Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983

Cassazione n. 45210/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, è costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno.

La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l'opportunità in primo grado.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, è costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l'opportunità in primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 45210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris