CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 04022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7999/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 85 41/2021 depositata il29/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Latina, dopo aver riunito un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio ad altra causa ordinaria fra le stesse parti per i medesimi titoli, revocò il decreto ingiuntivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento della somma di € 104.000, relativa all’ultima rata dovuta per un contratto di appalto riguardante lavori di impiantistica generale e respinse tutte le domande, principali e riconvenzionali. Su impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] ed incidentale della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 8541/2021 la Corte d’appello di Roma riformò parzialmente la sentenza del Tribunale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 114.631,52, respingendo ogni diversa domanda e compensando le spese del giudizio fra le parti. Il giudice di secondo grado ritenne che, a fronte del corrispettivo contrattuale spettante all’appaltatore (€ 224.868,80), dovesse essere decurtato l’importo per i danni patiti dalla committente (€ 110.273,28), fissando così la somma totale in € 114.631,52. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Nonostante in primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse limitato la sua domanda (sia nella comparsa di risposta nel giudizio ordinario sia con il decreto ingiuntivo) al residuo credito di € 104.000 (comprensivo di IVA), la Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato, per le sole opere contrattuali, un importo superiore, corrispondente a quello richiesto per la prima volta in comparsa conclusionale e poi reiterato in appello da controparte. Da ciò la novità della domanda avversaria. 2) Con il secondo mezzo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1242 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero operato un’indebita compensazione fra un importo contrattuale (quella dovuto dalla ricorrente) ed una somma riconosciuta a titolo risarcitorio (a carico di [OSCURATO:PERSONA]). I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono fondati. Secondo la stessa ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado, la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riguardato, da un lato, il titolo contrattuale (ossia il saldo di € 100.000 + IVA) e dall’altro, come esplicitato nella comparsa di risposta, un credito per opere extracontrattuali, pari ad € 342.815,17. Il Tribunale respinse tutte le domande hinc et inde proposte, mentre la Corte d’appello, rigettata la domanda per opere extracontrattuali e dunque limitandosi a quelle contrattuali, ma prendendo le mosse da una consulenza tecnica espletata in primo grado, fatte le compensazioni del caso, pervenne a liquidare a favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 114.631,52. Secondo la regola fissata dall’art. 345 c.p.c., quando l'attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importosuperiore. Pertanto, la Corte d’appello, nella valutazione dei rapporti di dare – avere, sempre avendo riguardo alle opere contrattuali, avrebbe dovuto circoscrivere la somma riconosciuta a quella considerata originariamente dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia € 104.000. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anc