal 15/1/1994, la Corte milanese ha richiamato, anche ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., altra sentenza della medesima Corte ed ha interpretato la domanda come intesa ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire un trattamento economico più favorevole rispetto a quello riconosciuto ed in particolare come richiesta di accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo corrispondete a quello di professore associato a tempo definito per tutta la domanda del rapporto; ha, quindi, respinto tale domanda distinguendo le mansioni svolte dalla ricorrente rispetto a quelle proprie dei docenti universitari; in tale argomentare è assorbita la questione della nullità dei contratti a termine ex art. 28 d.PR. n. 382/1980 superata dalla ricostruzione - sotto il profilo economico - della carriera della Fantin in applicazione dei parametri stabiliti dalla l. n. 63/2004 (e dunque con il riconoscimento del trattamento corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo P a g .

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17.2. quanto alle censure con le quali la Fantin lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che vi fosse stata una prestazione resa quantitativamente e qualitativamente assimilabile a quella del professore associato le stesse non inammissibili perché attengono ad una valutazione di merito; egualmente deve dirsi con riguardo ai rilievi che invocano l’art. 36 Cost. ed i previsti criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.; si legge nella sentenza impugnata che “la c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado ha accertato che le somme corrisposte a Fantin sono quelle quantificabili sulla base del parametro del ricercatore confermato a tempo definito con la corrispondente anzianità … secondo un impegno orario full time di 500 ore secondo il parametro di ricercatore a tempo definito” con ciò escludendo ogni profilo di inadeguatezza della retribuzione percepita dalla Fantin; peraltro, i rilievi della Fantin prospettano la pretesa insufficienza retributiva in confronto al trattamento del professore associato (ma la Corte d’appello ha, come detto, escluso lo svolgimento di mansioni assimilabili) e comunque tale insufficienza non è suffragata dalla indicazione di precisi elementi di fatto in ordine alla sussistenza di aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione che possano giustificare un giudizio di non corrispondenza della retribuzione percepita dal ricorrente ai parametri costituzionali; si aggiunga che la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (v.

Cass. n. 1 0 20765/2018); P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 la richiamata tutela riguarda unicamente la disciplina del rapporto nella sua «fisiologia» e non può essere estesa per «cristallizzare» uno svolgimento di fatto del rapporto stesso in contrasto con le previsioni di legge e di contratto; così la Fantin non potrebbe giammai prospettare, ai fini di una pretesa ad un più favorevole trattamento, un’acquisizione di mansioni superiori per effetto dell’assegnazione al lettore o al collaboratore di compiti di docenza atteso che, come da questa Corte già affermato “ove gli organi accademici avessero affidato ai lettori compiti diversi da quelli consentiti dalla legge... i relativi provvedimenti sarebbero nulli e privi di effetto ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 382/1980” (v.

Cass. n. 2710/2012, secondo cui “restano ferme le nullità di diritto e l’assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell’amministrazione dell’assunzione di personale e dell’affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni”); in ragione della nullità prevista dalla legge, si deve escludere che l’adeguamento della retribuzione fondato sullo svolgimento di attività di docenza possa essere incluso nell’ambito di operatività del meccanismo di acquisizione del trattamento più favorevole, potendo solo spiegare effetti ex art. 2126 cod. civ. per il periodo in cui di fatto le mansioni stesse sono state espletate (circostanza, questa, nella specie comunque esclusa); dette conclusioni non contrastano con le statuizioni della Corte di Giustizia né hanno carattere discriminatorio, perché, al contrario, si fondano su principi ai quali si ispirano i rapporti di lavoro instaurati con le Università che, in quanto enti pubblici non economici, sono tenute al rispetto dell’art. 97 Cost., che non consente l’acquisizione stabile di una posizione propria dell’impiego pubblico non contrattualizzato (a norma dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 «il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti...») se non previo regolare espletamento delle procedure concorsuali previste dalla legge; non vale obiettare al riguardo che il rapporto disciplinato dall’art. 4 del d.l. n. 120/1995 è stato espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato, perché, come questa Corte ha già evidenziato, occorre comunque tener conto dei vincoli dettati dalla disposizione speciale, vincoli che, in ragione della natura del datore di lavoro, «sono costituiti dalla “compatibilità con le risorse disponibili nei propri bilanci” e dalla previsione per l’assunzione di una “selezione pubblica” con “modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti”; appare indubbio che essi configurino una disciplina peculiarmente propria delle istituzioni universitarie, che, se non perfettamente omologabile a quella del pubblico 1 1 impiego, neppure può esserlo a quella del rapporto di lavoro subordinato, come declinato P a g .

RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
come nella fattispecie, sulla base della normativa vigente; osservava che l’intervenuto giudicato costituisse un limite invalicabile per l’efficacia retroattiva del nuovo trattamento; riteneva indiscutibile l’unicità del rapporto di lavoro subordinato e, quanto al trattamento economico, riteneva che la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli prevista dalla stessa legge n. 63/2004, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non riguardava soltanto quelli scaturenti da una retribuzione autonomamente corrisposta dall’Università nella vigenza della legge n. 236/1995 ma anche quelli derivanti da un giudicato intervenuto inter partes; riteneva che gli effetti del giudicato fossero estensibili al periodo successivo di cui alle precedenti pronunce a fronte della mancata allegazione di fatti contrastanti con la continuità delle modalità della prestazione resa prima della formazione del giudicato rispetto a quella successiva; esponeva che l’Università non aveva contestato specificamente la allegazione di fatto dell’originaria ricorrente di avere sempre svolto, a far tempo dall’inizio del rapporto di lavoro, le medesime mansioni, limitandosi ad eccepire la loro non equiparabilità a quelle del personale docente quale il professore associato a tempo definito la cui retribuzione era stata, peraltro, utilizzata solo come parametro; quanto alla posizione del Fantin (assunta quale lettrice per l’ a.s. 1986/1987 ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 con contratti a tempo determinato, poi quale c.e.l. nel 1994 con decorrenza dall’a.s. 1994/1995 cui aveva fatto seguito altro contratto sottoscritto il P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 6/4/1995, rapporto cessato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rilevava che: - la predetta non aveva alcun contenzioso pregresso; - l’Università aveva provveduto a ricostruire - sotto il profilo economico - la sua carriera in applicazione dei parametri stabiliti dalla l. n. 63/2004, ritenuta dalla CGE, con la sentenza del 18/7/2006, conforme alla normativa europea; richiamava, sul punto, plurimi precedenti di questa Corte di legittimità; escludeva, in punto di fatto, che le attività svolte dalla Kohl potessero essere assimilate, per qualità e quantità a quelle del professore associato e da far ritenere inadeguata la retribuzione percepita dalla lettrice; in particolare, evidenziava che detta appellante non avesse svolto attività di ricerca e di produzione scientifica, che la frequentazione dei corsi dei lettori non era per gli studenti obbligatoria ma facoltativa, che l’attività non si svolgeva in completa autonomia rispetto a quella dei docenti nei rispettivi insegnamenti, che la lettrice non partecipava alle sedute di laurea; respingeva, infine, il motivo di gravame di entrambe le lettrici afferente al ritenuto demansionamento; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Università degli Studi di Milano, nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e formulato ricorso incidentale affidato a due motivi; 5. l’INPS è rimasto intimato; 6. ha, altresì, proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui l’Università ha resistito con controricorso; 7. con riguardo a tale ricorso l’INPS ha depositato procura alle liti; 8. hanno depositato memorie l’Università (ria quanto al ricorso proposto nei confronti della Kohl sia quanto al ricorso della Fantin), la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. in via preliminare occorre rilevare che il principio di unità dell’impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez. Un., n. 24876/2017); sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato l’atto in data successiva alla notifica del primo ricorso proposto dall’Università;RICORSO DELL’[OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 2. con il primo motivo di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’Università deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 416 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere affermato che non erano state effettuate specifiche contestazioni rispetto alla allegazione della lavoratrice di avere svolto mansioni identiche nel corso del tempo, a far data dalla prima assunzione; espone che le proprie difese, sin dalla memoria di costituzione nel primo grado, erano incompatibili con le allegazioni delle originarie ricorrenti, sicché la contestazione era implicita, essendosi, in particolare, dedotto che dal gennaio 1994 ai ricorrenti era stato chiesto lo svolgimento delle sole mansioni previste dal contratto di ateneo del 16.12.1994 e dal c.c.n.l. di comparto del 21.5.1996, mansioni elencate nei capitoli di prova; tali difese contrastavano le allegazioni della ricorrente, secondo le quali l’attività era stata svolta in piena autonomia rispetto ai docenti titolari dei corsi di lingua e letteratura e senza limitazioni oggettive; 3. con il secondo mezzo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2909 cod. civ. nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., per errata interpretazione dell’efficacia del giudicato nei rapporti di durata; si deduce che, anche a voler assumere che le mansioni svolte fossero rimaste invariate nel tempo, non era corretto riconoscere ad un ipotetico giudicato efficacia ultrattiva nonostante il mutamento non solo del contesto di fatto ma anche del contesto di diritto, essendo entrati in vigore i decreti legge da ultimo convertiti nella legge n. 236/1995 - che avevano introdotto la nuova figura del collaboratore ed esperto linguistico, il cui trattamento retributivo era stato rimesso alla contrattazione collettiva - ed il d.l. n. 2/2004, conv. in l. n. 63/2004 (disposizioni cui l’Università aveva dato attuazione, conservando, comunque, i trattamenti retributivi superiori erogati nel corso degli anni); si addebita al giudice dell’appello il mancato esame di tali deduzioni difensive; si censura, altresì, la sentenza impugnata per non aver considerato che l’efficacia del giudicato nei rapporti di durata a norma dell’art. 2909 cod. civ. sussiste a condizione che non vi sia una sopravvivenza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento, c.d. rebus sic stantibus e richiama, al riguardo Cass., Sez. Un., n. 383/1999; si evidenzia, in ogni caso, che le sentenze passate in giudicato avevano individuato un parametro retributivo ex art. 36 Cost. - il trattamento al tempo erogato al professore associato a tempo definito - che non poteva continuare ad essere vincolante (per oltre venti anni) nonostante la variazione dei trattamenti retributivi corrisposti alla controparte dopo la stipula del contratto quale c.e.l.; 4. con la terza critica viene dedotta, in via gradata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 1230 e 2909 cod. civ., della legge n. 236/1995; P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 si censura la sentenza per aver trascurato le deduzioni dell’Università relative alla Data pubblicazione 10/06/2022 intervenuta novazione del rapporto di lavoro per effetto del contratto stipulato dalla controparte come collaboratrice ed esperta linguistica ed essersi limitata ad affermare che i requisiti per la novazione erano assenti; ribadisce l’Università che gli intervenuti giudicati non possono continuare a tenere in vita artificialmente tipologie di rapporti di lavoro e qualificazioni che sono state abrogate; deduce che nel contratto stipulato quale c.e.l. era stato disposto che lo stesso subentrasse al contratto a tempo indeterminato in essere e lo sostituisse dall’anno accademico 1994/1995; aggiunge che la novazione del rapporto di lavoro era comunque avvenuta ope legis, ai sensi della legge n. 236/1995, con salvezza dei diritti quesiti; 5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali l’Università degli Studi di Milano ha conferito procura speciale (analoga sorte ha il controricorso dell’Università avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]); 6. questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876), in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità: “Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall’art. 11 della l. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione”; P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 7. nell’arresto citato si è evidenziato che: Data pubblicazione 10/06/2022 - fino all’entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 era pacifico in giurisprudenza che le Università statali avessero natura di Amministrazioni dello Stato, con conseguente applicazione del patrocinio «obbligatorio» della Avvocatura dello Stato; - all’esito della riforma introdotta dalla citata n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio; - tuttavia, l’articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, all’art. 56, comma 1, dispone che: «Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato»; - si applica, dunque, il patrocinio autorizzato disciplinato dall’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l’avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da «disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»; - il citato art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 costituisce, infatti, la disposizione di legge che autorizza il patrocinio della avvocatura dello Stato; - ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, quando sia intervenuta la autorizzazione la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura «in via organica ed esclusiva», come nel patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni; - fuori dalla suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto «in casi speciali» e previa adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»; - quanto alla sussistenza del conflitto di interessi, si deve trattare di un documentato conflitto reale e non meramente ipotetico, il quale può verificarsi soltanto se nel giudizio si registri una divergenza degli interessi di cui gli enti configgenti sono portatori, il che presuppone che si tratti di interessi che, pur diversi, in qualche modo, siano tali da poter collidere; - la decisione da parte dell’Università di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, invece, per essere valida presuppone: a) che si sia in presenza di un «caso speciale»; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’Ateneo P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 (i.e. del Rettore); c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; Data pubblicazione 10/06/2022d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi; - là dove ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del r.d. n. 1592 del 1933, art. 12, il Rettore, nella qualità di Presidente del Consiglio d’amministrazione, avendo la rappresentanza legale dell’Università può direttamente prendere «i provvedimenti d’urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza»; - né il regolamento dell’Università né lo Statuto possono validamente contenere disposizioni in contrasto con quelle delle suddette norme primarie; - nei casi in cui il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato dal Rettore senza il vaglio dell’organo di vigilanza (e non ricorra un’ipotesi di urgenza) e non sussista un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione; 8. dalla applicazione dei richiamati princìpi nel presente giudizio, risulta la nullità della procura speciale conferita dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano agli avvocati del libero foro che hanno proposto ricorso in cassazione; 9. quanto al conflitto di interessi, non si ravvisa la possibilità di un conflitto di interessi tra l’Università e l’INPS, che non è una amministrazione dello Stato (né può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato); 10. ed invero, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 24876/2017, in un procedimento nel quale parimenti si discuteva della pretesa dei lettori di madre lingua alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, hanno ipotizzato - ed escluso - la esistenza del conflitto di interessi soltanto nei rapporti con la Presidenza del Consiglio (parte convenuta per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario) e non anche rispetto all’INPS, pure costituito in causa; 11. l’Università neppure ha prodotto la apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato; peraltro il difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro costituiti per l’Università è stato oggetto di specifica eccezione nella memoria depositata dalle parti controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] 12. dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ., in quanto tardivo (la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 aprile 2016; il ricorso incidentale è stato P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 spedito per la notifica il 28 novembre 2016; il giudizio ha avuto inizio nel primo grado il 30.11.2009); [OSCURATO:PERSONA] 13. va, invece, esaminato il ricorso autonomo di [OSCURATO:PERSONA] (da considerarsi incidentale come evidenziato al punto sub 1. e spedito per la notifica il 18 ottobre 2016, ultimo giorno utile); 14. con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda diretta ad accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dei contratti c.e.l. stipulati con effetto dal 15/1/1994 per mancanza di causa; censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quarto motivo di appello concernente tale nullità; 15. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dei principi di non discriminazione di cui all’art. 45 TFUE sancito dalle sentenze della CGCE del 26/6/2001, del 18/7/2006, del 15/5/2008, violazione dell’art. 1 l. n. 63/2004; critica la sentenza impugnata per essere basata su un presupposto di fatto non vero e così per aver ritenuto che l’Università avesse provveduto ad adeguare il trattamento retributivo della ricorrente; rileva che, contrariamente a quanto affermato, non è stata garantita una unitaria ed integrale ricostruzione della carriera; 16. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 3 Cost. anche in relazione all’ 45 TFUE; censura la sentenza impugnata là dove ha escluso il diritto della ricorrente ad una retribuzione adeguata; 17. i motivi sono tutti infondati; 17.1. quanto alla censura concernente la nullità dei contratti c.e.l. stipulati dalla Fantin con effetto dal 15/1/1994, la Corte milanese ha richiamato, anche ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., altra sentenza della medesima Corte ed ha interpretato la domanda come intesa ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire un trattamento economico più favorevole rispetto a quello riconosciuto ed in particolare come richiesta di accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo corrispondete a quello di professore associato a tempo definito per tutta la domanda del rapporto; ha, quindi, respinto tale domanda distinguendo le mansioni svolte dalla ricorrente rispetto a quelle proprie dei docenti universitari; in tale argomentare è assorbita la questione della nullità dei contratti a termine ex art. 28 d.PR. n. 382/1980 superata dalla ricostruzione - sotto il profilo economico - della carriera della Fantin in applicazione dei parametri stabiliti dalla l. n. 63/2004 (e dunque con il riconoscimento del trattamento corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 definito, con effetto dalla data di prima assunzione, stabilito dal d.l. n. 2 del 2004 conv. con Data pubblicazione 10/06/2022 modificazioni nella legge n. 63 del 2004); la Corte territoriale, a ben guardare, lascia intendere che con l’intervenuta novazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 (contratto in cui si era evidenziato che, per la parte normativa ed economica, la nuova pattuizione “subentra al contratto a tempo indeterminato già in atto e lo sostituisce dall’anno accademico 1994/95”) non sia più in contestazione la continuità del rapporto di lavoro stipulato con l’Università sin dal primo contratto; non, dunque, di omessa pronuncia si tratta; 17.2. quanto alle censure con le quali la Fantin lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che vi fosse stata una prestazione resa quantitativamente e qualitativamente assimilabile a quella del professore associato le stesse non inammissibili perché attengono ad una valutazione di merito; egualmente deve dirsi con riguardo ai rilievi che invocano l’art. 36 Cost. ed i previsti criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.; si legge nella sentenza impugnata che “la c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado ha accertato che le somme corrisposte a Fantin sono quelle quantificabili sulla base del parametro del ricercatore confermato a tempo definito con la corrispondente anzianità … secondo un impegno orario full time di 500 ore secondo il parametro di ricercatore a tempo definito” con ciò escludendo ogni profilo di inadeguatezza della retribuzione percepita dalla Fantin; peraltro, i rilievi della Fantin prospettano la pretesa insufficienza retributiva in confronto al trattamento del professore associato (ma la Corte d’appello ha, come detto, escluso lo svolgimento di mansioni assimilabili) e comunque tale insufficienza non è suffragata dalla indicazione di precisi elementi di fatto in ordine alla sussistenza di aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione che possano giustificare un giudizio di non corrispondenza della retribuzione percepita dal ricorrente ai parametri costituzionali; si aggiunga che la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (v. Cass. n. 1 0 20765/2018); P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23305/2016 Numero sezionale 833/2022 Numero di raccolta generale 18870/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 la richiamata tutela riguarda unicamente la disciplina del rapporto nella sua «fisiologia» e non può essere estesa per «cristallizzare» uno svolgimento di fatto del rapporto stesso in contrasto con le previsioni di legge e di contratto; così la Fantin non potrebbe giammai prospettare, ai fini di una pretesa ad un più favorevole trattamento, un’acquisizione di mansioni superiori per effetto dell’assegnazione al lettore o al collaboratore di compiti di docenza atteso che, come da questa Corte già affermato “ove gli organi accademici avessero affidato ai lettori compiti diversi da quelli consentiti dalla legge... i relativi provvedimenti sarebbero nulli e privi di effetto ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 382/1980” (v. Cass. n. 2710/2012, secondo cui “restano ferme le nullità di diritto e l’assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell’amministrazione dell’assunzione di personale e dell’affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni”); in ragione della nullità prevista dalla legge, si deve escludere che l’adeguamento della retribuzione fondato sullo svolgimento di attività di docenza possa essere incluso nell’ambito di operatività del meccanismo di acquisizione del trattamento più favorevole, potendo solo spiegare effetti ex art. 2126 cod. civ. per il periodo in cui di fatto le mansioni stesse sono state espletate (circostanza, questa, nella specie comunque esclusa); dette conclusioni non contrastano con le statuizioni della Corte di Giustizia né hanno carattere discriminatorio, perché, al contrario, si fondano su principi ai quali si ispirano i rapporti di lavoro instaurati con le Università che, in quanto enti pubblici non economici, sono tenute al rispetto dell’art. 97 Cost., che non consente l’acquisizione stabile di una posizione propria dell’impiego pubblico non contrattualizzato (a norma dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 «il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti...») se non previo regolare espletamento delle procedure concorsuali previste dalla legge; non vale obiettare al riguardo che il rapporto disciplinato dall’art. 4 del d.l. n. 120/1995 è stato espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato, perché, come questa Corte ha già evidenziato, occorre comunque tener conto dei vincoli dettati dalla disposizione speciale, vincoli che, in ragione della natura del datore di lavoro, «sono costituiti dalla “compatibilità con le risorse disponibili nei propri bilanci” e dalla previsione per l’assunzione di una “selezione pubblica” con “modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti”; appare indubbio che essi configurino una disciplina peculiarmente propria delle istituzioni universitarie, che, se non perfettamente omologabile a quella del pubblico 1 1 impiego, neppure può esserlo a quella del rapporto di lavoro subordinato, come declinato P a g . RGN 23305/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b
Sentenza Cassazione n. 18870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris