CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27772/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., EREDITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2604/2017 depositata il 20/04/2017. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabilea norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, il rigetto dei restanti motivi ed il rigetto del ricorso incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in cinque motivi e che si sviluppa in 69 pagine avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2604/2017, pubblicata il 20 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive nel giudizio di cassazione. Il Tribunale di Roma, con sentenza “non definitiva” del 9 febbraio 2004, pronunciò su tre giudizi riuniti (RG 21230/1980; R.G. 7662/1985; R.G. 39321/1990), tutti relativi alla successione del notaio [OSCURATO:PERSONA], morto il 14 giugno 1980, il quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento olografo del 10 agosto 1976, istituendo eredi per 4/5 i figli Mario e Nadia (quest'ultima nata dal secondo matrimonio con [OSCURATO:PERSONA]) e peril restante quinto i figli Aldo ed Angela. Il primo di tali giudizi, promosso da [OSCURATO:PERSONA], e nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alle domande del fratello Mario, aveva ad oggetto la ricomprensione nell’asse ereditario delle quote costituenti il capitale delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] contrapposte avanzò in questa causa [OSCURATO:PERSONA]. Nel secondo giudizio, promosso invece da [OSCURATO:PERSONA], si controverteva della natura simulata dell’atto di cessione del 20 giugno 1975 (costituente in realtà una donazione) da parte del de cuius della nuda proprietà delle quo te della [OSCURATO:SOCIETA]. ai figli Angela, Aldo e [OSCURATO:PERSONA], con usufrutto alla prima moglie [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo giudizio, promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verteva sull'accertamento della consistenza del patrimonio ereditario di [OSCURATO:PERSONA], in esso comprendendo, detratti i debiti, le donazioni ed i beni comunque acquistati (mediante atti asseritamente nulli o simulati, o con denaro di [OSCURATO:PERSONA], o con intestazione a società prestanome) da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], richiedendosi la riunione fittizia, la collazione, l’accertamento delle quote di legittima, la riduzione delle donazioni dirette ed indirette. Con la sentenza “non definitiva” n. 4190/2004, il Tribunale di Roma, fra l’altro: rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché le domande diAnnunziata Strati e di [OSCURATO:PERSONA] relative alle quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della IFINEDS.r.l.; dichiarò inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] di simulazione assoluta, anche per interposizione fittizia, degli atti di costituzione delle seguenti società: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; SNEM [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.; CNEM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarò inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa alla declaratoria di appartenenza al defunto [OSCURATO:PERSONA] dipartecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]., pari al 50% dell'intero; dichiarò inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] di nullità per simulazione assoluta, anche per carenza dei requisiti di forma e di sostanza, degli atti elencati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 maggio 2000; dichiarò inammissibile la domanda di nullità dell'atto relativo all'appartamento in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], n.15; dichiarò inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] di simulazione degli atti di vendita, aventi ad oggetto diciassette appartamenti, stipulati il 19 giugno 1975, fra la Soc. Coop. SNEM a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarò inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di simulazione degli attidi vendita relativi agli immobili ubicati in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] lacono, costruiti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarò inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di simulazione degli atti di vendita relativi all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], n.50 costruito dalla [OSCURATO:SOCIETA].; rigettòla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa agli immobili in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 78; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa agli immobili in Marano di Napoli; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla proprietàdi metà dell'immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.988; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa all'immobile in Roma, Via S. Maria di Guadalupe; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa all'immobile in Napoli, Via S. Maria della Neve, n.67; rigettòla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa agli immobili intestatia [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò che a mezzo dei contratti di vendita stipulati da [OSCURATO:PERSONA] rispettivamentecon la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (il 28 marzo 1962) e con [OSCURATO:PERSONA] (il 4 novembre 1962), la proprietà degli immobili costituenti l'oggetto di tali contratti, rispettivamente siti in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], n. 55 ed in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], n. 150, negli atti di vendita compiutamente descritti, venne indirettamentedonata dalnotaio [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò pertanto che la proprietà degli immobili di cui al precedente capo dovesse computarsi nell'asse ereditario del notaio [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò lasimulazione, per interposizione fittizia di per sona, dell'atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 1975 con il quale [OSCURATO:PERSONA] apparentemente donò a Mario, Aldo, Angela e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'autorimessa Sannazzaro, in Napoli, Rampe S. Antonio, [OSCURATO:PERSONA] nn.142 e 143, compiutamente descritta nel citato atto, reale ed effettivo donante essendo stato il notaio [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò pertanto che la proprietà dell'immobile di cui al precedente capo dovesse computarsi nell'asse ereditario del notaio [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò che l'atto di trasferimento dellanuda proprietà delle quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. intercorso fra il notaio [OSCURATO:PERSONA] da un lato e Aldo, Massimo ed [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, dissimulava una donazione della nuda proprietà degli stessi beni mobili non registrati fatta dal primo ai secondi; dichiarò la nullità del dissimulato contratto di donazione di cui al precedente capo; accertato che ildiritto di usufrutto su tali quote attribuito dal notaio [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] si era estinto per morte di quest'ultima, dichiarò conseguentemente che la proprietà delle quote medesime costituisce parte dell'asse ereditario relitto dal notaio [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò la nullità, per simulazione assoluta, degli atti di trasferimento delle quote [OSCURATO:SOCIETA]. da Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] eda quest'ultimo alla [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò la domanda di risarcimento del danno per inadempimento di LianaCione alle obbligazioni ad essa incombenti quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò che il 50% delle quote di partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. apparteneva al defunto [OSCURATO:PERSONA], mentre il residuo 50% delle quote di partecipazione a tale società forma oggetto di legato da parte del notaio [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vedova Sindona, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a riassumere la causa relativa alle domande dalla stessa proposte contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con citazione ad esse notificata il 13 giugno 1990, rigettò le domande proposte daMario Dinacci ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con la stessa citazione notificata il 13 giugno1990. La sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2604/2017, pubblicata il 20 aprile 2017, ha rigettato sia l’appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 9 febbraio 2004, proposto con citazione del 16 marzo 2005 da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], esaminato da pagina 3 a pagina 6 della sentenza impugnata, sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminato nelle pagine da 6 a 13 della sentenza impugnata, sia l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. (pagina 13 - 14) , sia infine l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (pagine 14-18). I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). Hanno presentato memorie [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale, in sede di notifica dell’avviso di udienza, è risultata la morte sia dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sia della stessa [OSCURATO:PERSONA].La cancelleria ha quindi provveduto a tentare la comunicazione dell’avviso d’udienza impersonalmente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] presso il suo domicilio. Non risultano dagli atti propri del giudizio di cassazione indirizzi diversi degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] cui inviare la comunicazione, sicché vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c. 1.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o per omesso esame dei motivi di impugnazione. La censura espone che la Corte d’appello, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] era parte del giudizio e che la stessa aveva proposto appello incidentale (dal momento che nell'epigrafe della sentenza la stessa è stata qualificata quale appellata ed appellante incidentale), non si è in alcun modo pronunciata sui motivi di impugnazione dalla stessa proposti. Al riguardo, in sede di esposizione sommaria dei fatti di causa, il ricorso principale riferisce che nel giudizio instaurato con l’appello principale del 16 marzo 2005 da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era costituita formulando le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4190/04; rigettare l'appello incidentale proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] ved. Dinacci e avv. [OSCURATO:PERSONA] siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato;rigettare l'appello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato; accogliere l'appello incidentale spiegato dalla esponente dott.ssa AngelaDinacci con la presente comparsa e per gli effetti in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 4190/04 dichiarare: a) l'erroneo rigetto della domanda proposta dall'esponente nel giudizio 21238/1980 RG; l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale sull'immobile in Napoli, Rampe S. Antonio 142-143/[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'erroneo rigetto delle domande proposte dall'esponente di cui al giudizio R.G. n. 39321/90; l'erronea dichiarazione che l'atto di trasferimento della nuda proprietà delle quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. intercorsotra il notaio [OSCURATO:PERSONA] da un lato e Aldo, M assimo e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro dissimuli una donazione della nuda proprietà degli stessi di cui al capo 21 del dispositivo della sentenza; nonché dei successivi capi 22-23 e 24 del detto dispositivo (…) (cfr.pag. 16 comparsa di costituzione con appello incidentale,ALL N. 1)”. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce sempre la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o per omesso esame dei motivi di impugnazione, affermando che tale vizio sarebbe rilevabile anche laddove si volesse ritenere che la Corte d’appello, nel pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti dagli appellanti principali [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), si sia implicitamente pronunciata sui motivi di appello incidentale proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Qui si richiamano le pagine 2 e seguenti “della comparsa con appello incidentale(ALL. N. 2)”, con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di “fare propri i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e di riproporli. La censura riguarda il capo della sentenza di primo grado inerente alle quote della FIDA e della [OSCURATO:SOCIETA], intestate fiduciariamente a [OSCURATO:PERSONA] ed alla Anstalt di [OSCURATO:PERSONA], ed alla relativa domanda restitutoria. Secondo la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello non si è pronunciata sul motivo di impugnazione da lei proposto con il quale si lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto della circostanza che le domande restitutorie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del Trincas erano state regolarmente formulate. Anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o per omesso esame dei motivi di impugnazione. La censura si riferisce alla statuizione del Tribunale preliminarmente che ha dichiarato nullo, in quanto dissimulante una donazione, l'atto di cessione dellanuda proprietà delle quote della CNEM effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli Aldo, Angela e [OSCURATO:PERSONA] . Anche questa parte della sentenza di primo grado era stata oggetto, secondo la ricorrente, di gravame a “pag. 13 della comparsacon appello incidentale ALL. N. 1”. Il quarto motivo del ricorso principale deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte d’appello di Roma considerato che l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote CNEM del 20 giugno 1975 era stato redatto daun notaio alla presenza di due testimoni. Si indica che tale fatto era stato oggetto di discussione nella memoria di replica di [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1997, nella comparsa conclusionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2016, nella comparsa conclusionale di Mario ed [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2000, nella comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'8 aprile 2005, nella c omparsa conclusionale di Mario edAngela Dinacci del 17 novembre 1197. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. La censura attiene alla statuizione del Tribunale che ha dichiarato la simulazione per interposizione fittizia di persone dell’atto di donazione 4 giugno 1975 della nuda proprietà di un immobile in Napoli, Rampe S. Antonio nn. 142 e 143, così ricompreso nell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]. Anche sul punto la censura richiama la “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di Ange la Dinacci, ALL. N. 1)”, pagine 4 e 6, con cui si faceva riferimento ad una sentenza del Pretore di Salerno del 10 dicembre 1951, che aveva accertato l’autenticità di una scrittura privata con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la nuda proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deve superarsi l’eccezione di inammissibilità per intempestività del ricorso principale, formulata nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato il 17 novembre 2017 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata il 20 aprile 2017, e dunque nel rispetto del termine annuale di cui all'art.327 c.p.c., nella formulazione qui operante antecedente a quella introdotta dalla l. n. 69 del 2009, la quale è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Il deposito della sentenza effettuato da [OSCURATO:PERSONA] con le note del 13 giugno 2017 a sostegno dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza n. 8969/2016 del Tribunale di Roma non valeva certamente a far decorrere il termine breve per impugnarla, giacché di regola, ai sensi dell'art. 326, comma 1, c.p.c., la notificazione della sentenza non ammette equipollenti quale fonte di conoscenza legale (Cass. Sez. unite 31 maggio 2016, n. 11366). Ciò vale anche in risposta all’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso incidentale sollevata nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Essendo stati denunciati nel ricorso principale vizi di omessa pronuncia, che comportano la nullità della sentenza impugnata, ed essendo state le censure proposte dalla ricorrente principale in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., deve procedersi all’esame diretto dell’atto di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi, in particolare, di atto rientrante altresì nel contenuto necessario nel fascicolo d’ufficio, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta essere stato inadempiuto), deve intendersi soddisfatto già mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c. (vigente ratione temporis) (Cass. Sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726). 4. Tenuto conto che, in relazione alla disciplina transitoria dettata dall'art. 90 della legge n. 353 del 1990, per giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 devono intendersi quelli iniziati in primo grado prima della suddetta data, trovano in questo giudizio applicazione le norme anteriormente vigenti, anche in relazione alla proposizione dell'appello incidentale. 4.1. Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella prima comparsa depositata in cancelleria o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza davanti al consigliere istruttore, senza che necessitasse l'uso di formule sacramentali, essendo indispensabile, e a un tempo bastando, che la volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifestasse con la proposizione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame (Cass. Sez. 3, 9 giugno 1975, n. 2299; Cass. Sez. 3, 3 marzo 1994, n. 2120). 4.2. Nella specie, a fronte dell’appello principale del 16 marzo 2005 proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 9 febbraio 2004, n. 4190/04, nonché degli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di riposta depositata il 6 ottobre 2005 per l’udienza del 31 ottobre 2005, poi rimandata al 3 novembre 2005, aveva domandato di accogliere l'appello proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di “far propri” i motivi di quello, eaveva altresì criticato il rigetto d ella domanda sulle quote societarie proposta nel giudizio 21238/1980 RG, l’accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'immobile in Napoli, Rampe S. Antonio 142-143/[OSCURATO:PERSONA], il rigetto delle domande proposte nel giudizio R.G. n. 39321/ 1990, l'erronea dichiarazione di simulazione dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. Va considerato che la disposizione dell'art. 334 c.p.c., secondo la quale la parte contro la quale sia stato proposto gravame e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., trova applicazione altresì nella ipotesi di impugnazione di tipo adesivo (Cass. Sez. unite, 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. Sez. 2, 7 maggio 2002, n. 6544). Nessun rilievo ha a tal fine l’ulteriore eccezione sollevata nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva formulato “riserva d’appello” contro la sentenza “non definitiva” del 9 febbraio 2004, in quanto la riserva, ove pure formulata, sarebbe rimasta priva di effetto a norma dell’art. 340, comma 3, c.p.c., per essersi le altre parti avvalse della facoltà di impugnazione immediata, mentre la riserva non fatta non priva la parte della possibilità di proporre il suo gravame come incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. 4.4. La Corte d’appello di Roma, pronunciando espressamente sui tre motivi dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che: quanto al rigetto delle domande nella causa n. 21238/1980 (nullità dell’atto di cessione delle quote sociali del 23 settembre 1976), la censura era inammissibile, non essendo attinta la ratio decidendi concorrente adoperata dal Tribunale sulla genericità della pretesa, né superata la ratio decidendi del primo giudice , secondo il quale l'adempimento del negozio fiduciario esulava dal tema di lite, dovendo essere richiesto dal fiduciante; quanto all’atto di donazione della nuda proprietà dell’autorimessa stipulato il 4 giugno 1975, con scrittura privata in pari data, denominata "dichiarazionedi verità", i contraenti avevano riconosciuto la natura simulata del negozio, dato che, in realtà, il donante era [OSCURATO:PERSONA], non potendosi condividere la ragioni che infirmavano tale controdichiarazione; quanto al rigetto delle domande di cui al giudizio R.G. 39321/1990, il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inammissibile per genericità, anche quanto alle prove non ammesse. La stessa Corte d’appello, pronunciando poi sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito, quanto alla cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., che la controdichiarazione del 20 giugno 1975 costituiva prova della natura dissimulata di donazione del negozio, essendo inammissibile la censura avverso la portata di tale scrittura. 5. Non può allora sostenersi che la Corte d’appello, pur senza menzionare l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], abbia comunque ottemperato all’obbligo di pronuncia su di esso, non risultandone confutate tutte le argomentazioni, le quali attenevano comunque a punti involgenti questioni la cui risoluzione, ove fossero state prese in considerazione, avrebbe potuto determinare una pronuncia differente da quella adottata. Sussiste pertanto il vizio di attività per omessa pronuncia denunciato nei cinque motivi del ricorso principale, il quale va accolto. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di decidere e di motivare sulla “domanda relativa ai 17 appartamenti, trasferiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui effettivo dispositor e unico ·e dominus era il de cuius) alla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui effettivo dispositore unico e dominus era [OSCURATO:PERSONA])”, domanda che “ ha avuto ad oggetto la sostanziale donazione del 17 appartamenti, trasferiti in nuda proprietà attraverso l'interposizione delle due società suddette”. Si fa rinvio all’atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 29 ottobre 1980. Poi si aggiunge: “non si trattava di accertare la natura simulata dell'atto di acquisto di quote societarie, bensì, unicamente, di computare il trasferimento sostanziale del 17 appartamenti, quale liberalità indirettamente effettuata dal de cuius In favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite delle suddette società”. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., sostenendo: “[l]a sentenza impugnata è inficiata dalla inosservanza delle disposizioni ora denunziate, per il mancato rilievo d'ufficio della nullità dell'apparente trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, privo della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente effettuato nell'apparente data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma sconfessato dal trasferimento dell'usufrutto dello stesso bene, con atto regolarmente sottoscritto e trascritto dal de cuius, in favore della madre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dalla stessa mai sconfessato”. Il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c. e il mancato esame di fatto decisivo: con riferimento al terzo motivo dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, “nel rigettare la domanda di accertamento della titolarità in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] delle 97 quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e delle 97 quote della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria a sua volta del 45% delle quote [OSCURATO:SOCIETA]., non ha tenuto conto del fatto decisivo, debitamente indicatole, della mancata menzione della Ifinednel testamento e, dunque, dell'assenza di prove contrarie all'affermato trasferimento delle quote suddette, comprovato dalla ricevuta rilasciata per la cessione alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] delle quote medesime”. Ed ancora, “non poteva escludersi il riempimento,per volontà del preteso fiduciante dell'intestazione alla Tiuana delle quote [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA].”. Neppure si è “tenuto conto delle ulteriori deduzioni dell'appello incidentale, relative a tutti gli elementi squalificanti le testimonianze rese sul punto”, consistenti in dichiarazioni “da ritenersi inattendibili ovvero inconferenti”. Anche il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c., stavolta “[c]on riferimento alla ritenuta carenza di interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'impugnazione della pronuncia di primo grado, nella parte in cui accerta l'appartenenza del 50% delle quote [OSCURATO:SOCIETA]. in capo ad [OSCURATO:PERSONA]”. La sentenza violerebbe l'art. 100 c.p.c., giacché “ l'interesse è rappresentato dalla rivendicazione della proprietà del 45% delle quote in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la proprietà i n capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di 97 quote della stessa [OSCURATO:SOCIETA].”. 6.1. I quattro motivi del ricorso incidentale sono accomunati da identici profili di inammissibilità, agli effetti dell’art. 366, commi 4 e 6, c.p.c. 6.2. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il primo motivo dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non aver criticato specificamente quanto affermato a pagina 38 della sentenza di primo grado, circa la diversità della domanda di accertamento della natura simulata di un atto di acquisto di quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata rispetto alla domanda di accertamento della natura simulata di atti di acquisto di beni da parte della stessa società di capitali. E’ allora inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omessa pronuncia da parte della sentenza di appello su una “domanda” spiegata in primo grado (nella specie, quella relativa “ai 17 appartamenti”, per la quale si fa rinvio all’atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 29 ottobre 1980), dovendo censurarsi in sede di legittimità, piuttosto, o l’omessa pronuncia su uno specifico motivo d’appello ritualmente formulato, ovvero su una domanda o eccezione riproposta nei limiti di cui all’art. 346 c.p.c., o l’error in iudicando, allorché si censuri che il giudice di appello abbia comunque preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa. Allorché, come nella specie, il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile un motivo di gravame ( il primo dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])per difetto di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare specificamente la relativa statuizione per violazione dell’art. 342 c.p.c. 6.3. È del pari inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale sul mancato rilievo d'ufficio della nullità del trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, perché non viene indicato specificamente, nel rispetto della previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti. Il mancato rilievo in appello di una nullità contrattuale non integra il vizio di omessapronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, restando comunque il ricorrente onerato di indicare con quale atto del giudizio digravame il giudice fosse stato investito del riconoscimento di una pretesa che supponesse la validità e l’efficacia del rapporto contrattuale oggetto di apposita allegazione. Non è altrimenti possibile procedere in sede di legittimità a nuovi accertamentiin ordine agli elementi di fatto dai quali possa desumersi la nullità del contratto non rilevata nei pregressi gradi di merito. 6.4. E’ inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale (inerente alle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) in quanto verte o su fatti presi in considerazione dai giudici di appello (pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), auspicandone una più favorevole ricostruzione in questa sede, o su fatti dei quali non viene specificato, nel rispetto della previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" fossero stati oggetto di discussione processuale tra le parti, o, comunque sull’apprezzamento delle prove, sul controllo di attendibilità e concludenza delle stesse e sulla scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, attività che, a norma dell’art. 116 c.p.c., spettano al giudice di merito. 6.5. E’ infine inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale, perché, a fronte di quanto affermato nelle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata (le appellanti incidentali non avevano spiegato quale interesse avessero a non vedere assegnate le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]), la censura, sub specie di omessa pronuncia o di omessa motivazione, si limita a replicare che l’interesse ad agire era “rappresentato dalla rivendicazione della proprietà del 45% delle quote in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la proprietà i n capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di 97 quote della stessa [OSCURATO:SOCIETA].”, facendo uso di una asserzione priva dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che non trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva. 7. Conseguono: l’accoglimento del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che pronuncerà sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata nei limiti delle cens