Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 626/2020
ECLI:EU:C:2020:922
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0515
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 novembre 2020 (
1
)
Causa C‑515/19
Eutelsat SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] de régulation des communications électroniques et des postes,
[OSCURATO:PERSONA] SE, già [OSCURATO:PERSONA],
in presenza di
[OSCURATO:PERSONA].,
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Decisione 2007/98/CE – Uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz – Sistema che fornisce servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Selezione e autorizzazione – Articolo 2, paragrafo 2 – Sistema mobile via satellite – Nozione di “stazione terrestre mobile” – Nozione di “componenti terrestri ‘complementari’” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punto ii) – Impegno a coprire almeno il 60% del territorio dell’Unione – Articolo 7, paragrafo 1 – Mancato rispetto – Conseguenze»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) riguarda il sistema «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «sistema EAN») realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] SE, già [OSCURATO:PERSONA], (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), il quale è destinato a fornire una connessione Internet agli aerei che sorvolano il territorio dell’Unione.
2.
Tale domanda rientra nel contesto del ricorso di annullamento proposto dall’Eutelsat SA contro una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] de régulation des communications électroniques et des postes (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste; in prosieguo: l’«ARCEP») che autorizzava l’[OSCURATO:PERSONA] a gestire
componenti terrestri complementari
nell’ambito del sistema EAN.
3.
Tale decisione dell’ARCEP dà seguito alla decisione 2009/449/CE (
2
) con la quale la Commissione ha selezionato l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come operatori di sistemi mobili via satellite autorizzati a usare la banda di frequenza 2 GHz, conformemente alla decisione 2007/98/CE (
3
) e alla decisione n. 626/2008/CE (
4
).
4.
In sostanza, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono dirette a determinare se il sistema EAN realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA], e in particolare la componente terrestre di tale sistema, sia conforme ai criteri stabiliti dalla decisione n. 626/2008.
5.
Proporrò alla Corte di rispondere a tali questioni in senso affermativo.
II.
Contesto normativo
A.
La decisione 2007/98
6.
L’articolo 1 della decisione 2007/98/CE è del seguente tenore:
«La presente decisione è intesa ad armonizzare le condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo razionale delle bande di frequenza 1 980-2 010 MHz (Terra-spazio) e 2 170-2 200 (spazio-Terra) per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite nell[’Unione]».
7.
Ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione, per «sistemi che forniscono servizi mobili via satellite» si intendono i sistemi che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni terrestri complementari utilizzate presso postazioni fisse.
8.
L’articolo 3 della detta decisione dispone:
«1. A partire dal 1
o
luglio 2007, gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenze 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite.
(...)
2. Le stazioni terrestri complementari costituiscono parte integrante del sistema mobile via satellite e sono controllate dal sistema satellitare di gestione delle risorse e della rete. Le stazioni terrestri complementari utilizzano la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari associati e non aumentano le esigenze in materia di frequenze del corrispondente sistema mobile via satellite».
B.
La decisione n. 626/2008
9.
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008 è così formulato:
«La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nell[’Unione] e di garantire la copertura graduale di tutti gli Stati membri.
La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, che comprende lo spettro radio da 1980 MHz e 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 MHz e 2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite».
10.
L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione dispone:
«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
“sistemi mobili via satellite”, le reti di comunicazione elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;
b)
“componenti terrestri complementari” di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali».
C.
La decisione 2009/449
11.
In esecuzione della decisione n. 626/2008, la Commissione ha selezionato, con la decisione 2009/449, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come operatori di sistemi mobili via satellite autorizzati a utilizzare la banda di frequenza 2 GHz, conformemente alla decisione 2007/98.
III.
Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Con la decisione n. 2014-1257 del 21 ottobre 2014, l’ARCEP ha autorizzato l’[OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare le frequenze designate dalla decisione 2009/449 nella Francia metropolitana.
13.
Con la decisione n. 2018-0001 del 22 febbraio 2018, l’ARCEP ha attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a gestire componenti terrestri complementari di un sistema mobile via satellite.
14.
Contro questa seconda decisione l’Eutelsat ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato). [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») sono intervenute nel procedimento principale a sostegno di tale ricorso.
15.
Dagli elementi forniti da tale giudice risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] intende gestire l’autorizzazione concessa con la decisione 2009/449 per sviluppare il sistema EAN.
16.
Il sistema EAN permette di garantire un servizio mobile destinato agli aerei mediante trasmissioni via satellite, ricevute da un terminale posto sopra la fusoliera degli aerei, e trasmissioni effettuate a partire da componenti terrestri installati nel territorio dell’Unione, ricevute da un terminale posto sotto la fusoliera degli aerei. Tutte tali trasmissioni vengono fornite sulla banda di frequenze attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] con la decisione 2009/449. Tale sistema utilizza un satellite entrato in funzione il 29 agosto 2017.
17.
A sostegno del suo ricorso di annullamento dinanzi al giudice del rinvio, l’Eutelsat ha addotto vari argomenti diretti a dimostrare che il sistema EAN realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] non è conforme alle disposizioni della decisione n. 626/2008, il che comporterebbe la nullità della decisione dell’ARCEP del 22 febbraio 2018.
18.
Avendo constatato che tali argomenti presentavano diverse difficoltà d’interpretazione del diritto dell’Unione, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Quali criteri giuridici consentano di identificare una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione n. 626/2008 (…). Se tale decisione debba essere interpretata nel senso che richiede che una stazione terrestre mobile che comunica con un componente terrestre complementare possa comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, anche con un satellite. In caso affermativo, come debba essere valutata l’unicità dell’apparecchiatura.
2)
Se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima decisione debbano essere interpretate nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente su componenti satellitari, oppure consentano di ritenere che la rispettiva funzione dei componenti satellitari e di quelli terrestri sia indifferente, anche in una configurazione nella quale il componente satellitare sia utile solo quando non sia possibile garantire le comunicazioni con i componenti terrestri. Se possano essere installati componenti terrestri complementari in modo da coprire l’intero territorio dell’Unione europea in quanto le stazioni spaziali non consentono di assicurare la necessaria qualità delle comunicazioni in nessun punto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo.
3)
Qualora l’operatore selezionato conformemente al titolo II della menzionata decisione non abbia rispettato gli impegni in termini di copertura del territorio definiti all’articolo 7, paragrafo 2, entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), se le autorità competenti degli Stati membri debbano rifiutare di concedere l’autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari. In caso di risposta negativa, se esse possano rifiutare di concedere siffatta autorizzazione».
19.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, recante la data del 28 giugno 2019, è stata registrata nella cancelleria della Corte l’8 luglio 2019.
20.
L’Eutelsat, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi francese, belga e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte e hanno risposto per iscritto a vari quesiti posti dalla Corte.
IV.
Analisi
21.
Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’azione intentata dall’Eutelsat, e sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al giudice del rinvio forma parte di una serie di azioni, proposte dinanzi ai giudici dell’Unione (
5
) nonché dinanzi ai giudici nazionali, in particolare nel [OSCURATO:PERSONA], in Germania, in Italia, in Spagna e in Belgio, con le quali tali parti mirano ad impedire l’uso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della banda di frequenza 2 GHz mediante componenti terrestri complementari.
22.
Nell’ambito della presente causa, la Corte è chiamata, in sostanza, ad esaminare tre argomenti addotti dall’Eutelsat al fine di contestare la validità dell’autorizzazione, concessa dall’ARCEP all’[OSCURATO:PERSONA], a gestire componenti terrestri complementari in Francia, ed il cui esame richiede l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Tali tre argomenti corrispondono alle tre questioni poste dal giudice del rinvio.
23.
In primo luogo, l’Eutelsat sostiene che, in un sistema quale il sistema EAN realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA], il terminale installato sotto la fusoliera dell’aereo al fine di comunicare con i componenti terrestri complementari non costituisce una «stazione terrestre mobile», cosicché tali componenti non costituiscono parte integrante di un «sistema mobile via satellite» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008.
24.
In secondo luogo, l’Eutelsat asserisce che i componenti terrestri, tenuto conto della loro importanza preponderante, non possono essere considerati come «complementari» in un sistema quale il sistema EAN, cosicché quest’ultimo non costituisce un «sistema mobile via satellite» ai sensi della succitata disposizione.
25.
In terzo luogo, l’Eutelsat afferma che le autorità nazionali non possono concedere all’[OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a gestire componenti terrestri complementari sul loro territorio in quanto quest’ultima non ha rispettato gli impegni di copertura del territorio alla data prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punto ii), della decisione n. 626/2008.
26.
Nel prosieguo delle mie conclusioni, esporrò le ragioni per le quali ritengo che si debba respingere ognuno degli argomenti fatti valere dall’Eutelsat. In altri termini, proporrò alla Corte di rispondere alle questioni sollevate nel senso che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia non mettono in discussione la validità dell’autorizzazione a gestire componenti terrestri complementari in Francia ottenuta dall’[OSCURATO:PERSONA].
A.
Sulle nozioni di «sistema mobile via satellite» e di «stazione terrestre mobile» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 (prima questione)
27.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 debba essere interpretato nel senso che, in un sistema quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale, i componenti terrestri complementari comunichino con una «stazione terrestre mobile» e, pertanto, costituiscano parte integrante di un «sistema mobile via satellite», fermo restando che tale sistema comporta due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo posto sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con un satellite, il secondo posto sotto la fusoliera e comunicante con i componenti terrestri complementari.
28.
L’Eutelsat e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto di rispondere a tale questione in senso negativo, contrariamente all’[OSCURATO:PERSONA], ai governi francese, belga e del [OSCURATO:PERSONA] nonché alla Commissione.
29.
Per rispondere a tale questione, si deve partire dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008. Tale disposizione definisce i «sistemi mobili via satellite» come configuranti «reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate» che permettono di fornire tre tipi di servizi di radiocomunicazioni:
–
tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure
–
tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure
–
tra una stazione terrestre mobile e una o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse.
30.
La seconda e la terza questione sollevate riguardano il terzo tipo di radiocomunicazioni, quelle tra una stazione terrestre mobile e componenti terrestri complementari.
31.
In via preliminare, ritengo utile chiarire il significato dei termini «mobile», «terrestre», «spaziale» e «satellite» utilizzati per descrivere tali servizi di radiocomunicazione.
32.
Così come tutte le parti che hanno presentato osservazioni, non vedo obiezioni al fatto di ispirarsi, al riguardo, alle definizioni formulate dal regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995 (in prosieguo: il «regolamento delle radiocomunicazioni») (
6
). Infatti, non vi è alcuna contraddizione, per quanto riguarda detti termini presi singolarmente, tra tale regolamento e la decisione n. 626/2008.
33.
Rilevo, innanzitutto, che diverse disposizioni della decisione 2007/98 e della decisione n. 626/2008 utilizzano l’espressione «stazione spaziale» e il termine «satellite» in maniera quasi intercambiabile, o quanto meno senza chiarire il collegamento tra tali due nozioni (
7
). Anche se questa sfumatura non è determinante per la soluzione della controversia nel procedimento principale, preciso che, in questo contesto regolamentare, la nozione di «stazione spaziale» mi sembra richiedere la presenza non soltanto di un satellite, ma anche di taluni componenti tecnici supplementari; in altri termini, tale nozione è più restrittiva di quella di «satellite» (
8
). Nell’ambito della controversia nel procedimento principale, è pacifico che il sistema EAN comprende una stazione spaziale, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 (
9
).
34.
Una stazione «terrestre» è poi «situata sulla superficie terrestre ovvero nella parte principale dell’atmosfera terrestre» (
10
). Una stazione situata su un aereo, come nel sistema EAN, dev’essere qualificata come stazione terrestre.
35.
Infine, una stazione terrestre «mobile» è in particolare «destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste o presso postazioni non fisse» (
11
). È su tale nozione di «stazione terrestre mobile» che verte la prima questione proposta.
36.
Una volta precisato ciò, posso ora esaminare l’argomento addotto dall’Eutelsat e sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi alla Corte sia dinanzi al giudice del rinvio, e che riguarda la
terza categoria
di radiocomunicazioni descritta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, e cioè quella tra una stazione terrestre mobile e componenti terrestri complementari.
37.
In sostanza, l’Eutelsat e la [OSCURATO:PERSONA] cercano di dimostrare che i componenti terrestri complementari non comunicano con una
stazione terrestre mobile
in un sistema quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale, cosicché essi non costituirebbero parte integrante di un «sistema mobile via satellite» ai sensi di tale disposizione.
38.
Non concordo con tale ragionamento.
39.
Il sillogismo proposto dall’Eutelsat e dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere sintetizzato come segue. La nozione di «
stazione terrestre mobile
» richiederebbe che una stazione del genere fosse in grado di comunicare con un satellite (
12
) (premessa maggiore). Il sistema EAN comunicherebbe con i componenti terrestri complementari grazie al terminale posto sotto la fusoliera dell’aereo, il quale costituirebbe una stazione autonoma non in grado di comunicare con un satellite (premessa minore). Di conseguenza, i componenti terrestri complementari gestiti nell’ambito del sistema EAN non comunicherebbero con una
stazione terrestre mobile
e, pertanto, non costituirebbero parte integrante di un sistema mobile via satellite.
40.
A mio modo di vedere, tale argomento è inficiato da due vizi insanabili che infirmano rispettivamente la premessa maggiore e la premessa minore di tale sillogismo.
41.
In primo luogo, e contrariamente a quanto affermano l’Eutelsat e la [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi della decisione n. 626/2008, non richiede che una stazione del genere sia in grado di comunicare con un satellite. Ricordo, al riguardo, che tale nozione non è stata espressamente definita dal legislatore dell’Unione.
42.
Tali parti deducono detto requisito dal regolamento delle radiocomunicazioni. Nel contesto di tale regolamento, infatti, potrebbe dedursi dagli articoli 1.63 e 1.68 di quest’ultimo che
ogni
stazione terrestre mobile comunica vuoi con una stazione spaziale, vuoi con un’altra stazione terrestre mobile per mezzo di un oggetto spaziale (
13
).
43.
Tuttavia, né la decisione n. 626/2008 (
14
), e neppure la decisione 2007/98, contengono elementi che inducano a ritenere che le definizioni del regolamento delle radiocomunicazioni debbano essere integralmente trasposte nel contesto di tali decisioni, come ha giustamente rilevato l’[OSCURATO:PERSONA].
44.
Per quanto riguarda più precisamente la nozione di «stazione terrestre mobile», esiste a mio modo di vedere un motivo che osta categoricamente ad una siffatta trasposizione. Come ha sottolineato la Commissione, la nozione di «sistema mobile via satellite» definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 non corrisponde alla nozione di «servizio mobile via satellite» che figura all’articolo 1.25 del regolamento delle radiocomunicazioni (
15
).
45.
Per ben comprendere le differenze tra tali due nozioni, vanno distinte quattro categorie di comunicazioni.
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008
Articolo 1.25 del regolamento delle radiocomunicazioni
Tra stazioni spaziali
Tra stazioni terrestri mobili e stazioni spaziali
Tra stazioni terrestri mobili e stazioni spaziali
Tra stazioni terrestri mobili, per mezzo di stazioni spaziali
Tra stazioni terrestri mobili, per mezzo di stazioni spaziali
Tra stazioni terrestri mobili e componenti terrestri complementari
46.
Come mostra la tabella di cui sopra, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 è al contempo più restrittivo (in quanto non include le comunicazioni tra stazioni spaziali) e più estensivo (in quanto include le comunicazioni tra una stazione terrestre mobile e componenti terrestri complementari) dell’articolo 1.25 del regolamento delle radiocomunicazioni.
47.
Pertanto, dato che il regolamento delle radiocomunicazioni non prevede le comunicazioni tra una stazione terrestre mobile e
componenti terrestri complementari
, che sono appunto controverse nella presente causa, le definizioni che tale regolamento formula al riguardo non possono essere trasposte nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008.
48.
Se ci si attiene alle disposizioni della decisione n. 626/2008, è chiaro che un «sistema mobile via satellite», quale considerato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione, deve necessariamente comportare almeno una stazione terrestre mobile in grado di comunicare con una stazione spaziale. Ciò risulta dall’ultima frase di tale disposizione, secondo la quale un sistema siffatto comprende «almeno una stazione spaziale», nonché dalla denominazione stessa di tale sistema che implica la presenza di un «satellite».
49.
Tuttavia, tale requisito non esclude che un sistema del genere comprenda anche
altre
stazioni terrestri mobili, destinate a comunicare con componenti terrestri complementari, senza per questo essere in grado di comunicare con un satellite.
50.
In altri termini, benché sia incontestabile che un sistema mobile via satellite deve comportare una stazione terrestre mobile in grado di comunicare con un satellite, non vi è alcun motivo per ritenere, sulla base delle definizioni formulate dalla decisione n. 626/2008, che
tutte
le stazioni terrestri mobili ricomprese in tale sistema debbano essere in grado di comunicare con un satellite.
51.
Pertanto, il ragionamento dell’Eutelsat e della [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, deve già essere respinto su questo primo fondamento. Contrariamente a quanto affermato da tali parti, una stazione comunicante con componenti terrestri complementari può essere qualificata come «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, anche se non è in grado di comunicare con un satellite.
52.
In secondo luogo, anche supponendo che la Corte dichiari che
ogni
«stazione terrestre mobile» deve necessariamente essere in grado di comunicare con un satellite, l’argomento dell’Eutelsat e della [OSCURATO:PERSONA] è parimenti viziato in quanto si basa su un’artificiosa separazione tra i componenti tecnici del sistema EAN.
53.
In base a tale ragionamento, vi sarebbe, da un lato, il terminale di ricezione posto sopra la fusoliera dell’aereo, il quale comunica con i satelliti, e, dall’altro, il terminale di ricezione posto sotto la fusoliera, il quale comunica con i componenti terrestri complementari. Poiché quest’ultimo non è in grado di comunicare con un satellite, esso non potrebbe costituire una stazione terrestre mobile e non risponderebbe quindi alla definizione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, interpretata – a mio parere erroneamente – nel senso che richiede tale caratteristica.
54.
Questa separazione non mi pare corrispondente alle reali caratteristiche tecniche del sistema EAN. Analogamente alla tesi propugnata, in sostanza, dall’[OSCURATO:PERSONA], dai governi francese, belga e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, mi sembra artificioso, sotto un profilo funzionale, dividere un sistema, quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale, in due stazioni distinte e indipendenti. È pacifico tra le parti, infatti, che i due terminali di ricezione del sistema EAN sono collegati tra loro da un gestore di comunicazione che determina, a seconda delle circostanze, il terminale – satellitare o terrestre – utilizzato per convogliare il segnale in entrata o in uscita.
55.
In questo contesto, il semplice fatto che tali due terminali siano fisicamente separati, essendo stati collocati rispettivamente sopra e sotto la fusoliera, non può implicare, da solo, che essi costituiscano due «stazioni» distinte. Mi sembra, al contrario, che la gestione centralizzata dei loro segnali rispettivi implichi che tali terminali fanno parte di un’unica e medesima «stazione», come hanno giustamente sottolineato il governo francese e la Commissione.
56.
Tale interpretazione trova conferma nell’articolo 1.61 del regolamento delle radiocomunicazioni, secondo il quale una «stazione» si configura come «uno o più ricetrasmettitori, o un insieme di trasmettitori e di riceventi, compresi gli apparecchi accessori, necessari per garantire un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia, in una determinata postazione».
57.
La circostanza che tali «trasmettitori» non siano stati collocati fisicamente in uno stesso contenitore non può essere determinante al riguardo, salvo cadere in un formalismo giuridico distaccato dalla realtà tecnica che richiede che le antenne di tali terminali siano posizionate rispettivamente verso l’alto (per la comunicazione con i satelliti) e verso il basso (per la comunicazione con i componenti terrestri complementari), come ha già spiegato l’[OSCURATO:PERSONA].
58.
Il governo francese ha aggiunto, al riguardo, che l’esistenza di due terminali di ricezione è altresì imposta, sul piano tecnico, dall’esistenza di linguaggi informatici diversi per la comunicazione con i satelliti (linguaggio «DVB-S») e con i componenti terrestri complementari (linguaggio «LTE») (
16
).
59.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato tale aspetto con un esempio pieno di «common sense» (buon senso). Tale governo ha spiegato che un telefono mobile comprende vari componenti in grado di connettersi ad una rete 3G, ad una rete 4G e ad una rete Wifi, o ancora di stabilire un collegamento Bluetooth. Nondimeno tutti questi componenti formano parte di un’unica e medesima stazione, e cioè il detto telefono mobile. Questo semplice esempio basta, a mio parere, a respingere l’argomento dell’Eutelsat e della [OSCURATO:PERSONA].
60.
Pertanto, e contrariamente a quanto tali parti hanno affermato, un insieme composto da due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo collocato sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con un satellite, il secondo sotto la fusoliera e comunicante con componenti terrestri complementari, dev’essere qualificato come «stazione terrestre mobile».
61.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008 dev’essere interpretato nel senso che, in un sistema quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale, i componenti terrestri complementari comunicano con una «stazione terrestre mobile» e, pertanto, costituiscono parte integrante di un «sistema mobile via satellite», fermo restando che tale sistema comprende due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo collocato sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con un satellite, il secondo collocato sotto la fusoliera e comunicante con i componenti terrestri complementari.
B.
Sulla nozione di «componenti terrestri “complementari”» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008 (seconda questione)
62.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008 debba essere interpretato nel senso che i componenti terrestri utilizzati in un sistema quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale possono essere qualificati come «complementari» malgrado la circostanza che tali componenti svolgano un ruolo preponderante nel funzionamento di tale sistema, coprano tutto il territorio dell’Unione e permettano di migliorare la qualità dei servizi di comunicazione offerti.
63.
Preciso che, in caso di risposta negativa a tale questione, il sistema EAN realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere qualificato come «sistema mobile via satellite» ai sensi della disposizione succitata, dato che tale qualificazione è subordinata alla presenza di componenti terrestri «complementari».
64.
Prima di apportare elementi di risposta alla questione sollevata, ritengo utile fornire alcuni elementi di fatto sulla natura e sul ruolo dei componenti terrestri complementari nel funzionamento del sistema EAN realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA].
65.
Innanzitutto, dalle osservazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta, senza che ciò sia stato contestato dalle altre parti, che i componenti terrestri complementari sono analoghi alle stazioni utilizzate nell’ambito della rete 4G di telefonia mobile, «con la differenza che esse sono puntate verticalmente verso il cielo anziché orizzontalmente sopra il suolo» (
17
). Naturalmente tale orientamento verticale si spiega con la necessità di inviare i relativi segnali verso aerei in volo, dove si trovano i terminali di ricezione del sistema EAN.
66.
Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il collegamento con i componenti terrestri complementari presenta diversi vantaggi tecnici rispetto al collegamento con un satellite. Da un lato, il collegamento con i componenti terrestri è di migliore qualità a causa della distanza sensibilmente inferiore percorsa dal segnale (36000 km per il satellite, meno di 100 km per il componente terrestre). Dall’altro lato, e contrariamente al collegamento satellitare, il collegamento terrestre può essere facilmente migliorato, in caso di congestione, con l’aggiunta di componenti a terra (
18
).
67.
Infine, è pacifico tra le parti che i componenti terrestri complementari svolgono, a causa della loro superiorità tecnica (
19
), un ruolo preponderante nel funzionamento del sistema EAN. Così, secondo le eccellenti conclusioni del relatore pubblico nel procedimento principale, «è pacifico che tale sistema mobile via satellite si basa essenzialmente, in realtà, non già sulle comunicazioni satellitari, ma sulle comunicazioni con i componenti terrestri complementari, che permettono flussi ben più rapidi, e che, come i giudici britannici e il regolatore tedesco hanno rilevato, garantirebbero il 99% del servizio, dato che il satellite è destinato ad essere utilizzato solo nelle zone non coperte da tali componenti terrestri complementari (cioè, sopra i mari)» (
20
).
68.
È appunto a causa di tale ruolo preponderante svolto dai componenti terrestri nel funzionamento del sistema EAN che l’Eutelsat e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tali componenti non possono essere qualificati come «complementari» e, pertanto, che un sistema del genere non può essere qualificato come «sistema mobile via satellite» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008. In sostanza, tali parti imputano al sistema EAN il fatto di essere non già un sistema di comunicazioni satellitari integrate da componenti terrestri, bensì un sistema di comunicazioni terrestri integrate da un componente satellitare.
69.
Non concordo con tale ragionamento. In altri termini, e analogamente alla tesi propugnata dall’[OSCURATO:PERSONA], dai governi francese, belga e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, ritengo che tali componenti terrestri possano essere qualificati come «complementari» malgrado il loro ruolo preponderante nel funzionamento del sistema EAN.
70.
A mio modo di vedere, due requisiti possono essere dedotti dalla decisione n. 626/2008 per quanto riguarda la componente satellitare di un «sistema mobile via satellite».
71.
Da un lato, un sistema del genere deve comportare un satellite. Oltre alla sua stessa denominazione («sistema mobile
via satellite
»), tale requisito discende dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, della decisione n. 626/2008 («I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale» (
21
)), ovvero, ancora, dall’allegato di tale decisione da cui risulta che la fabbricazione e il lancio di un satellite sono tappe indispensabili nel processo di selezione degli operatori.
72.
Dall’altro lato, il satellite deve non soltanto essere
presente
, ma anche essere
utilizzato
, come ha rilevato il governo del [OSCURATO:PERSONA]. Tale requisito discende, implicitamente, dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della decisione n. 626/2008, ai sensi del quale «il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato,
non deve protrarsi per oltre diciotto mesi
» (
22
). In altri termini, il principio è il funzionamento
congiunto
dei componenti terrestri e del componente satellitare.
73.
Nell’ambito del procedimento principale, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il componente satellitare è effettivamente utilizzato quando gli aerei equipaggiati con il sistema EAN sorvolano il mare o il territorio della Serbia, o ancora quando qualche problema impedisce il buon funzionamento dei componenti terrestri. L’[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, a causa dell’affidabilità e della stabilità del segnale satellitare, il componente satellitare garantisce la continuità dei servizi di comunicazione. Beninteso, la verifica dell’utilizzazione effettiva del componente satellitare rientra nella competenza del giudice nazionale, il solo autorizzato a verificare i fatti nell’ambito del procedimento pregiudiziale.
74.
Ciò precisato, non ritengo possibile dedurre da tale decisione un ulteriore requisito relativo all’importanza dei ruoli svolti, rispettivamente, dai componenti satellitare e terrestre di un siffatto sistema.
75.
Innanzitutto, l’aggettivo «complementari» non mi sembra escludere un ruolo preponderante dei componenti terrestri rispetto a quello del componente satellitare, contrariamente a quanto affermato dall’Eutelsat e dalla [OSCURATO:PERSONA].
76.
Secondo il dizionario dell’Académie française, «complémentaire» (complementare) significa «qui sert à compléter», (inteso a completare), vale a dire a «rendre complet», (rendere completo), come ha rilevato il governo francese. Nella lingua inglese, il dizionario Oxford definisce il termine «complementary» come segue: «combining in such a way as to form a complete whole or enhance each other» (
23
). La versione in lingua tedesca utilizza il termine «ergänzende», il quale ha un significato analogo (
24
).
77.
Risulta da tali definizioni che il termine «complementari» non fornisce indicazioni quanto
all’importanza relativa
dei componenti considerati. Così, tale termine non esclude che i componenti terrestri svolgano un ruolo preponderante, rispetto al componente satellitare, in un sistema mobile via satellite. Tali componenti possono «completare» un sistema del genere svolgendovi un ruolo preponderante.
78.
Nelle sue osservazioni, la Commissione ha precisato che il termine «complementari» sottolinea la natura
facoltativa
dei componenti terrestri, in opposizione alla presenza obbligatoria del componente satellitare.
79.
Il silenzio della decisione n. 626/2008 in ordine all’importanza relativa dei componenti terrestre e satellitare mi pare altrettanto indicativo. Il legislatore dell’Unione avrebbe infatti potuto precisare che il ruolo dei componenti terrestri doveva restare «secondario», «accessorio», o anche «sussidiario» rispetto a quello del componente satellitare, come hanno rilevato i governi belga e francese, o addirittura definire una percentuale massima di comunicazioni che potessero essere effettuate attraverso i componenti terrestri.
80.
Orbene, tale decisione non contiene precisazioni del genere. Secondo la definizione datane all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima, i componenti terrestri complementari sono utilizzati presso postazioni fisse al fine di migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle aree geografiche in cui le comunicazioni satellitari non possono essere garantite con la qualità necessaria.
81.
A mio modo di vedere, tale definizione non vieta, con tutta la necessaria chiarezza, che i componenti terrestri svolgano un ruolo preponderante nel sistema di cui trattasi.
82.
Riconosco volentieri che talune espressioni (in particolare «presso postazioni fisse») potrebbero essere interpretate, se fossero accompagnate da disposizioni chiare in quest’ottica, nel senso che richiedano un ruolo preponderante del componente satellitare. Così facendo, il legislatore dell’Unione ha lasciato aleggiare un dubbio quanto alla portata esatta della nozione di «componenti terrestri complementari».
83.
Tuttavia, le esigenze della certezza del diritto vietano di dirimere la discussione sulla portata di tale nozione in un senso che sia sfavorevole agli interessi degli operatori selezionati in esecuzione della decisione n. 626/2008, così come ha fatto valere l’[OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, sono del parere che, in circostanze del genere, il beneficio del dubbio debba andare a favore degli operatori selezionati più di dieci anni fa dalla Commissione, e che hanno operato scelte economiche e compiuto notevoli investimenti fondandosi su un’interpretazione compatibile con la formulazione di tale decisione.
84.
Il solo limite al riguardo consiste appunto nel verificare che il sistema di comunicazione realizzato da tali operatori sia effettivamente compatibile con la formulazione utilizzata nella decisione n. 626/2008.
85.
Ho già spiegato, ai paragrafi da 75 a 78 delle presenti conclusioni, le ragioni per le quali ritengo che il termine «complementari» non escluda un ruolo preponderante dei componenti terrestri.
86.
Rilevo ora che la definizione fornita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 626/2008 non fissa un limite massimo al numero di «postazioni fisse» in cui i componenti terrestri possono essere utilizzati, come ha osservato la Commissione. Pertanto, è possibile, per un operatore selezionato, installare siffatti componenti su tutto il territorio dell’Unione.
87.
Inoltre, mi pare difficilmente contestabile, alla luce degli elementi di fatto sintetizzati ai paragrafi da 64 a 67 delle presenti conclusioni, il fatto che i componenti terrestri migliorano nel contempo la «disponibilità» e la «qualità» dei servizi di comunicazione forniti, ai sensi della succitata disposizione.
88.
In particolare, non vedo alcuna valida ragione per «fissare come tetto», in maniera arbitraria, alla qualità dei servizi di comunicazione, la qualità massima che può essere offerta dal componente satellitare, come hanno proposto l’Eutelsat, la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, il che contrasterebbe con gli interessi dei consumatori.
89.
Non concordo con l’argomento, addotto dalla Commissione, secondo il quale occorre «fare in modo che le prescrizioni giuridiche non siano sviate, e cioè che il satellite non svolga un ruolo marginale». Da un lato, risulta dai paragrafi da 77 a 87 delle presenti conclusioni che nessuna «prescrizione giuridica» riguardante il ruolo rispettivo dei componenti satellitare e terrestre può essere dedotta dalla decisione n. 626/2008. Dall’altro lato, il principio di certezza del diritto osta a che tale decisione sia «integrata», aggiungendo un limite massimo alla qualità dei servizi forniti, mentre un siffatto limite non è stato previsto dal legislatore dell’Unione.
90.
Come hanno fatto valere l’[OSCURATO:PERSONA] nonché i governi francese, belga e del [OSCURATO:PERSONA], il criterio della qualità è definito in maniera ampia all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 626/2008, di modo che ciascun operatore è libero di determinare la qualità dei servizi che intende offrire. Ogni altra interpretazione condurrebbe ad una regolamentazione artificiosa, da parte della normativa dell’Unione, dei servizi di comunicazione proposti, distaccata dalla realtà tecnologica e commerciale di tali servizi.
91.
Viceversa, la libertà offerta agli operatori selezionati di utilizzare componenti terrestri, qualora essi abbiano prestazioni più elevate rispetto al componente satellitare, permette l’utilizzazione il più possibile efficace della banda di frequenza 2 GHz, elemento tanto più importante in un contesto in cui le bande di frequenze disponibili costituiscono risorse rare (
25
). Tale interpretazione è conforme alla promozione della concorrenza e dell’innovazione nonché agli interessi dei consumatori, obiettivi perseguiti dalla decisione n. 626/2008 (
26
), come hanno giustamente sottolineato l’[OSCURATO:PERSONA] nonché i governi francese e del [OSCURATO:PERSONA].
92.
Per scrupolo di completezza, sottolineo ancora che il considerando 18 della decisione n. 626/2008, il quale è privo, per natura, di portata vincolante, non contiene, inoltre, alcuna espressione che possa rimettere in discussione l’interpretazione da me proposta (
27
).
93.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla seconda questione. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008 dev’essere interpretato nel senso che i componenti terrestri utilizzati in un sistema quale il sistema EAN controverso nel procedimento principale possono essere qualificati come «complementari» malgrado il fatto che tali componenti svolgano un ruolo preponderante nel funzionamento di tale sistema, coprano tutto il territorio dell’Unione e permettano di migliorare la qualità dei servizi di comunicazione offerti.
C.
Sulle conseguenze del mancato rispetto degli impegni di copertura del territorio alla data prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punto ii), della decisione n. 626/2008 (terza questione)
94.
Per quanto riguarda la terza questione posta dal giudice del rinvio, rilevo che la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] UK e [OSCURATO:PERSONA] (
28
), ha avuto l’opportunità di rispondere
in senso negativo
ad una questione simile e formulata in termini quasi identici.
95.
Al riguardo, mi basta quindi rinviare alla risposta fornita dalla Corte in tale causa.
V.
Conclusione
96.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nei seguenti termini:
1)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) dev’essere interpretato nel senso che, in un sistema quale il sistema «[OSCURATO:PERSONA]» controverso nel procedimento principale, i componenti terrestri complementari comunicano con una «stazione terrestre mobile» e, pertanto, costituiscono parte integrante di un «sistema mobile via satellite», fermo restando che tale sistema comprende due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo collocato sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con un satellite, il secondo collocato sotto la fusoliera e comunicante con i componenti terrestri complementari.
2)
L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008 dev’essere interpretato nel senso che i componenti terrestri utilizzati in un sistema quale il sistema «[OSCURATO:PERSONA]» controverso nel procedimento principale possono essere qualificati come «complementari» malgrado il fatto che tali componenti svolgano un ruolo preponderante nel funzionamento di tale sistema, coprano tutto il territorio dell’Unione europea e permettano di migliorare la qualità dei servizi di comunicazione offerti.
3)
L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008, nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Decisione della Commissione del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (
GU 2009, L 149, pag. 65
).
(
3
) Decisione della Commissione del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (
GU 2007, L 43, pag. 32
).
(
4
) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (
GU 2008, L 172, pag. 15
).
(
5
) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per carenza contro la Commissione il 24 aprile 2017. V. causa T‑245/17, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, attualmente pendente dinanzi al Tribunale.
(
6
) Il regolamento delle radiocomunicazioni è stato adottato dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995 (CMR-95), e rivisto dalle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni successive: CMR-97 (Ginevra, 1997), CMR-2000 (Istanbul, 2000), CMR-03 (Ginevra, 2003), CMR-07 (Ginevra, 2007), CMR-12 (Ginevra, 2012), CMR-15 (Ginevra, 2015) e CMR-19 (Sharm el-Sheikh, 2019), disponibile all’indirizzo https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2020/fr.
(
7
) V., per esempio, articolo 2 della decisione 2007/98 e articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, che definiscono la nozione di «sistemi che forniscono servizi mobili
via satellite
» richiedendo la presenza di una
stazione spaziale
.
(
8
) Deduco, in particolare, tale interpretazione dalle tappe successive descritte all’allegato della decisione n. 626/2008, da cui risulta che una stazione spaziale richiede non soltanto la fabbricazione e il lancio di satelliti, ma anche l’abbinamento di un modulo di comunicazione e di un modulo di servizio. Tale interpretazione, a mio parere, è corroborata dalla definizione di «stazione spaziale» fornita dall’articolo 1.64 del regolamento delle radiocomunicazioni, secondo la quale una siffatta stazione è «situata su un oggetto che si trova, è destinato ad andare, o è andato, al di là della parte principale dell’atmosfera terrestre». Un satellite artificiale, vale a dire fabbricato dall’uomo, può effettivamente costituire un «oggetto» del genere, destinato ad accogliere una «stazione spaziale».
(
9
) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
(
10
) V. articolo 1.63 del regolamento delle radiocomunicazioni. Tale nozione è definita in opposizione a quella di «stazione spaziale».
(
11
) V. articolo 1.68 del regolamento delle radiocomunicazioni.
(
12
) Per riprendere i termini utilizzati dall’Eutelsat, «una stazione terrestre mobile deve necessariamente comunicare con un satellite per poter essere qualificata come tale».
(
13
) Ai sensi dell’articolo 1.68 del regolamento delle radiocomunicazioni, una «stazione terrestre mobile» è una «
stazione terrestre
del servizio mobile via satellite destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste presso postazioni non fisse». Orbene, l’articolo 1.63 di tale regolamento definisce la nozione di «stazione terrestre» come corrispondente ad una «stazione situata sulla superficie della Terra, ovvero nella parte principale dell’atmosfera terrestre, e destinata a comunicare vuoi
con una o più stazioni spaziali
, vuoi con una o più stazioni della stessa natura,
per mezzo di uno o più satelliti riflettori o altri oggetti spaziali
» (il corsivo è mio).
(
14
) Ai sensi del considerando 10 di tale decisione, «i regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose,
ma non disciplinano né la selezione né l’autorizzazione degli operatori
».
(
15
) Ai sensi dell’articolo 1.25 del regolamento delle radiocomunicazioni, un «servizio mobile via satellite» è un «servizio di radiocomunicazione vuoi tra stazioni terrestri mobili e una o più stazioni spaziali, vuoi tra stazioni spaziali utilizzate da tale servizio, vuoi tra stazioni terrestri mobili, attraverso una o più stazioni spaziali».
(
16
) L’utilizzazione di questi due linguaggi informatici è stata rilevata anche dall’Eutelsat e dalla [OSCURATO:PERSONA].
(
17
) Relazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA], n. 17.4: «The CGC [[OSCURATO:PERSONA]] network consists of approximately 300 ground-based stations at fixed locations on the ground, similar to 4G base stations, with the difference that they point vertically to the sky rather than horizontally over the ground».
(
18
) Relazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA], n. 23: «In general, while the satellite provides efficient and continuous coverage performance and resilience, terrestrial systems inherently provide very efficient throughput performance, since: a) there is only one satellite, in space located 36,000 km from the earth with a given power, forming a limited number of beams that may have a diameter of several hundreds of kilometers; and b) CGC [[OSCURATO:PERSONA]] terrestrial systems consisting of a large number of towers, with higher power, can be installed within relatively short distances of each other and within a limited distance of the users i.e. <100 km, and can be supplemented by additional towers when congestion occurs».
(
19
) L’[OSCURATO:PERSONA] ha precisato, al riguardo, che i componenti terrestri complementari offrono una capacità che nessun satellite, per quanto potente esso sia, potrebbe fornire utilizzando la limitata quantità di risorse di frequenze ad esso attribuite dalla decisione 2009/449 (due volte 15 MHz).
(
20
) Conseil d’État (Consiglio di Stato), causa n. 420128
Eutelsat
; conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], relatore pubblico, 28 giugno 2019, punto 2, disponibili al seguente indirizzo http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-06-28/420128.
(
21
) Sul collegamento tra le nozioni di «satellite» e di «stazione spaziale», v. il paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
(
22
) Il corsivo è mio.
(
23
) «Che si combinano così da formare un insieme completo o da rafforzarsi reciprocamente».
(
24
) Il dizionario Duden definisce «ergänzen» come segue: «durch Schließen entstandener Lücken wieder vollständig machen; durch Hinzufügen von etwas vervollständigen, bereichern» («rendere completo colmando lacune apparse; integrare, arricchire aggiungendo qualcosa»).
(
25
) Ricordo che le frequenze dello spettro radio sono disponibili in numero limitato, il che spiega l’esigenza di regolamentare il loro utilizzo. V. considerando 8 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione «spettro radio»): «La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore domanda di fornitura di radiofrequenze disponibili in misura limitata porterà a pressioni contrapposte per conciliare le esigenze dei vari gruppi di utenti dello spettro radio appartenenti a settori quali le telecomunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, nonché utenti quali le autorità giudiziarie, l’esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio dovrebbe tener conto di tutti i gruppi di utenti e bilanciarne le esigenze rispettive».
(
26
) V., in particolare, considerando 1 e 5 nonché articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 626/2008.
(
27
) Più precisamente, i termini utilizzati in tale considerando non escludono alcuna interpretazione. Ciò si verifica, in particolare, nell’inciso «[tali componenti] sono utilizzati
tipicamente
per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite» a causa del termine «tipicamente» (il corsivo è mio).
(
28
) Sentenza del 5 marzo 2020 (
C-100/19
,
EU:C:2020:174
).