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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 22536/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9775/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 814/2017 depositata il 25/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], cha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] La controversia scaturisce dalla cessazione del contratto di agenzia fra la preponente [OSCURATO:SOCIETA]. e l’agente Technologies and [OSCURATO:PERSONA] S.r.l (Technologies).

Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Lecco, adito dall’agente, fra le varie domande proposte dalla Technologies, accoglieva la domanda di pagamento della somma di € 44.000,00 per premi all’incasso maturati e non pagati, mentre rigettava la domanda di pagamento della somma di € 17.500,00, per l’attività che l’agente assumeva di avere svolto in esecuzione dell’incarico del 12 aprile 2012.

Contro la sentenza proponevano appello principale l’agente e appello incidentale la preponente.

Sempre per quanto interessa, in sede l’agente voleva che la condanna fosse estesa al pagamento della somma di € 17.500,00, pretesa in relazione all’incarico del 12 aprile 2002.

Dal canto suo la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la riforma della sentenza in modo che fosse eliminata anche la condanna a suo carico al pagamento della somma di € 44.000,00. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale.

Per la cassazione della sentenza l’agente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La proponente resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I primi tre motivi del ricorso principale, sotto diverso profilo, censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che, in presenza della contestazione della controparte, era onere dell’agent e di dimostrare “con rigore la pertinenza e l’esaustività dei documenti prodotti” rispetto al fondamento della domanda.

In proposito la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha osservato che «l’attrice si è limitata a produrre un unico documento e tutta una serie di conferme d’ordine ed ulteriori documenti dai quali non si evince la riferibilità degli stessi all’incarico svolto e per il quale era stato chiesto il riconoscimento del compenso.

Correttamente poi – si legge sempre nella sentenza impugnata -è stato fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1419 del 1994 stante cha al giudice è inibito trarre dai documenti prodotti in giudizio, deduzioni o indicazioni necessarie ove questa non siano specificate nelladomanda o comunque sollecitate dalla parte interessata».

Rispetto a tale ratio decidendi la ricorrente solleva le seguenti censure: a) l’indicazione di più documenti sotto un unico numero non pregiudicava il loro rilievo probatorio, tenuto conto che tutti tali documenti, attraverso il riferimento alla “convenzione Consip”, si riferivano all’incarico del 12 aprile 2010 (primo motivo); b) la documentazione prodotta, consistente negli ordini inoltrati dalle strutture sanitarie e nelle relative conferme, era univocamente riferibile a tale incarico e rifletteva puntuali deduzioni di parte, che «ha indicato nei propri scritti difensivi le conferme d’ordine le cui copie documentali risultano tutte regolarmente affoliate all’atto di costituzione in giudizio nel proprio fascicolo di parte» (secondo motivo); c) la controparte, in ordine alla corrispondenza degli ordinativi indicati in atti ai documenti prodotti, aveva mosso una contestazione generica, riferita alla maggior parte di essi, «senza però assolutamente specificare quali di quelli indicati non corrispondessero ai documenti depositati».

Secondo la ricorrente, essendo mancata una presa di posizione precisa «in merito al diritto della T MS a vedersi riconosciute le provvigioni previste dall’incarico del 12 aprile 2020», i giudici di merito avrebbero dovuto «considerare incontroversi i fatti dedotti [...]» (terzo motivo).

Il primo motivo è infondato.

I rilievi della Corte d’appello, sui modi della produzione, non hanno avuto alcuna incidenza sulla decisione impugnata e neanchel’avevano avuto sulla decisione di primo grado condivisa in sede di gravame.

Il rimprovero che il primo giudice aveva mosso all’attuale ricorrente, di là dai modi della produzione, fudi non avere offerto “alcuna delucidazione” sul significato delle conferme d’ordine e degli ulteriori documenti, prodotti unitariamente sotto il numero

7. La Corte d’appello, seppure riproponga il rilievo della produzione unitaria dei documenti, ha poi fatto seguire l’osservazione che “non si evince la riferibilità degli stessi all’incarico svolto e per il quale era stato chiesto il riconoscimento del compenso”.

Pertanto, è tale osservazione a costituire la ratio decidendi e non il rimprovero della produzione unitaria di più documenti.

Non è vero, quindi, che i giudici d’appello non avrebbero preso in considerazione i documenti solo perché prodotti sotto un unico numero.

Essi sono stati considerati, ma sono stati ritenuti inidonei a fornire la prova della pretesa in rapporto a una insufficiente deduzione di parte circa la riferibilità del loro contenuto all’incarico per il quale si richiedeva il riconoscimento del compenso.

La ricorrente sostiene, con il secondo motivo, di avere prodotto, sin dalla costituzione in giudizio, copia della lettera di incarico del 12 aprile 2010 e di avere provveduto a elencare le conferme d’ordine ricevute in esecuzione dell’incarico, essendo la documentazione prodotta «facilmente riferibile a tale incarico, sia per la corrispondente indicazione delle strutture sanitarie che avevano inoltrato gliordini, sia per l’individuazione su ogni conferma d’ordine del riferimento alla “gara Consip”».

Così identificato il senso della censura, è chiaro che ciò che si rimprovera al giudice di merito è di non avere percepito, contrariamente al vero, che documenti erano “facilmente” riferibili a quell’incarico: in sostanza un errore di percezione.

Ma una simile censura, così come proposta, è inammissibile.

Non si denuncia, infatti, un errore di percezione risultante oggettivamente dal confronto, già operato con il ricorso, fra l’affermazione della Corte di merito e il contenuto dei documenti.

Il rilievo che i documenti contenessero il riferimento alla “gara Consip” non è questi effetti sufficiente a fare risultare un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

In questo senso la censura finisce così con l’investire l’apprezzamento del documentocome dimostrativo, o meno, del fatto che si intendeprovare.

Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9356/2017; n. 27033/2018).

Si deve rilevare ancora che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente con la memoria, i documenti sono stati valutati dai giudici di merito, che li hanno ritenuti inidonei rispetto alla prova della pretesa.

È infondato anche il terzo motivo, con il quale si denuncia l’errore compiuto dai giudici di merito per non avere ritenuto generica la contestazione di controparte secondo cui “la maggior parte degli ordinativi non corrisponde con la documentazione prodotta”.

Ilprincipio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. n. 6172/2020;n. 35037/2021).

Si deve aggiungere che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019).

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

È oggetto di censura la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui, con riferimento al pagamento del compenso di € 44.000,00, erroneamente considerata dalla stessa Corte non quale normale provvigione, ma come premio all’incasso, ha posto a carico dell’agente l’onere di fornire la prova del pagamento della fornitura.

Infatti, il pagamento costituiva un fatto che era a conoscenza e nella disponibilità della sola [OSCURATO:SOCIETA], che aveva in maniera solo generica dedotto il mancato pagamento.

Essendosi interrotto il rapporto di collaborazione, l’attuale ricorrente non aveva modo di sapere se il pagamento fosse o meno avvenuto, il che impediva che il relativo onere probatorio fosse a carico dell’agente.

Il motivo è infondato.

Il principio ricevuto in giurisprudenza è che della conclusione e del buon fine dell’affare debba dare la prova l’agente,essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto allaprovvigione (Cass. 15 dicembre 1997, n. 12688).

La ricorrente , ancora con la memoria, insiste nel sostenere che la circostanza del pagamento non fu prevista “come condizione dell’esistenza del diritto della ricorrente”, trattandosi “di una modalità temporale dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della T MS”.

Il rilievo, tuttavia, non incide minimamente sulla ripartizione dell’onere della prova, essendo a carico del creditore l’onere di provare non solo l'esistenza dell'obbligazione, ma anche l'esigibilitàdel credito (Cass. n. 11629/1999).

Il principio di vicinanza della prova, richiamato dalla ricorrente, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, è stato talvolta applicato da questa Corte anche in questa materia, ma in situazione del tutto diversa (cfr. Cass. n. 486/2016), laddove la ricorrente vorrebbe, in base a esso, di essere esentata dalla prova positiva del fatto costitutivo, come previsto nel contratto, per porre a carico della controparte l’onere di provare il fatto negativo del mancato pagamento da parte del cliente.

L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla domanda, formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel grado, di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre impugnazione incidentale, aveva chiesto la restituzione della totalità dell’importo prefigurando l’accoglimento integrale dell’appello incidentale, che invece è stato accolto solo in parte.

La Corte d’appello, pertanto, nel ridurre il quantumdella condanna pronunciata a carico della [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto condannare l’agente alla restituzione dell’eccedenza.

Il ricorso incidentale va accolto.

Avendo la parte formulato la domanda di restituzione con l’atto di appello, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere, pena il vizio di omissione di pronuncia, fondatamente denunciato con il ricorso incidentale (Cass. n. 15457/2020; n. 30495/2019).

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e deve essere accolto il ricorso incidentale, in relaziona al quale si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda sulla domanda di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA].

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9775/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 814/2017 depositata il 25/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], cha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] La controversia scaturisce dalla cessazione del contratto di agenzia fra la preponente [OSCURATO:SOCIETA]. e l’agente Technologies and [OSCURATO:PERSONA] S.r.l (Technologies). Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Lecco, adito dall’agente, fra le varie domande proposte dalla Technologies, accoglieva la domanda di pagamento della somma di € 44.000,00 per premi all’incasso maturati e non pagati, mentre rigettava la domanda di pagamento della somma di € 17.500,00, per l’attività che l’agente assumeva di avere svolto in esecuzione dell’incarico del 12 aprile 2012. Contro la sentenza proponevano appello principale l’agente e appello incidentale la preponente. Sempre per quanto interessa, in sede l’agente voleva che la condanna fosse estesa al pagamento della somma di € 17.500,00, pretesa in relazione all’incarico del 12 aprile 2002. Dal canto suo la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la riforma della sentenza in modo che fosse eliminata anche la condanna a suo carico al pagamento della somma di € 44.000,00. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale. Per la cassazione della sentenza l’agente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La proponente resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I primi tre motivi del ricorso principale, sotto diverso profilo, censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che, in presenza della contestazione della controparte, era onere dell’agent e di dimostrare “con rigore la pertinenza e l’esaustività dei documenti prodotti” rispetto al fondamento della domanda. In proposito la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha osservato che «l’attrice si è limitata a produrre un unico documento e tutta una serie di conferme d’ordine ed ulteriori documenti dai quali non si evince la riferibilità degli stessi all’incarico svolto e per il quale era stato chiesto il riconoscimento del compenso. Correttamente poi – si legge sempre nella sentenza impugnata -è stato fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1419 del 1994 stante cha al giudice è inibito trarre dai documenti prodotti in giudizio, deduzioni o indicazioni necessarie ove questa non siano specificate nelladomanda o comunque sollecitate dalla parte interessata». Rispetto a tale ratio decidendi la ricorrente solleva le seguenti censure: a) l’indicazione di più documenti sotto un unico numero non pregiudicava il loro rilievo probatorio, tenuto conto che tutti tali documenti, attraverso il riferimento alla “convenzione Consip”, si riferivano all’incarico del 12 aprile 2010 (primo motivo); b) la documentazione prodotta, consistente negli ordini inoltrati dalle strutture sanitarie e nelle relative conferme, era univocamente riferibile a tale incarico e rifletteva puntuali deduzioni di parte, che «ha indicato nei propri scritti difensivi le conferme d’ordine le cui copie documentali risultano tutte regolarmente affoliate all’atto di costituzione in giudizio nel proprio fascicolo di parte» (secondo motivo); c) la controparte, in ordine alla corrispondenza degli ordinativi indicati in atti ai documenti prodotti, aveva mosso una contestazione generica, riferita alla maggior parte di essi, «senza però assolutamente specificare quali di quelli indicati non corrispondessero ai documenti depositati». Secondo la ricorrente, essendo mancata una presa di posizione precisa «in merito al diritto della T MS a vedersi riconosciute le provvigioni previste dall’incarico del 12 aprile 2020», i giudici di merito avrebbero dovuto «considerare incontroversi i fatti dedotti [...]» (terzo motivo). Il primo motivo è infondato. I rilievi della Corte d’appello, sui modi della produzione, non hanno avuto alcuna incidenza sulla decisione impugnata e neanchel’avevano avuto sulla decisione di primo grado condivisa in sede di gravame. Il rimprovero che il primo giudice aveva mosso all’attuale ricorrente, di là dai modi della produzione, fudi non avere offerto “alcuna delucidazione” sul significato delle conferme d’ordine e degli ulteriori documenti, prodotti unitariamente sotto il numero 7. La Corte d’appello, seppure riproponga il rilievo della produzione unitaria dei documenti, ha poi fatto seguire l’osservazione che “non si evince la riferibilità degli stessi all’incarico svolto e per il quale era stato chiesto il riconoscimento del compenso”. Pertanto, è tale osservazione a costituire la ratio decidendi e non il rimprovero della produzione unitaria di più documenti. Non è vero, quindi, che i giudici d’appello non avrebbero preso in considerazione i documenti solo perché prodotti sotto un unico numero. Essi sono stati considerati, ma sono stati ritenuti inidonei a fornire la prova della pretesa in rapporto a una insufficiente deduzione di parte circa la riferibilità del loro contenuto all’incarico per il quale si richiedeva il riconoscimento del compenso. La ricorrente sostiene, con il secondo motivo, di avere prodotto, sin dalla costituzione in giudizio, copia della lettera di incarico del 12 aprile 2010 e di avere provveduto a elencare le conferme d’ordine ricevute in esecuzione dell’incarico, essendo la documentazione prodotta «facilmente riferibile a tale incarico, sia per la corrispondente indicazione delle strutture sanitarie che avevano inoltrato gliordini, sia per l’individuazione su ogni conferma d’ordine del riferimento alla “gara Consip”». Così identificato il senso della censura, è chiaro che ciò che si rimprovera al giudice di merito è di non avere percepito, contrariamente al vero, che documenti erano “facilmente” riferibili a quell’incarico: in sostanza un errore di percezione. Ma una simile censura, così come proposta, è inammissibile. Non si denuncia, infatti, un errore di percezione risultante oggettivamente dal confronto, già operato con il ricorso, fra l’affermazione della Corte di merito e il contenuto dei documenti. Il rilievo che i documenti contenessero il riferimento alla “gara Consip” non è questi effetti sufficiente a fare risultare un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. In questo senso la censura finisce così con l’investire l’apprezzamento del documentocome dimostrativo, o meno, del fatto che si intendeprovare. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9356/2017; n. 27033/2018). Si deve rilevare ancora che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente con la memoria, i documenti sono stati valutati dai giudici di merito, che li hanno ritenuti inidonei rispetto alla prova della pretesa. È infondato anche il terzo motivo, con il quale si denuncia l’errore compiuto dai giudici di merito per non avere ritenuto generica la contestazione di controparte secondo cui “la maggior parte degli ordinativi non corrisponde con la documentazione prodotta”. Ilprincipio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. n. 6172/2020;n. 35037/2021). Si deve aggiungere che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019). Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. È oggetto di censura la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui, con riferimento al pagamento del compenso di € 44.000,00, erroneamente considerata dalla stessa Corte non quale normale provvigione, ma come premio all’incasso, ha posto a carico dell’agente l’onere di fornire la prova del pagamento della fornitura. Infatti, il pagamento costituiva un fatto che era a conoscenza e nella disponibilità della sola [OSCURATO:SOCIETA], che aveva in maniera solo generica dedotto il mancato pagamento. Essendosi interrotto il rapporto di collaborazione, l’attuale ricorrente non aveva modo di sapere se il pagamento fosse o meno avvenuto, il che impediva che il relativo onere probatorio fosse a carico dell’agente. Il motivo è infondato. Il principio ricevuto in giurisprudenza è che della conclusione e del buon fine dell’affare debba dare la prova l’agente,essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto allaprovvigione (Cass. 15 dicembre 1997, n. 12688). La ricorrente , ancora con la memoria, insiste nel sostenere che la circostanza del pagamento non fu prevista “come condizione dell’esistenza del diritto della ricorrente”, trattandosi “di una modalità temporale dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della T MS”. Il rilievo, tuttavia, non incide minimamente sulla ripartizione dell’onere della prova, essendo a carico del creditore l’onere di provare non solo l'esistenza dell'obbligazione, ma anche l'esigibilitàdel credito (Cass. n. 11629/1999). Il principio di vicinanza della prova, richiamato dalla ricorrente, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, è stato talvolta applicato da questa Corte anche in questa materia, ma in situazione del tutto diversa (cfr. Cass. n. 486/2016), laddove la ricorrente vorrebbe, in base a esso, di essere esentata dalla prova positiva del fatto costitutivo, come previsto nel contratto, per porre a carico della controparte l’onere di provare il fatto negativo del mancato pagamento da parte del cliente. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla domanda, formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel grado, di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre impugnazione incidentale, aveva chiesto la restituzione della totalità dell’importo prefigurando l’accoglimento integrale dell’appello incidentale, che invece è stato accolto solo in parte. La Corte d’appello, pertanto, nel ridurre il quantumdella condanna pronunciata a carico della [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto condannare l’agente alla restituzione dell’eccedenza. Il ricorso incidentale va accolto. Avendo la parte formulato la domanda di restituzione con l’atto di appello, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere, pena il vizio di omissione di pronuncia, fondatamente denunciato con il ricorso incidentale (Cass. n. 15457/2020; n. 30495/2019). In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e deve essere accolto il ricorso incidentale, in relaziona al quale si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda sulla domanda di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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