CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13720/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.3173/2025 depositata il 15/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto delricorso.1.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo l’esecuzioneNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026in forma specifica, ex art.2932 c.c., del contratto preliminare concluso trale parti il 7.12.2012, o in subordine la sua risoluzione per graveinadempimento della promittente venditrice, con condanna dellacontroparte a pagare l’importo di € 166.132,68, oltre accessori e spese. Afondamento della domanda l’attrice aveva dedotto che la convenuta,assunte su di sé le posizioni debitorie nei confronti dell’attrice di Mirabellas.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi €166.132,68 -giustificate dall’effettuazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dilavori di carpenteria-, le aveva promesso in vendita la proprietàsuperficiaria di due unità immobiliari in [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa, con l’accordoche il credito indicato sarebbe stato compensato con il prezzocorrispondente al momento del trasferimento; la data fissata per lastipulazione del rogito era trascorsa inutilmente e la promittente venditricesi era resa pertanto inadempiente.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era costituita contrastando la domanda pervari profili in rito, anche relativi all’incompetenza dell’autorità giudiziariaordinaria per aver concordato le parti la compromissione in arbitri dellecontroversie relative al contratto preliminare, e chiedendo, nel merito, lacondanna della controparte al risarcimento dei danni e alla restituzione diimporti asseritamente incassati in modo indebito.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo lo svolgimento dicomplessa attività istruttoria, con l’assunzione di prove orali e con ladisposizione di consulenza tecnica d’ufficio, aveva dichiarato la propriaincompetenza per avere le parti concordato di devolvere ad un collegioarbitrale le controversie relative al contratto preliminare; la clausola erada ritenere valida, secondo il Tribunale, pure se non era stataspecificamente sottoscritta ex art.1341 c.c., perché contenuta nelcompromesso di vendita e quindi parte integrante del negozio giuridicopoiché inserita nel contratto stipulato e sottoscritto da entrambe le parti, eNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026dunque da considerarsi pienamente valida ed efficace in assenza diespresso disconoscimento dell’intero accordo .2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento necessario dicompetenza ex art.42 e 819 ter c.p.c. affidandolo a unico, articolato,motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto delricorso e la conferma della competenza del collegio arbitrale a conosceredella controversia.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendo peril rigetto del ricorso e la società ricorrente ha depositato memoriaillustrativa, in termini rispetto all’adunanza in camera di consiglio fissataper la discussione del ricorso, all’esito della quale il Collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, articolato e contenente in sé critichemolteplici al deciso del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta: violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 del cod. proc. civ. violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. del cod. civ. violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 cost., 132, comma i, n. 4, del cod. proc.civ. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per totale mancanza dimotivazione e/o motivazione apparente ovvero per la presenza di unamotivazione irriducibilmente contradditoria e manifestamente illogica.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del cod. proc. civ. violazionedell’art. 38 del cod. proc. civ. infondatezza dell’avversa eccezionepreliminare di incompetenza e/o difetto di giurisdizione del giudice aditoper mancata devoluzione della controversia al collegio arbitrale.sussistenza della giurisdizione e della competenza del tribunale ordinariodi [OSCURATO:PERSONA]. nullità e/o invalidità e/o inefficacia dellaNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026clausola compromissoria. prevalenza della clausola del foro esclusivo exart. 28 del cod. proc. civ. .A giustificazione dei rilievi svolti la società ricorrente -dopo aversottolineato che, a norma dell’art.38 u.c. c.p.c. le questioni relative allacompetenza dovrebbero essere esaminate in limine litis e non all’esitodello svolgimento dell’istruttoria relativa al merito, complessa e durataanni nel caso di specie-, osserva che:-come aveva allegato fino dall’introduzione del giudizio, nel contrattopreliminare, sotto la clausola denominata Domicilio e Forocompetente , è convenzionalmente stabilito che per qualsiasicontroversia resta eletto il foro di S. Maria C.V. ; di questo la sentenzaimpugnata non ha tenuto alcun conto, valorizzando solo la clausolacompromissoria evidenziata dalla società convenuta; da ciò conseguirebbela totale assenza di motivazione (o la sua apparenza o contraddittorietà oillogicità);-in ogni caso, la clausola compromissoria valorizzata dal Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nulla o invalida/inefficace, perché nonspecificamente sottoscritta ex art.1341-1342 c.c. pur trattandosi diclausola vessatoria; ciò, nonostante il testo del contratto sia statounilateralmente predisposto dalla controparte (imprenditrice nel settoreimmobiliare, che avrebbe utilizzato un testo contenente clausole standard)e nonostante vi siano una serie di clausole contrattuali richiamate in calcee specificamente sottoscritte dalla promissaria acquirente con esplicitorichiamo al disposto dell’art.1341 c.c.; sulla unilaterale predisposizione deltesto del contratto non vi sarebbe stata tempestiva contestazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la circostanza si sarebbe dovutaconseguentemente considerare riconosciuta ex art.115 c.p.c.;-il contratto preliminare contiene la specifica clausola sopra richiamata, diindividuazione del Foro competente e, stante l’eccezionalità della derogaalla competenza del Giudice ordinario a favore di quella degli arbitri, laNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026clausola compromissoria avrebbe dovuto invece essere formulata in modotale da non lasciare margini di ambiguità o incertezza in ordine allavolontà delle parti sul punto; nel caso di specie, l’assenza di indicazioniunivoche sulla volontà delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinariarenderebbe inoperante la clausola arbitrale.2.Il ricorso è fondato.Si premette che, come già ritenuto dalla sentenza impugnata, non ègiustificato nel caso di specie il riferimento al disposto dell’art.1341 c.c.,non vertendosi in ipotesi di condizioni generali di contratto. Non èrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia o meno predisposto ilregolamento negoziale poi sottoscritto dalle parti, perché il contenuto delcontratto preliminare rende evidente la sua precisa destinazione aregolare lo specifico rapporto tra le parti in causa e non qualsiasi rapportodi promessa di vendita, a prescindere dall’identità del promissarioacquirente. Basti in proposito richiamare l’articolata premessa agli accordinegoziali, in cui si riassumono le posizioni debitorie di [OSCURATO:SOCIETA]., diMirabella [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., nelle quali subentrava la promittente venditrice, e la rilevanza di taliposizioni debitorie in relazione al pagamento del prezzo, pattuito per iltrasferimento dei diritti immobiliari oggetto dell’obbligo a contrarreassunto dalle parti in importo corrispondente all’entità complessiva deidebiti (cfr., per l’individuazione degli elementi necessari affinché sussistacontratto per adesione, Cass. n.7605/2015, Cass. n.7403/2016 e, ancoradi recente in materia di appalto, Cass. n.3287/2026).Quindi, posto che nell’indagine sulla portata della clausolacompromissoria e della clausola contrattuale ai fini della risoluzione di unaquestione di competenza la Cassazione è giudice del fatto (Cass. n.28468/2023, non massimata, pag. 5, Cass. n. 20996/2020, Cass. n.19546/2015), si osserva come la prima evidenza che emerge dal testonegoziale è la presenza simultanea della clausola intitolata Domicilio, eNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026La clausola sul foro competente prevede che per qualsiasi controversiaresta eletto il Foro di S. Maria C.V. ; la clausola compromissoriaprevede che le controversie che dovessero insorgere sarannosottoposte ad un collegio arbitrale… . La clausola relativa al Domicilio, e [OSCURATO:PERSONA] è stata specificamente approvata daCameca s.r.l. con apposita sottoscrizione, con richiamo letteraleall’art.1341 c.c., superfluo per quanto sopra detto; invece, la clausolacompromissoria non è tra quelle richiamate per la sottoscrizione in calce alcontratto preliminare.La compresenza delle due clausole, di senso letterale in sé chiaro matra loro potenzialmente incompatibili, deve essere valutata nel contestodel testo negoziale ex art.1363 c.c., e con applicazione del dispostodell’art.1367 c.c., secondo cui, nel dubbio, le singole clausole debbonointerpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché inquello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Inoltre, vertendosi in materiadi competenza, rileva il disposto dell’art.29 c.p.c., secondo il qualel’accordo delle parti per la deroga della competenza deve riferirsi a uno opiù affari determinati e risultare da atto scritto, senza attribuzione dicompetenza esclusiva al giudice designato ove non sia espressamentestabilita (Cass. n. 33203/2023, per tutte); ciò, senza contrasto con laprevisione dell’art. 808-quater c.p.c., che non comporta l’esclusione dellagiurisdizione statale ove possa esservi dubbio che le parti abbiano volutoscegliere in via esclusiva l’arbitrato (Cass. n. 22490/2018, pag. 4, laddovesi evidenzia come la disposizione non riguardi l’ipotesi in cui è dubbia lascelta arbitrale in sé compiuta dalle parti, ma attiene alla quantificazionedelle materie devolute agli arbitri).Ora, la scelta del Foro di S. [OSCURATO:PERSONA] non appare négenerica né ambigua -diversamente da quanto sostenuto dal PubblicoMinistero-, perché il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] -almeno tanto quantoNumero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026il riferimento al “Tribunale”, indicazione rispetto alla quale quella di “Foro”è anzi più ampia- equivale proprio all’identificazione dell’ufficio giudiziarioavanti al quale sottoporre le eventuali controversie insorte in relazione alcontratto cui l’indicazione accede. Inoltre, la scelta è stata espressa conriguardo a “qualsiasi controversia”, il che confligge con la tesi della societàresistente secondo la quale la clausola si riferirebbe solo alle materie noncompromettibili in arbitri; la consapevolezza delle parti in ordine allarilevanza della scelta emerge proprio dalla sottoscrizione a parte dellaclausola in esame, che -anche se non necessaria- comunque denota unaprecisa volontà di valorizzazione di tale clausola. Diversamente, laclausola compromissoria non è stata altrettanto valorizzata rispetto allaprecedente con precisa sottoscrizione e non solo non identifica le materiesuscettibili di essere compromesse in arbitri, ma fa riferimento genericoalle “controversie che dovessero insorgere”, senza neanche specificare difare riferimento a tutte le controversie derivanti dal contratto.Stante questo contenuto delle clausole, se ne impone la lettura nelsenso che le parti hanno previsto la possibilità anche del ricorsoall’arbitrato per la composizione di eventuali specifiche liti, in presenza diaccordo in tal senso manifestato di volta in volta al loro insorgere e senzaincidere sul diritto di adire il giudice ordinario. Ciò in quanto la diversalettura eseguita dalla sentenza impugnata si risolve nel negare ilsignificato della clausola sul foro competente, in violazione degli artt. 1363e 1367 c.c., mentre nessuna delle espressioni impiegate risulta decisiva alfine di affermare che i contraenti abbiano inteso attribuire carattereesclusivo alla competenza degli arbitri: tale risultato si sarebbe potutoraggiungere solo attraverso l’inserimento nel contratto di unaenunciazione espressa e inequivoca, tale da non fare residuare dubbi sullacomune intenzione delle parti (cfr., per l’interpretazione in tal senso insituazioni analoghe, Cass. n. 28468/2023 e Cass. n.22490/2018).Numero registro generale 24395/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 13720/2026Data pubblicazione 11/05/2026In conclusione, [OSCURATO:SOCIETA]. si è rivolta legittimamente al giudiceordinario, individuando come competente a conoscere la controversia ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della clausolanegoziale sul foro competente; infatti, nulla è stato eccepito dalla societàconvenuta sulla legittima individuazione del giudice territorialmentecompetente per il caso di riconoscimento della competenza dell’autoritàgiudiziaria ordinaria, perché l’eccezione di incompetenza è stata coltivatacon riguardo alla sola clausola compromissoria. La società ricorrente nonera contrattualmente obbligata a rivolgersi ad un collegio arbitrale né haritenuto di concordare con la controparte la scelta, pure negozialmentepraticabile, di questa via per risolvere la controversia insorta.3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata, condeclaratoria della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto e che provvederà anchesulle spese del regolamento di competenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara lacompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avanti al quale ilgiudizio deve essere riassunto nel termine di tre mesi, decorrente dalladata di comunicazione del deposito della presente ordinanza; il [OSCURATO:PERSONA] statuirà anche sulle spese del presenteregolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di Cassazione, il 6.5.2026La PresidenteLinalisa Cavallino