CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 26402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 17118/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 22604/2023depositata il 26/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza pubblicata in data 26.07.2023 nel procedimento RG 28739/2020 questa Corte disponeva: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge…» - nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1, la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società Ga.Do.s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, e così nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente «la ricorrente» al pagamento delle spese di lite; - tuttavia il ricorso era stato proposto sia dalla società Ga .D o s.a.s. che dal socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA] (così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata), sicché i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta aggiungendo, sia alla pag. 1) che in dispositivo alla pag.5), il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente, a quello della [OSCURATO:SOCIETA].; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che l’istanza di correzione non risulta essere stata notificata a controparte ordina che l’istanza sia notificata alle altre parti entro i termini di 60 giorni dal deposito della presente ordinanza. Cos