CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 12966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CHIETI[dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con atto di reclamo proposto ini ianzi al Tribunale di Chieti, la nullità del decreto del G.I.P. di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe A n :onio Marone per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen.; Che il Tribunale di Chieti, ritenendosi erroneamente investito del gra \Lime, trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina previgente alla legge n 103 del 2017, ha disposto, in applicazione del principio della conservazione dell'alto di impugnazione, la trasmissione degli atti a questa Corte, previa conversimi? del reclamo in ricorso per Cassazione; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con pra:edura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod roc. pen., in quanto proposto all'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difET sore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato dc :lano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricormr te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) iene spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa Jelle ammende. Così