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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 47770/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato e della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Potenza ha — per quanto di rilievo in questa sede — dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Matera del 6 aprile 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di minaccia e violazione di domicilio in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello: - per essersi la difesa confrontata con il principio di diritto accolto nella pronuncia di primo grado, contrastandone la fondatezza, in ragione dell'occupazione sine titulo dell'alloggio da parte delle persone offese e della conseguente non configurabilità dello ius excludendi; - per avere l'imputato specificamente censurato l'attendibilità del teste Covacas.

Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137, tempestivamente trasmessa, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha autorevolmente affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).1.1.

Nel caso in esame, se si ha riguardo a quella parte dell'atto di appello che, a detta del ricorrente, conterrebbe enunciati critici alla sentenza di primo grado (vedi pagg. 2-4), risulta la mera enunciazione di un orientamento giurisprudenziale privo di qualsivoglia nesso critico con le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.

Il ricorrente si è, invero, limitato a ribadire la tesi dell'incompatibilità tra occupazione abusiva e ius excludendi, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, omettendo tuttavia di specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e, soprattutto, costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse in punto di colpevolezza dal giudice di primo grado.

1.2. In particolare, la sentenza di primo grado ha specificato come tra le parti fosse stato stipulato un accordo relativo al godimento dell'alloggio, di proprietà pubblica, che il Paino aveva concesso — per uso abitativo e dietro pagamento di un corrispettivo - alla persona offesa, e che, in seguito all'inadempimento, lo stesso Paino aveva proceduto a svuotare l'immobile di tutti gli effetti personali degli occupanti; e con tale decisivo elemento l'appellante non si è in alcun modo confrontato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi" quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907 in fattispecie nella quale l'occupante non aveva liberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d'ingresso; n. 42806 del 2014 Rv. 260769).

In tal senso, viene in rilievo non già il titolo formale in virtù del quale il domicilio - nell'accezione, costituzionalmente tutelata, di luogo in cui si esplica la personalità dell'individuo nell'intimità - è costituito, bensì il rapporto di fatto instaurato con l'abitazione, tanto che non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell'immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio (Sez. 5, n. 52749 del 11/10/2017, Kostan, Rv. 271466).Con le specifiche modalità costitutive della situazione abitativa violata il ricorrente non si è, nell'atto d'appello, confrontato, limitandosi a sottolineare la proprietà pubblica dell'alloggio - e la sostanziale condizione di occupazione sine titulo del medesimo - in tal modo connotando l'impugnazione di merito di genericità.

1.3. Altrettanto generiche s'appalesano, inoltre, le censure svolte nell'appello riguardo l'attendibilità dei testi d'accusa, a fronte di un costrutto probatorio che si è avvalso del contributo ricostruttivo dei Carabinieri di Pisticci e Metaponto, intervenuti nell'immediatezza dello sgombero e prestatisi anche al ripristino dello stato dei luoghi.

La declaratoria d'inammissibilità dell'appello risulta, pertanto, assunta nei casi previsti dalla legge.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato e della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Potenza ha — per quanto di rilievo in questa sede — dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Matera del 6 aprile 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di minaccia e violazione di domicilio in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello: - per essersi la difesa confrontata con il principio di diritto accolto nella pronuncia di primo grado, contrastandone la fondatezza, in ragione dell'occupazione sine titulo dell'alloggio da parte delle persone offese e della conseguente non configurabilità dello ius excludendi; - per avere l'imputato specificamente censurato l'attendibilità del teste Covacas. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137, tempestivamente trasmessa, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha autorevolmente affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).1.1. Nel caso in esame, se si ha riguardo a quella parte dell'atto di appello che, a detta del ricorrente, conterrebbe enunciati critici alla sentenza di primo grado (vedi pagg. 2-4), risulta la mera enunciazione di un orientamento giurisprudenziale privo di qualsivoglia nesso critico con le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. Il ricorrente si è, invero, limitato a ribadire la tesi dell'incompatibilità tra occupazione abusiva e ius excludendi, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, omettendo tuttavia di specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e, soprattutto, costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse in punto di colpevolezza dal giudice di primo grado. 1.2. In particolare, la sentenza di primo grado ha specificato come tra le parti fosse stato stipulato un accordo relativo al godimento dell'alloggio, di proprietà pubblica, che il Paino aveva concesso — per uso abitativo e dietro pagamento di un corrispettivo - alla persona offesa, e che, in seguito all'inadempimento, lo stesso Paino aveva proceduto a svuotare l'immobile di tutti gli effetti personali degli occupanti; e con tale decisivo elemento l'appellante non si è in alcun modo confrontato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi" quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907 in fattispecie nella quale l'occupante non aveva liberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d'ingresso; n. 42806 del 2014 Rv. 260769). In tal senso, viene in rilievo non già il titolo formale in virtù del quale il domicilio - nell'accezione, costituzionalmente tutelata, di luogo in cui si esplica la personalità dell'individuo nell'intimità - è costituito, bensì il rapporto di fatto instaurato con l'abitazione, tanto che non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell'immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio (Sez. 5, n. 52749 del 11/10/2017, Kostan, Rv. 271466).Con le specifiche modalità costitutive della situazione abitativa violata il ricorrente non si è, nell'atto d'appello, confrontato, limitandosi a sottolineare la proprietà pubblica dell'alloggio - e la sostanziale condizione di occupazione sine titulo del medesimo - in tal modo connotando l'impugnazione di merito di genericità. 1.3. Altrettanto generiche s'appalesano, inoltre, le censure svolte nell'appello riguardo l'attendibilità dei testi d'accusa, a fronte di un costrutto probatorio che si è avvalso del contributo ricostruttivo dei Carabinieri di Pisticci e Metaponto, intervenuti nell'immediatezza dello sgombero e prestatisi anche al ripristino dello stato dei luoghi. La declaratoria d'inammissibilità dell'appello risulta, pertanto, assunta nei casi previsti dalla legge. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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