CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40359/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione circa la affermazione della penale responsabilità. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, in particolare, ha indicato puntualmente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto certa la identificazione dell'imputato da parte degli operanti. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 lugli 2021 [OSCURATO:PERSONA]