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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 09429/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6152/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N.16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2432/2021,depositata i l 27/07/2021 , R.G.N. 1252/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con sentenza 27 luglio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato, nella contumacia del [OSCURATO:SOCIETA]., l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] unipers.

LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata, in parziale accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dal Fallimento, al pagamento della somma di € 481.585,20 quale corrispettivo per le retribuzioni (al lordo degli oneri fiscali e contributivi) corrisposte ai lavoratori della società medesima (allora in bonis) distaccati, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, presso la prima società dal 2011 al giugno 2014;

2. in via preliminare, ritenuta non specificamente contestata dall’appellante l’esistenza del credito azionato nei propri confronti, perla deduzione piuttosto della sua estinzione per effetto del diretto pagamento di alcune prestazioni ai lavoratori distaccati e per la compensazione con propri (contro)crediti, la Corte territoriale, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (prova testimoniale; annotazione dalla società distaccataria sui propri registri, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 633/1972, con efficacia confessoria, a norma dell’art. 2720 c.c., delle fatture commerciali emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il suo Fallimento aveva richiesto il pagamento; mancata comparizione ingiustificata del legale rappresentante della società all’udienza per la quale gli era stato deferito l’interrogatorio formale), ha accertato il credito del Fallimento nell’importo suindicato;

3. peraltro, essa non ha riconosciuto i crediti opposti da [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione, per essere stati disconosciuti dal curatore del Fallimento i contratti da cui erano stati originati, né ha accolto l’istanza di verificazione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., della società appellante, che se ne è lamentata, assumendo l’inapplicabilità della disciplina al curatore, siccome terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito, legittimato alla sola contestazione di inopponibilità della scrittura privata;4. con atto notificato il 22 febbraio 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento intimato, ritualmente intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 167, 115 c.p.c., per travisamento ed omesso esame e valutazione delle risultanze processuali e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto inidonee a costituire prova le fatture commerciali, specificamente contestate nella comparsa di costituzione in giudizio ed anche le dichiarazioni testimoniali, in riferimento al distacco, siccome prive di ogni riferimento temporale (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (sia pure interpretato in modo non eccessivamente formalistico, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), in assenza di trascrizione, tanto: a) della comparsa di costituzione in giudizio (essendo l’onere di contestazione previsto dall'art. 167, primo comma c.p.c., soggetto al regime di preclusione entro la fase di trattazione, non essendo più consentito al convenuto, al suo esaurimento, rendere controverso un fatto non contestato, per il principio di preclusione in senso causale: Cass. 29 novembre 2013, n. 26859; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402), in ordine alla specificità della contestazione, negata dalla Corte territoriale con apprezzamento, congruamente argomentato (all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), spettante esclusivamente al giudice di merito, insindacabile in cassazione (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass.7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3572), se non per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2020, n. 27490), qui genericamente dedotto e comunque non ricorrente; b) delle prove orali solo genericamente richiamate (al secondo capoverso di pg. 11 della sentenza);

3.1. in ogni caso, non si configura la violazione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); né, tanto meno, la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092);

4. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 2704 c.c., per avere la Corte territoriale introdotto d’ufficio il tema dell’(in)opponibilità, mai dedotto dal Fallimento, limitatosi al disconoscimento delle firme delle scritture, cui la ricorrente aveva fatto seguire istanza di verificazione di scrittura privata, senza mai contestarne l’efficacia probatoria, da considerare provata per la specifica non contestazione della medesima, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;6. al di là della esclu siva deduzione del vizio di mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato quale error in procedendo, esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., comportante l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale esso sia proposto sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13482), esso comunque non si configura per il fatto dell’introduzione d’ufficio del tema dell’(in)opponibilità da parte della Corte territoriale; il vizio di extrapetizione ricorre, infatti, qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un prov vedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 7 maggio 2019, n. 12014);

7. al riguardo, premessa la rilevabilità d’ufficio dal giudice dell’inopponibilità di una scrittura, in sede di accertamento del passivo fallimentare, qualefatto impeditivo all'accoglimento della domanda e pertanto oggetto dieccezione in senso lato (Cass. s.u 2013, n. 4213; Cass. 20 novembre 2017, n. 27504; Cass. 21 giugno 2018, n. 16404), giova chiarire che, qualora il curatore agisca, come nel caso di specie, utendo iuribusdel fallito, egli rappresenta non già la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, bensì il fallito medesimo, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra e dei cui diritti si avvale; con la conseguenza che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilitàad esso di pattuizioni tra le parti, a norma dell’art. 2704 c.c. anteriore alfallimento (Cass. 21 maggio 2004, n. 9685; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4312);

7.1. in particolare, il fallimento assume –salvo che rispetto ad una scrittura privata redatta dal fallito nell'esercizio della sua attività negoziale prima della procedura concorsuale pregiudizievole agli interessi della massa dei creditori –la stessa posizione sostanziale e processuale del predetto, essendo pertanto onerato del disconoscimento formale delle scritture private redatte dal fallito e prodotte in giudizio dalla controparte, per evitarne effetti pregiudizievoli nei suoi confronti (Cass. 3 agosto 2005, n. 16243); soltanto ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore assume infatti, per la sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, la qualità di terzo, anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo: sicché, nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 98, secondo comma l.fall., è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina suldisconoscimento della scrittura privata di cui agli artt.214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art.216 c.p.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo ilcuratore limitarsi a contestare l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24168);

7.2. il motivo risulta pertanto generico, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l’illustrazione, con l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354): esso non confuta, infatti, la ratio decidendi sul punto della Corte, in riferimento all’erronea affermazione di preclusione della disciplina del disconoscimento al curatore fallimentare, che agisca nella medesima posizione del fallito, ciò opponendo ai contratti relativi ai crediti dedotti dalla società in compensazione (ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), rispetto alla quale il motivo è inconferente;

8. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa, ritualmente intimata, svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6152/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N.16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2432/2021,depositata i l 27/07/2021 , R.G.N. 1252/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 27 luglio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato, nella contumacia del [OSCURATO:SOCIETA]., l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] unipers. LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata, in parziale accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dal Fallimento, al pagamento della somma di € 481.585,20 quale corrispettivo per le retribuzioni (al lordo degli oneri fiscali e contributivi) corrisposte ai lavoratori della società medesima (allora in bonis) distaccati, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, presso la prima società dal 2011 al giugno 2014; 2. in via preliminare, ritenuta non specificamente contestata dall’appellante l’esistenza del credito azionato nei propri confronti, perla deduzione piuttosto della sua estinzione per effetto del diretto pagamento di alcune prestazioni ai lavoratori distaccati e per la compensazione con propri (contro)crediti, la Corte territoriale, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (prova testimoniale; annotazione dalla società distaccataria sui propri registri, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 633/1972, con efficacia confessoria, a norma dell’art. 2720 c.c., delle fatture commerciali emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il suo Fallimento aveva richiesto il pagamento; mancata comparizione ingiustificata del legale rappresentante della società all’udienza per la quale gli era stato deferito l’interrogatorio formale), ha accertato il credito del Fallimento nell’importo suindicato; 3. peraltro, essa non ha riconosciuto i crediti opposti da [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione, per essere stati disconosciuti dal curatore del Fallimento i contratti da cui erano stati originati, né ha accolto l’istanza di verificazione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., della società appellante, che se ne è lamentata, assumendo l’inapplicabilità della disciplina al curatore, siccome terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito, legittimato alla sola contestazione di inopponibilità della scrittura privata;4. con atto notificato il 22 febbraio 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento intimato, ritualmente intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 167, 115 c.p.c., per travisamento ed omesso esame e valutazione delle risultanze processuali e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto inidonee a costituire prova le fatture commerciali, specificamente contestate nella comparsa di costituzione in giudizio ed anche le dichiarazioni testimoniali, in riferimento al distacco, siccome prive di ogni riferimento temporale (primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (sia pure interpretato in modo non eccessivamente formalistico, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), in assenza di trascrizione, tanto: a) della comparsa di costituzione in giudizio (essendo l’onere di contestazione previsto dall'art. 167, primo comma c.p.c., soggetto al regime di preclusione entro la fase di trattazione, non essendo più consentito al convenuto, al suo esaurimento, rendere controverso un fatto non contestato, per il principio di preclusione in senso causale: Cass. 29 novembre 2013, n. 26859; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402), in ordine alla specificità della contestazione, negata dalla Corte territoriale con apprezzamento, congruamente argomentato (all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), spettante esclusivamente al giudice di merito, insindacabile in cassazione (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass.7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3572), se non per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2020, n. 27490), qui genericamente dedotto e comunque non ricorrente; b) delle prove orali solo genericamente richiamate (al secondo capoverso di pg. 11 della sentenza); 3.1. in ogni caso, non si configura la violazione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); né, tanto meno, la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092); 4. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 2704 c.c., per avere la Corte territoriale introdotto d’ufficio il tema dell’(in)opponibilità, mai dedotto dal Fallimento, limitatosi al disconoscimento delle firme delle scritture, cui la ricorrente aveva fatto seguire istanza di verificazione di scrittura privata, senza mai contestarne l’efficacia probatoria, da considerare provata per la specifica non contestazione della medesima, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. (secondo motivo); 5. anch’esso è inammissibile;6. al di là della esclu siva deduzione del vizio di mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato quale error in procedendo, esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., comportante l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale esso sia proposto sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13482), esso comunque non si configura per il fatto dell’introduzione d’ufficio del tema dell’(in)opponibilità da parte della Corte territoriale; il vizio di extrapetizione ricorre, infatti, qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un prov vedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 7 maggio 2019, n. 12014); 7. al riguardo, premessa la rilevabilità d’ufficio dal giudice dell’inopponibilità di una scrittura, in sede di accertamento del passivo fallimentare, qualefatto impeditivo all'accoglimento della domanda e pertanto oggetto dieccezione in senso lato (Cass. s.u 2013, n. 4213; Cass. 20 novembre 2017, n. 27504; Cass. 21 giugno 2018, n. 16404), giova chiarire che, qualora il curatore agisca, come nel caso di specie, utendo iuribusdel fallito, egli rappresenta non già la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, bensì il fallito medesimo, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra e dei cui diritti si avvale; con la conseguenza che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilitàad esso di pattuizioni tra le parti, a norma dell’art. 2704 c.c. anteriore alfallimento (Cass. 21 maggio 2004, n. 9685; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4312); 7.1. in particolare, il fallimento assume –salvo che rispetto ad una scrittura privata redatta dal fallito nell'esercizio della sua attività negoziale prima della procedura concorsuale pregiudizievole agli interessi della massa dei creditori –la stessa posizione sostanziale e processuale del predetto, essendo pertanto onerato del disconoscimento formale delle scritture private redatte dal fallito e prodotte in giudizio dalla controparte, per evitarne effetti pregiudizievoli nei suoi confronti (Cass. 3 agosto 2005, n. 16243); soltanto ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore assume infatti, per la sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, la qualità di terzo, anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo: sicché, nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 98, secondo comma l.fall., è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina suldisconoscimento della scrittura privata di cui agli artt.214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art.216 c.p.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo ilcuratore limitarsi a contestare l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24168); 7.2. il motivo risulta pertanto generico, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l’illustrazione, con l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354): esso non confuta, infatti, la ratio decidendi sul punto della Corte, in riferimento all’erronea affermazione di preclusione della disciplina del disconoscimento al curatore fallimentare, che agisca nella medesima posizione del fallito, ciò opponendo ai contratti relativi ai crediti dedotti dalla società in compensazione (ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), rispetto alla quale il motivo è inconferente; 8. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa, ritualmente intimata, svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t
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