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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22035/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta in atti e chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Assise di Appello di Brescia, con sentenza del 14/1/2022, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 30/11/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui aWart.630 c.p. e rideterminava il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 630, comma 4 c.p.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione italiana.

Rileva che, erroneamente, i giudici di merito avevano ritenuto che l'estrinsecazione sul suolo italiano dello scopo estorsivo perseguito dall' imputato implicava la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che il sequestro a scopo di estorsione fosse una forma speciale di estorsione e che il dolo specifico dello stesso rilevasse quale elemento della tipicità obiettiva.

Osserva che tale ragionamento era errato in quanto, per giurisprudenza pacifica, il sequestro di persona a scopo di estorsione non si pone quale ipotesi aggravata di estorsione, sicchè non trattandosi di una forma speciale di estorsione non poteva ricavarsi quella "materialità" necessaria per localizzare una parte della condotta in Italia e che la tesi secondo cui nel sequestro a scopo di estorsione l' incidenza dell' elemento psicologico finisce per configurare essa stessa il "fatto tipico" era erronea in quanto la finalità perseguita dall' agente non rientra nella nozione tecnico-giuridica di azione.

Sulla scorta di tali considerazioni doveva, pertanto, escludersi che una parte dell'azione era stata realizzata in Italia in ragione delle richieste estorsive effettuate alla madre della vittima che trovavasi in territorio italiano.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) e d) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dell'estorsione ed alla conseguente giurisdizione italiana.

Deduce che la Corte di Appello non aveva considerato che la madre della Rossi non aveva avuto alcuna percezione dell'interrelazione fra la somma a lei richiesta e la liberazione della figlia mentre la Corte territoriale aveva affermato che la richiesta del telefonino da parte dell'imputato fosse finalizzata a contattare la Bragaglio per avanzare la richiesta estorsiva in maniera arbitraria.

Assume, ancora, che del tutto illogico era il ragionamento della Corte di merito che aveva escluso la natura lecita della richiesta di denaro sicchè in ragione della liceità della pretesa, dovendosi escludere ogni finalità estorsiva, andava, parimenti, esclusa la giurisdizione del giudice italiano.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

Assume che la Corte di appello aveva del tutto omesso di prendere in esame le specifiche censure con le quali era stata contestata la valutazione di attendibilità e credibilità della Rossi e la non decisività degli elementi di riscontro indicati dal primo giudice.

Rileva, ancora, che i giudici territoriali non avevano preso in esame le deduzioni volte a contestare la inquadrabilità dei fatti storici accertati nel paradigma normativo di cui ali' art. 630 c. p.2.4.

Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto quale ipotesi di "lieve entità" ex art. 311 c.p.

Rileva che la Corte di merito non aveva tenuto in debita considerazione gli elementi evidenziati con l'atto di appello rilevatori della lieve entità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Ritiene il Collegio che i giudici di merito, nel confermare la giurisdizione del giudice italiano, hanno fatto corretta applicazione del principio per cui ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, Sentenza n. 39993 del 07/10/2021, Rv. 282061 - 01). 2.2 Nel caso in esame, vedendosi in ipotesi di sequestro a scopo di estorsione non può revocarsi in dubbio che una parte della condotta - avente ad oggetto la richiesta del prezzo per la liberazione della sequestrata, costituente, indubbiamente, "frammento della condotta intesa in senso naturalistico" - si è svolta in Italia per effetto della telefonata effettuata dall' imputato alla madre della sequestrata, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito le cui argomentazioni sono idonee a resistere alle censure di parte ricorrente che, del tutto infondatamente, assume che la mera finalità estorsiva non potrebbe rientrare fra le componenti della condotta incriminata.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. I giudici di appello, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria (v. ff 17-19), nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado hanno ritenuto integrato il dolo di reato di sequestro a scopo di estorsione, in conformità al condivisibile indirizzo secondo cui integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto. (Sez. 6 - , Sentenza n. 43650 del 11/09/2019, Rv. 277561 - 01).

3.2. Rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato anche sotto il profilo soggettivo sulla scorta dei dati probatori emersi unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità del credito dell' imputato in relazione ai rapporti intercorrenti con la vittima [OSCURATO:PERSONA], sua ex compagna) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

Il ricorrente, peraltro, nel ribadire la tesi della sussistenza e liceità del proprio credito (il cui esatto ammontare non è stato né esattamente indicato né in alcun modo dimostrato nel corso del giudizio) sollecita degli accertamenti in punto di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

4.1. Occorre evidenziare, invero, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

4.2. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa questo Collegio non può, poi, che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass.

SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730).

4.3. Va, quindi, rilevato che nel caso di specie i giudici di appello hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi comprovati i fatti contestati in considerazione delle dichiarazioni della persona offesa (v. ff. 8-13).

In particolare la Corte territoriale ha sottoposto a specifica e puntuale verifica l'attendibilità del narrato della p.o., evidenziando come le "apparenti" aporie lamentate non riguardavano la descrizione dei fatti delittuosi in esame riferiti e che il narrato della stessa appariva, comunque, coerente e lineare quanto al progressivo succedersi degli eventi.

La Corte di appello ha, poi, precisato come le stesse avevano trovato univoco riscontro oltre che in quanto riferito dalla madre della vittima, la signora Bragaglio, destinataria delle richieste estorsive, nelle lesioni patite dalla vittima comprovate dalla certificazione sanitaria in atti, nella foto del documento di identità rilasciato in Belgio che ritraeva la Rossi con un' ampia ferita coperta da un cerotto; nel tenore dei messaggi inviati dalla p.o. alla madre subito dopo la fuga e nelle parziali ammissioni dello stesso imputato.

4.4. Occorre, peraltro, osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice 5 di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) e che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Pertanto la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Ne discende che del tutto priva di pregio è da ritenere la contestazione secondo cui la Corte di appello non aveva valutato adeguatamente l'insussistenza di elementi idonei a suffragare il narrato della persona offesa ritenuta dal primo giudice "persona volubile, imprudente e sotto taluni aspetti anche immatura" ed aveva avuto, del tutto aprioristicamente, un "approccio fideistico" quanto all' attendibilità della Rossi.

4.5. In ordine, poi, alla deduzione relativa alla asserita omessa valutazione delle specifiche censure formulate con i motivi di appello va ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).

4.6. Va, infine, evidenziato che la sentenza si presenta immune da censure nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di cui all' art. 630 c.p. in relazione all' evolversi degli eventi (v. ff. 16-17) mentre il ricorrente, nel contestare tale ragionamento, sollecita in modo inammissibile una diversa ricostruzione sotto il profilo fattuale.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

5.1. La sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha disatteso la censura volta a qualificare la condotta quale "fatto di lieve entità" ex art. 311 c.p., Premesso che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva. (Sez. 5, Sentenza n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 - 01) va osservato che la sentenza si appalesa immune da censure nella parte in cui ha negato detta attenuante evidenziando tutta una serie di circostanze (v. ff. 19-20) tali da non consentire la possibilità di ricondurre la condotta in questione entro il parametro della "modesta entità".

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta in atti e chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Appello di Brescia, con sentenza del 14/1/2022, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 30/11/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui aWart.630 c.p. e rideterminava il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 630, comma 4 c.p. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione italiana. Rileva che, erroneamente, i giudici di merito avevano ritenuto che l'estrinsecazione sul suolo italiano dello scopo estorsivo perseguito dall' imputato implicava la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che il sequestro a scopo di estorsione fosse una forma speciale di estorsione e che il dolo specifico dello stesso rilevasse quale elemento della tipicità obiettiva. Osserva che tale ragionamento era errato in quanto, per giurisprudenza pacifica, il sequestro di persona a scopo di estorsione non si pone quale ipotesi aggravata di estorsione, sicchè non trattandosi di una forma speciale di estorsione non poteva ricavarsi quella "materialità" necessaria per localizzare una parte della condotta in Italia e che la tesi secondo cui nel sequestro a scopo di estorsione l' incidenza dell' elemento psicologico finisce per configurare essa stessa il "fatto tipico" era erronea in quanto la finalità perseguita dall' agente non rientra nella nozione tecnico-giuridica di azione. Sulla scorta di tali considerazioni doveva, pertanto, escludersi che una parte dell'azione era stata realizzata in Italia in ragione delle richieste estorsive effettuate alla madre della vittima che trovavasi in territorio italiano. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) e d) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dell'estorsione ed alla conseguente giurisdizione italiana. Deduce che la Corte di Appello non aveva considerato che la madre della Rossi non aveva avuto alcuna percezione dell'interrelazione fra la somma a lei richiesta e la liberazione della figlia mentre la Corte territoriale aveva affermato che la richiesta del telefonino da parte dell'imputato fosse finalizzata a contattare la Bragaglio per avanzare la richiesta estorsiva in maniera arbitraria. Assume, ancora, che del tutto illogico era il ragionamento della Corte di merito che aveva escluso la natura lecita della richiesta di denaro sicchè in ragione della liceità della pretesa, dovendosi escludere ogni finalità estorsiva, andava, parimenti, esclusa la giurisdizione del giudice italiano. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Assume che la Corte di appello aveva del tutto omesso di prendere in esame le specifiche censure con le quali era stata contestata la valutazione di attendibilità e credibilità della Rossi e la non decisività degli elementi di riscontro indicati dal primo giudice. Rileva, ancora, che i giudici territoriali non avevano preso in esame le deduzioni volte a contestare la inquadrabilità dei fatti storici accertati nel paradigma normativo di cui ali' art. 630 c. p.2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto quale ipotesi di "lieve entità" ex art. 311 c.p. Rileva che la Corte di merito non aveva tenuto in debita considerazione gli elementi evidenziati con l'atto di appello rilevatori della lieve entità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Ritiene il Collegio che i giudici di merito, nel confermare la giurisdizione del giudice italiano, hanno fatto corretta applicazione del principio per cui ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, Sentenza n. 39993 del 07/10/2021, Rv. 282061 - 01). 2.2 Nel caso in esame, vedendosi in ipotesi di sequestro a scopo di estorsione non può revocarsi in dubbio che una parte della condotta - avente ad oggetto la richiesta del prezzo per la liberazione della sequestrata, costituente, indubbiamente, "frammento della condotta intesa in senso naturalistico" - si è svolta in Italia per effetto della telefonata effettuata dall' imputato alla madre della sequestrata, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito le cui argomentazioni sono idonee a resistere alle censure di parte ricorrente che, del tutto infondatamente, assume che la mera finalità estorsiva non potrebbe rientrare fra le componenti della condotta incriminata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. I giudici di appello, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria (v. ff 17-19), nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado hanno ritenuto integrato il dolo di reato di sequestro a scopo di estorsione, in conformità al condivisibile indirizzo secondo cui integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto. (Sez. 6 - , Sentenza n. 43650 del 11/09/2019, Rv. 277561 - 01). 3.2. Rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato anche sotto il profilo soggettivo sulla scorta dei dati probatori emersi unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità del credito dell' imputato in relazione ai rapporti intercorrenti con la vittima [OSCURATO:PERSONA], sua ex compagna) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente, peraltro, nel ribadire la tesi della sussistenza e liceità del proprio credito (il cui esatto ammontare non è stato né esattamente indicato né in alcun modo dimostrato nel corso del giudizio) sollecita degli accertamenti in punto di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Occorre evidenziare, invero, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 4.2. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa questo Collegio non può, poi, che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). 4.3. Va, quindi, rilevato che nel caso di specie i giudici di appello hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi comprovati i fatti contestati in considerazione delle dichiarazioni della persona offesa (v. ff. 8-13). In particolare la Corte territoriale ha sottoposto a specifica e puntuale verifica l'attendibilità del narrato della p.o., evidenziando come le "apparenti" aporie lamentate non riguardavano la descrizione dei fatti delittuosi in esame riferiti e che il narrato della stessa appariva, comunque, coerente e lineare quanto al progressivo succedersi degli eventi. La Corte di appello ha, poi, precisato come le stesse avevano trovato univoco riscontro oltre che in quanto riferito dalla madre della vittima, la signora Bragaglio, destinataria delle richieste estorsive, nelle lesioni patite dalla vittima comprovate dalla certificazione sanitaria in atti, nella foto del documento di identità rilasciato in Belgio che ritraeva la Rossi con un' ampia ferita coperta da un cerotto; nel tenore dei messaggi inviati dalla p.o. alla madre subito dopo la fuga e nelle parziali ammissioni dello stesso imputato. 4.4. Occorre, peraltro, osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice 5 di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) e che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Pertanto la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Ne discende che del tutto priva di pregio è da ritenere la contestazione secondo cui la Corte di appello non aveva valutato adeguatamente l'insussistenza di elementi idonei a suffragare il narrato della persona offesa ritenuta dal primo giudice "persona volubile, imprudente e sotto taluni aspetti anche immatura" ed aveva avuto, del tutto aprioristicamente, un "approccio fideistico" quanto all' attendibilità della Rossi. 4.5. In ordine, poi, alla deduzione relativa alla asserita omessa valutazione delle specifiche censure formulate con i motivi di appello va ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). 4.6. Va, infine, evidenziato che la sentenza si presenta immune da censure nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di cui all' art. 630 c.p. in relazione all' evolversi degli eventi (v. ff. 16-17) mentre il ricorrente, nel contestare tale ragionamento, sollecita in modo inammissibile una diversa ricostruzione sotto il profilo fattuale. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5.1. La sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha disatteso la censura volta a qualificare la condotta quale "fatto di lieve entità" ex art. 311 c.p., Premesso che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva. (Sez. 5, Sentenza n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 - 01) va osservato che la sentenza si appalesa immune da censure nella parte in cui ha negato detta attenuante evidenziando tutta una serie di circostanze (v. ff. 19-20) tali da non consentire la possibilità di ricondurre la condotta in questione entro il parametro della "modesta entità". 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 22035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris